AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge  22  febbraio  1993,  n.
41".  Il D.L. n. 41/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1993).
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  delle  partecipazioni  statali  e  la   relativa
Ragioneria  centrale,  istituiti  con legge 22 dicembre 1956, n. 1589
(a), sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993.
(( 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ))
(( subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle       ))
(( attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle  ))
(( partecipazioni statali. Nella composizione degli organi         ))
(( collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al        ))
(( Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovra'     ))
(( tenere conto di tale trasferimento di attribuzioni.             ))
  3-4. ( (( Soppressi dalla legge di conversione )) ).
 
             (a) La legge  n.  1589/1956,  istitutiva  del  Ministero
          delle  partecipazioni statali, e' stata abrogata, a seguito
          di referendum popolare, dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 174, a
          decorrere   dal   giorno   successivo   a   quello    della
          pubblicazione  di  detto  decreto,  avvenuta nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993.