AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41". Il D.L. n. 41/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1993). Art. 1. 1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589 (a), sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993. (( 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) (( subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle )) (( attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle )) (( partecipazioni statali. Nella composizione degli organi )) (( collegiali politici o amministrativi ogni riferimento al )) (( Ministro o al Ministero delle partecipazioni statali dovra' )) (( tenere conto di tale trasferimento di attribuzioni. )) 3-4. ( (( Soppressi dalla legge di conversione )) ).
(a) La legge n. 1589/1956, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, e' stata abrogata, a seguito di referendum popolare, dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 174, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto decreto, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993.