IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 22, primo e secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids; Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti; Visti l'art. 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 1989, come modificato da ultimo dal decreto del 25 marzo 1991, e l'art. 4 del decreto ministeriale del 27 ottobre 1990, come modificato dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991, nonche' l'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991, con i quali e' stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del Servizio studi della Banca d'Italia; b) media aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Considerato che, in conseguenza della modifica intervenuta dal 1 aprile 1993 nella metodologia di rilevazione dei tassi interbancari, le quotazioni della lira interbancaria coincidono con quelle del Ribor; Ritenuta conseguentemente la necessita' di modificare la disposizione di cui alla sopramenzionata lettera b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, e successive modifiche, nonche' dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, e successive modifiche, e dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991; Decreta: Art. 1. Il parametro della lira interbancaria tre mesi lettera previsto nelle lettere b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, nonche' nella lettera b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991, citati in premessa, e' sostituito con il Ribor. Il Ribor si applica in via automatica anche alle operazioni di mutuo in essere i cui contratti fanno riferimento al parametro della lira interbancaria tre mesi lettera.