Alle Intendenze di finanza Ai Comuni - Loro sedi e, p. c. All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) - ROMA A) SOGGETTO PASSIVO. Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta e' il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta ovvero, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima. Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento e' unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e' quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI. In caso di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo immo- bile (ad esempio: comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e' obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarita'. B) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA. L'imposta dovuta per l'anno 1993 e' determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a tassazione (nel caso, invero di rara frequenza, in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie). L'elenco delle aliquote di tutti i comuni, le quali non possono essere inferiori al 4 per mille ne' superiori al 7 per mille, puo' essere consultato dai contribuenti presso i comuni, gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Il valore e' costituito: a) Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unita' immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e, quindi, anche la "cantina" o il "garage" cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) dalla rendita catastale moltiplicata: - per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; - per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Se il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non e' piu' adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra' far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera' successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente. Le rendite da assumere per l'anno 1993 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990. Sono, cioe', quelle prese a base per l'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) e che sono utilizzate per la prima volta quest'anno anche agli effetti delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG ed ILOR) relativi all'anno 1992. Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno oper- ate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito effettivo. Cosi', ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione e' di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno). Particolari criteri per la determinazione del valore sono previsti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese. b) Per le aree fabbricabili, dal valore venale in comune commercio determinato con riferimento alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione, per cui non assumono rilievo le oscillazioni di mercato in piu' od in meno che si verificano in corso d'anno ne' assume rilievo la circostanza che l'area fabbricabile sia acquistata in corso d'anno ad un prezzo diverso dal valore attribuibile all'area stessa alla data del primo gennaio. c) Per i terreni agricoli, dal reddito dominicale, risultante in catasto e vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1993 e' quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988. L'imposta deve essere determinata su base annua ovverosia assumendo il valore intero dell'immobile soggetto a tassazione (l'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori; il valore venale dell'area fabbricabile). L'ammontare cosi' determinato va ragguagliato - oltre che alla quota di titolarita', come gia' anticipato sub A) - al periodo di possesso, di cui si trattera' qui di seguito. C) PERIODO DI IMPOSTA. L'ICI (che e' un'imposta annuale) e' dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si e' protratta la titolarita' dei diritti reali indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per piu' di 14 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni. Pertanto l'imposta da versare per il corrente anno 1993 dovra' essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della situazione di possesso nel corso dello stesso anno 1993 e cio' non solo con riferimento alla titolarita' del diritto reale sull'immobile ma altresi' avendo riguardo alle eventuali modificazioni intervenute in corso d'anno che si ripercuotano sull'ammontare del debito di imposta. Sotto il primo aspetto, si pensi: 1) Ad un fabbricato acquistato il 10 marzo 1993 ed il cui possesso si protragga per la restante parte dell'anno 1993. L'imposta, calcolata su base annua (vd. lettera B), deve essere versata dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprieta'; 2) Ad un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1993 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta'. Sotto il secondo aspetto, si pensi: 3) Ad un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1993 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno medesimo. La detrazione, che e' pari a lire 180.000 annue e di cui sara' trattato in prosieguo, dovra' essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si e' verificata la destinazione a dimora abituale; 4) Ad un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1993 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata alla edificazione dovra' essere ragguagliata ai 9 mesi in cui l'immobile ha avuto siffatta qualificazione mentre l'imposta annua calcolata sul valore dell'edificio dovra' essere ragguagliata a 3 mesi. Da quanto sopra detto emerge, altresi', che l'ammontare dell'imposta da versare per l'anno 1993 non necessariamente coincide con quello che risulta dalla proiezione per l'intero anno 1993 dei dati indicati nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati relativa all'anno 1992. Tale dichiarazione, infatti, dovendo essere presentata ai fini dell'ICI prima che sia decorso l'anno di imposizione, non puo' che "fotografare" la situazione preesistente al primo gennaio 1993 quale si presenta a siffatta data, mentre il versamento dell'imposta, essendo eseguito quando e' gia' trascorso il periodo di riferimento, deve tener conto di come si e' andata evolvendo la situazione "fotografica" dichiarata. Parimenti, come nel caso sub 1), puo' sussistere l'obbligo di eseguire il versamento pur non dovendo l'unita' immobiliare essere indicata dall'acquirente nella predetta dichiarazione in quanto non posseduta al primo gennaio 1993. Si anticipa, pur esulando la materia dalla presente trattazione, che per i possessi iniziati successivamente al 31 dicembre 1992 la dichiarazione dovra' essere presentata nell'anno successivo a quello nel corso del quale il possesso ha avuto inizio, cosi' come per le variazioni intervenute rispetto a quanto gia' dichiarato la denuncia di variazione dovra' essere presentata nell'anno successivo a quello nel corso del quale la variazione si e' verificata. D) VERSAMENTO IN DUE RATE. L'ICI, annuale, va versata in due rate delle quali la prima e' in acconto e la seconda e' a saldo. Rimanendo nell'ambito dell'imposta dovuta per l'anno 1993: la prima rata, da versare nel periodo dall'1 al 19 luglio 1993, e' pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1993; la seconda, da versare dall'1 al 15 dicembre 1993, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1993. Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno 1993, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno. Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 1993, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dell'intero anno 1993 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto. Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprieta' di un determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1993, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota del 6 per mille. La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000 (2.000.000 x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire 660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000: 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 gia' versate = 660.000). Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale l'aliquota vigente e' del 5 per mille, la prima rata da versare sara' pari a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000: 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire 800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000: 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno 1993 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.000 gia' versate = 800.000). Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sara' pari a lire 612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000; 1.360.000: 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire 295.000 (imposta su base annua di lire 1.360.000: 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso dell'anno 1993 = 906.664; 906.664 - 612.000 gia' versate = 294.664). Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C), ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000 e che l'abitazione sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille, la prima rata da versare sara' pari a lire 418.000 (1.800.000 x 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sara' pari a lire 587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 gia' versate = 587.000). Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C), ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sara' pari a lire 2.250.000 (un miliardo x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 5.000.000; 5.000.000: 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unita' immobiliari che lo compongono, sia pari a 20 miliardi, sara' pari a lire 26.500.000 (416.666 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per il fabbricato, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 gia' versate = 26.500.000). Si ricorda che le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facolta' di effettuare il versamento dell'intera imposta dovuta nel termine previsto per il versamento a saldo (per l'anno 1993, nel periodo dall'1 al 15 dicembre 1993) con applicazione di interessi. Per i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - Via R. Fauro - e di Firenze - Via dei Georgofili e Via Lambertesca - il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, in corso di conversione, ha disposto il differimento al 20 dicembre 1993 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria, per cui rimane differito, nei confronti di tali soggetti, anche il termine per il versamento dell'ICI 1993. E) ABITAZIONE PRINCIPALE. Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a lire 180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinche' possa spettare tale detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unita' immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, ne' per l'unita' immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare. La detrazione - oltre che rapportata, come sopra detto, al tempo di destinazione, computandosi anche a tal fine come mese intero la frazione di mese eccedente i 14 giorni - deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante. A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000. Esempio n. 1. Abitazione di proprieta' di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per l'intero anno 1993. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a lire 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000). Esempio n. 2. Abitazione di proprieta' di due coniugi (il marito e' proprietario per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero anno 1993. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sara' pari a lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte della moglie sara' pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 - 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito versera' lire 607.000 (1.350.000: 2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500) mentre la moglie, distintamente, versera' lire 121.000 (270.000: 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito versera' lire 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie versera' lire 149.000 (270.000 - 121.000). Esempio n. 3. Abitazione di proprieta' di 3 fratelli (il fratello A e' proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1993. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: lire 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante); lire 738.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata d'acconto: A versera' lire 405.000 (450.000 al 90%); B versera' lire 332.000 (738.000: 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C non versera' nulla. Per la seconda rata, a saldo: A versera' lire 495.000 (900.000 - 405.000); B versera' lire 406.000 (738.000 - 332.000); C non versera' nulla. Esempio n. 4. Abitazione acquistata il 10 marzo 1993 da due coniugi (dal marito, per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1993. