IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438,  che  demanda  al Governo, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  la  definizione  entro  il  30 novembre 1992 dei
livelli uniformi di assistenza  sanitaria  da  garantire  a  tutti  i
cittadini a decorrere dal 1  gennaio 1993;
  Ritenuto  che  nella  individuazione  dei  livelli di assistenza si
debba tenere conto dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1,
lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge finanziaria per il 1993, in corso di  pubblicazione,
per quanto riguarda l'entita' del fondo sanitario nazionale;
  Preso atto che l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano non e' intervenuta nel termine fissato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
                              Decreta:
  1.  I livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti
i  cittadini  a  decorrere  dal  1   gennaio   1993   sono   definiti
nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  prestazioni  e le attivita' connesse ai livelli uniformi di
assistenza sono soggette ai vincoli previsti dalle disposizioni  leg-
islative vigenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                    AMATO,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    DE   LORENZO,   Ministro    della
                                  sanita'
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993
Registro n. 4 Sanita', foglio n. 312