IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare  operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di   competenza,   anche   attraverso   l'emissione    di    prestiti
internazionali;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto  l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500 (legge
finanziaria 1993) concernente  il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759,  recante  modifiche
al  regime  delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visto l'art. 9 del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  116,  che
disciplina l'emissione da parte del Ministro del tesoro di titoli del
debito pubblico in valuta straniera;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che demanda al direttore generale l'adozione di tutti gli atti
che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
  Considerato che, nel mercato internazionale, e' possibile  emettere
titoli obbligazionari a tasso variabile e sostituire, secondo gli usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso variabile con  pagamenti  a  tasso  fisso  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto  direttamente  a  tasso  fisso nella valuta originaria o in
quella di indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni, e' disposta una emissione sul
mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo  di  2.000
milioni   di  dollari  USA,  a  cedola  variabile  pagabile  in  rate
trimestrali posticipate,  di  cui  la  prima  scadente  nel  mese  di
settembre del 1993.