AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a) , e' determinato, (( per ciascuno degli anni 1993 e 1994 )) in lire 40.500 milioni ed e' ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991. 2. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994, )) e' autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (b) . Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (c) . 3. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994 )) e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1 agosto 1988, n. 340 (d) . I contributi possono essere comulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunita' europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero e' incrementato, (( per ciascuno degli anni 1993 e 1994 )) , dell'importo di lire 3.500 milioni. 4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 (e) , le ditte che alla data del 1 gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, (( le societa' in liquidazione o che abbiano )) (( cessato l'esercizio dell'attivita' e le societa' cooperative )) (( per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui)) (( all'articolo 2544 del codice civile (f). Il diritto annuale per )) (( le societa' di persone e' determinato nella misura di lire )) (( 250.000. )) 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato (( in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, )) si provvede mediante corrispondente riduzione dello (( stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, )) all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------- (a) Il comma 18 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' altresi' attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere". (b) Il comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) prevede che: "Per l'anno 1992, e' autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio". Il D.P.R. n. 947/1985, approva il nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura avente sede in Roma. Il D.P.R. n. 638/1972 reca disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate. (c) L'art. 4 del D.Lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento) e' cosi' formulato: "Art. 4 (Funzioni amministrative). - 1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo. 2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorita' amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti. 3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". (d) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) cosi' recita: "2. E' altresi' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990 per la situazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico- merceologici". (e) L'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) ha istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalla predette camere. Se ne trascrive il testo, quale risulta a seguito della modifica apportata dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalle legge 26 ottobre 1987, n. 435, il quale ne ha abrogato l'originario terzo comma: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province di- verse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". Gli importi sono stati via via elevati da provvedimenti successivi. (f) Si trascrive il testo dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita'). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori".