IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Visto in particolare il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto- legge che demanda al Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, di determinare con proprio decreto le modalita' per l'accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti che superano i limiti di reddito previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 6 nonche' le modalita' per il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base; Considerata la necessita' di definire le modalita' di attuazione della disposizione legislativa su richiamata e ritenuto opportuno affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la riscossione della citata quota fissa individuale annua; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della determinazione dell'obbligo del pagamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, concorrono alla determinazione del nucleo familiare, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, in ragione dei limiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, concorrono i redditi, riferiti all'anno precedente, esclusi quelli soggetti a tassazione separata, posseduti da ciascun componente il nucleo stesso, determinato ai sensi del precedente comma 1. 3. Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di cui al comma 1 si tiene conto del nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.