IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
        I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E DELLE POSTE E
                       DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Visto in particolare il comma 4 dell'art.  6  del  citato  decreto-
legge  che  demanda  al  Ministro  della  sanita',  di concerto con i
Ministri delle finanze e  del  tesoro,  di  determinare  con  proprio
decreto  le  modalita' per l'accertamento delle condizioni di reddito
dei soggetti che superano i limiti di reddito previsti dai commi 2  e
3  dello  stesso  articolo  6  nonche' le modalita' per il versamento
della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base;
  Considerata la necessita' di definire le  modalita'  di  attuazione
della  disposizione  legislativa  su  richiamata e ritenuto opportuno
affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la
riscossione della citata quota fissa individuale annua;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della determinazione dell'obbligo  del  pagamento  della
quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base, di cui
all'art.  6,  comma  2,  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.  438,
concorrono alla determinazione del nucleo familiare, oltre al coniuge
non  legalmente  ed  effettivamente separato, le persone per le quali
spettano le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.   Alla   determinazione   del  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare, in ragione dei limiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3,  del
decreto-legge   19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,  n.  438,  concorrono  i
redditi,  riferiti  all'anno  precedente,  esclusi  quelli soggetti a
tassazione  separata,  posseduti  da  ciascun  componente  il  nucleo
stesso, determinato ai sensi del precedente comma 1.
  3.  Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di cui al comma 1 si tiene
conto del nucleo familiare  e  del  reddito  complessivo  del  nucleo
stesso risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.