IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
giugno 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.461 miliardi;
  Visto  il proprio decreto 21 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1993, con il quale e'  stata  disposta
l'emissione  di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11%
- 1  giugno 1993/1996;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  seconda  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali - 1  giugno 1993/1996, da destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  11%  -  1  giugno 1993/1996, per un importo di lire 2.500
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15  del  predetto  decreto  ministeriale  21  maggio  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1  dicembre ed il  1   giugno  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  giugno 1993/1996.