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sara' pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.0000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della moglie sara' pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 x 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata d'acconto il marito versera' lire 405.000 (1.440.000: 12 = 120.000 al mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1 semestre = 480.000; 480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie versera' lire 81.000 (360.000: 12 = 30.000 al mese; 30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito versera' lire 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie versera' lire 144.000 (225.000 - 81.000). Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle co- operative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario. F) MODALITA' DI VERSAMENTO. Il versamento dell'ICI deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo, di cui e' riprodotta qui di seguito soltanto la parte dedicata al "certificato di accreditamento". I moduli sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu' immobili ubicati nello stesso comune il contribuente e' tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovra' fare separati versamenti per ogni comune; e cio' vale anche nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione. Se, ad esempio, il contribuente possiede tre immobili soggetti a tassazione nel comune di Bologna, uno nel comune di Benevento e quattro nel comune di Telese (i comuni di Benevento e Telese appartengono alla stessa concessione) il contribuente stesso dovra' fare tre distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per il comune di Benevento e uno per il comune di Telese. In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento puo' essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, ovverosia di quello nella cui circoscrizione e' compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, puo' avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso e' stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale. Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento" debitamente quietanzata. Il modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate. I numeri di conto corrente postale dei 136 concessionari, con la specificazione dei comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento. ----> Vedere Immagine a Pag. 29 della G.U. <---- Si avverte che non si fa luogo al versamento d'acconto dell'imposta se l'importo da versare e' inferiore a lire quattromila. G) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO. Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al "certificato di accreditamento"), attenendosi alle "modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti: 1) il "comune di ubicazione degli immobili" non puo' che essere uno soltanto; 2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli" "aree fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati" rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; sono possibili piccoli scostamenti (mille o duemila lire) dovuti al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato e' arrotondato alle mille lire; 3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Cosi', ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco; 4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unita' immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che - come chiarito nella precedente lettera B) - sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. 5) Avvertenza. Si richiama la particolare attenzione sulla esatta indicazione degli importi riferiti all'imposta versata per l'abitazione principale ed all'ammontare della detrazione che il contribuente ha calcolato per tale abitazione principale. I dati sono importanti ai fini di una corretta ripartizione del gettito ICI relativo all'anno 1993 fra lo Stato e i comuni. L'importo versato per l'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, non puo' che essere, ovviamente, quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione cosi' come e' stata calcolata dal contribuente. Riprendendo gli esempi fatti nella precedente lettera E) e limitando, per ora, il discorso al versamento in acconto da fare nei prossimi giorni di luglio, nelle caselline relative all'"abitazione principale" saranno indicati i seguenti importi: a) 729.000, nell'esempio n. 1; b) 607.500, da parte del marito, nell'esempio n. 2; 121.500, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 2; c) 332.000, da parte del soggetto B, nell'esempio n. 3; d) 405.000, da parte del marito, nell'esempio n. 4; 81.000, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 4. L'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione principale" nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si e' calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non e' versato alcun importo per l'abitazione principale, come nel caso in cui l'ammontare della detrazione e' uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima. Riprendendo gli esempi fatti nella precedente lettera E) e limitando, per ora, il discorso al versamento in acconto da fare nei prossimi giorni di luglio, nelle caselline relative alla "detrazione per l'abitazione principale" saranno indicati i seguenti importi: a) 81.000 (pari al 90% di 90.000) nell'esempio n. 1; b) 40.500 (pari al 90% di 45.000), da parte del marito, nell'esempio n. 2; 40.500, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 2; c) 40.500, da parte del soggetto B, nell'esempio n. 3; d) 27.000 (pari al 90% di 30.000), da parte del marito, nell'esempio n. 4; 27.000, da parte della moglie, nello stesso esempio n. 4. Come si puo' desumere anche dagli esempi fatti l'ammontare della detrazione, in sede di versamento d'acconto, non puo' eccedere le lire 81.000 (a meno che si tratti di versamento fatto da cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le piu' abitazioni principali dei soci assegnatari). * * * La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Il Ministro: GALLO