IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che demanda al Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione entro il 30 novembre 1992 dei livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993; Ritenuto che nella individuazione dei livelli di assistenza si debba tenere conto dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge finanziaria per il 1993, in corso di pubblicazione, per quanto riguarda l'entita' del fondo sanitario nazionale; Preso atto che l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non e' intervenuta nel termine fissato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro della sanita'; Decreta: 1. I livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993 sono definiti nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le prestazioni e le attivita' connesse ai livelli uniformi di assistenza sono soggette ai vincoli previsti dalle disposizioni leg- islative vigenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993 Registro n. 4 Sanita', foglio n. 312