AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  attribuito alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18,  della
legge  28  febbraio 1986, n. 41 (a) , e' determinato, (( per ciascuno
degli anni 1993 e 1994 )) in lire 40.500 milioni ed e' ripartito, con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  per il 60 per cento in parti uguali tra le singole
camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della
provincia e  per  il  restante  20  per  cento  in  proporzione  alla
popolazione  residente nella provincia in base ai dati del censimento
del 1991.
  2. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994,  ))  e'  autorizzata  la
spesa   di   lire   64.560   milioni,   da   erogarsi  dal  Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  alle  camere  di
commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi
dell'articolo  12,  comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (b) .
Il contributo non  compete  alle  camere  di  commercio  incluse  nel
territorio  della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (c) .
  3. (( Per ciascuno degli anni 1993 e  1994  ))  e'  autorizzata  la
spesa  di  lire 2.000 milioni per le finalita' di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 1  agosto  1988,  n.  340  (d)  .  I  contributi
possono  essere  comulati  con  i  benefici finanziari disposti dalle
Comunita' europee. Il contributo nelle spese di  funzionamento  delle
camere  di  commercio  italiane  all'estero  e'  incrementato, (( per
ciascuno degli anni 1993 e 1994  ))  ,  dell'importo  di  lire  3.500
milioni.
  4.   Sono   escluse  dal  pagamento  del  diritto  annuale  di  cui
all'articolo  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,   n.   786,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51
(e) , le ditte che alla data  del  1   gennaio  risultino  dichiarate
fallite  e  per  le  quali  il  tribunale  non  abbia  autorizzato la
continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, (( le  societa'
in liquidazione o che abbiano ))
(( cessato l'esercizio dell'attivita' e le societa' cooperative    ))
(( per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui))
(( all'articolo 2544 del codice civile (f). Il diritto annuale per ))
(( le societa' di persone e' determinato nella misura di lire      ))
(( 250.000. ))
  5.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
determinato (( in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e
1994, )) si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  ((
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
cap. 6856 dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno  1993,  ))  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  -------
             (a) Il comma 18  dell'art.  5  della  legge  n.  41/1986
          (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Per l'anno 1986 alle
          camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
          e' altresi' attribuito a titolo di concorso nelle spese  di
          mantenimento  degli  uffici provinciali dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e degli uffici  di  statistica
          un  contributo  straordinario  di  lire  26.500  milioni da
          ripartire in quote uguali tra le singole camere".
             (b)  Il  comma  5  dell'art.  12  del  D.L.  n.   8/1993
          (Disposizioni  urgenti  in materia di finanza derivata e di
          contabilita' pubblica) prevede che: "Per  l'anno  1992,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 66.000 milioni da erogarsi
          alle camere di  commercio  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  sentita  l'Unione  italiana
          delle  camere  di  commercio,  che  si esprime ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre  1985,
          n.  947,  secondo criteri perequativi che tengano conto del
          saldo negativo registrato tra le entrate accertate  per  il
          1991  derivanti  dall'emissione  dei bollettini del diritto
          annuale e quelle per il 1990 derivanti  dall'emissione  dei
          bollettini  del diritto annuale e dalle somme attribuite ai
          sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  638
          del  1972  e  che  tengano conto delle esigenze di bilancio
          delle singole camere di commercio".
             Il  D.P.R.  n.  947/1985,  approva  il   nuovo   statuto
          dell'Unione  italiana delle camere di commercio, industria,
          artigianato ed agricoltura avente sede in Roma.
             Il   D.P.R.   n.   638/1972   reca   disposizioni    per
          l'attribuzione  di  somme  agli  enti indicati nell'art. 14
          della legge 9 ottobre 1971, n.   825,  in  sostituzione  di
          tributi,  contributi  e  compartecipazioni  e  norme per la
          delegabilita' delle entrate.
             (c) L'art. 4 del D.Lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione
          dello   statuto   speciale   per   il  Trentino-Alto  Adige
          concernenti il rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e
          leggi  regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
          di indirizzo e coordinamento) e' cosi' formulato:
             "Art. 4 (Funzioni amministrative). - 1. Nelle materie di
          competenza propria della regione o delle province  autonome
          la  legge  non puo' attribuire agli organi statali funzioni
          amministrative, comprese quelle di  vigilanza,  di  polizia
          amministrativa    e    di    accertamento   di   violazioni
          amministrative, diverse  da  quelle  spettanti  allo  Stato
          secondo   lo  statuto  speciale  e  le  relative  norme  di
          attuazione,  salvi  gli  interventi  richiesti   ai   sensi
          dell'art. 22 dello statuto medesimo.
             2.  Quando  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni gli
          organi o uffici statali e quelli  regionali  o  provinciali
          riscontrino    violazioni    di   norme   o   provvedimenti
          rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne
          riferiscono all'autorita' amministrativa competente  per  i
          provvedimenti ad essa spettanti.
             3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale
          e  dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui
          al comma 1  le  amministrazioni  statali,  comprese  quelle
          autonome,  e  gli  enti  dipendenti dallo Stato non possono
          disporre    spese    ne'    concedere,    direttamente    o
          indirettamente,  finanziamenti  o  contributi per attivita'
          nell'ambito del territorio regionale o provinciale".
             (d) Il comma 2  dell'art.  5  della  legge  n.  340/1988
          (Somme  da  corrispondere  alle  regioni e ad altri enti in
          dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione
          allo Stato del gettito ILOR.  Contributi straordinari  alle
          camere  di  commercio)  cosi'  recita:  "2.    E'  altresi'
          autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988,  di
          3  miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per
          il   1990   per   la   situazione   presso   il   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di un
          fondo  per  la  concessione  alle  camere   di   commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura di contributi fino al
          50 per cento delle spese sostenute  per  la  realizzazione,
          l'ampliamento  e  l'ammodernamento  dei laboratori chimico-
          merceologici".
             (e) L'art. 34 del  D.L.  n.  786/1981  (Disposizioni  in
          materia  di  finanza  locale)  ha  istituito a favore delle
          camere di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura
          un  diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono
          attivita' economica,  iscritte  agli  albi  e  ai  registri
          tenuti  dalla  predette  camere.  Se ne trascrive il testo,
          quale risulta a seguito della modifica apportata  dall'art.
          3  del D.L.  28 agosto 1987, n. 357, convertito dalle legge
          26  ottobre  1987,  n.    435,  il  quale  ne  ha  abrogato
          l'originario terzo comma:
             "Art.  34.  -  A  decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere gli  interventi  promozionali  in  favore  delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura, percepiscono un diritto annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte  agli  albi  e  ai  registri tenuti dalle predette
          camere,   determinato   nelle   seguenti   misure:    ditte
          individuali,  societa'  di  persone,  societa' cooperative,
          consorzi:  L.    20.000;  societa'  con  capitale   sociale
          deliberato  fino  a  200 milioni:   L. 30.000; societa' con
          capitale sociale deliberato  da  oltre  200  milioni  a  un
          miliardo:   L.   40.000;   societa'  con  capitale  sociale
          deliberato da oltre 1 miliardo a 10  miliardi:  L.  50.000,
          con  un  aumento  di  L.  10.000  per  ogni  10 miliardi di
          capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
             Nel caso che la ditta abbia piu'  esercizi  commerciali,
          industriali o di altre attivita' economiche in province di-
          verse  da  quella  della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti
          si fara' luogo  alla  riscossione,  mediante  emissione  di
          apposito  ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5
          per cento del diritto dovuto per ogni  mese  di  ritardo  o
          frazione di mese superiore a quindici giorni".
             Gli  importi sono stati via via elevati da provvedimenti
          successivi.
             (f) Si trascrive il  testo  dell'art.  2544  del  codice
          civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio
          1992, n. 59:
             "Art.  2544 (Scioglimento per atto dell'autorita'). - Le
          societa'  cooperative,  che   a   giudizio   dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per   cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due  anni
          consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non
          hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
          provvedimento dell'autorita'  governativa,  da  pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica e da iscriversi
          nel registro delle imprese.
             Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i  loro
          consorzi  che non hanno depositato in tribunale nei termini
          prescritti i bilanci relativi agli  ultimi  due  anni  sono
          sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica.
             Se   vi   e'   luogo   a  liquidazione,  con  lo  stesso
          provvedimento  sono  nominati   uno   o   piu'   commissari
          liquidatori".