Nel  decreto-legge  citato  in epigrafe sono apportate le seguenti
rettifiche  in  corrispondenza  delle  sottoindicate   pagine   della
sopramenzionata Gazzetta Ufficiale:
   -  alla  pag. 27, prima colonna, all'art. 36, comma 9, lettera a),
punto 3, tra le modificazioni apportate all'art. 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dove e' scritto:
    "3) e' aggiunto il numero 27-quater):
     ''27-quater)   le  prestazioni  socio-sanitarie,  di  assistenza
domiciliare o ambulatoriale ..''",
si legga:
    "3) e' aggiunto il numero 27-ter):
     ''27-ter)  le   prestazioni   socio-sanitarie,   di   assistenza
domiciliare o ambulatoriale ..''";
   -  alla  stessa pagina, medesima colonna, al comma 12 del medesimo
art. 36, dove e'  scritto:  "12.  Ai  fini  del  completamento  della
ricostituzione  e  della  ristrutturazione  degli edifici distrutti o
danneggiati ..", si legga:  "12.  Ai  fini  del  completamento  della
ricostruzione  e  della  ristrutturazione  degli  edifici distrutti o
danneggiati ..";
   - alla pag. 40, prima colonna, all'art. 61,  all'ultimo  rigo  del
comma  3,  dove  e'  scritto: " ..all'atto del versamento della tassa
dovuta per l'anno 1984.", si legga: " ..all'atto del versamento della
tassa dovuta per l'anno 1994.";
   - alla pag. 42, prima colonna, all'art. 62, comma 18, lettera  c),
dove e' scritto:
   "c)  nell'articolo  12,  comma  3,  le parole: ''febbraio, aprile,
giugno e settembre 1992 ..''",
si legga:
   "c) nell'articolo 12, comma 3, le parole: ''nei mesi di  febbraio,
aprile, giugno e settembre 1992 ..''";
   -  alla  pag.  46,  seconda  colonna,  all'art. 66, comma 10, alla
lettera b), tra le modificazioni apportate all'art.  34  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, dove e'
scritto:
   "b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  ''Con  decorrenza  dal  1   ottobre  1993,  se   il   contribuente,
nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato anche operazioni
imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste  devono
essere  registrate  distintamente ad essere indicate separatamente in
sede  di  liquidazione  periodica   e   di   dichiarazione   annuale.
Dall'imposta  relativa  a  tali  operazioni si detrae quella relativa
agli acquisti e alle importazioni di beni  non  ammortizzabili  e  ai
servizi  utilizzati  per  la  produzione  dei  beni e dei servizi che
formano oggetto delle operazioni stesse'';
    1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, e' il seguente: ''Con
decorrenza dal 1  agosto 1993 ..''",
si legga:
   "b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  ''Con  decorrenza  dal  1   ottobre  1993,  se   il   contribuente,
nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato anche operazioni
imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste  devono
essere  registrate  distintamente ed essere indicate separatamente in
sede  di  liquidazione  periodica   e   di   dichiarazione   annuale.
Dall'imposta  relativa  a  tali  operazioni si detrae quella relativa
agli acquisti e alle importazioni di beni  non  ammortizzabili  e  ai
servizi  utilizzati  per  la  produzione  dei  beni e dei servizi che
formano oggetto delle operazioni stesse'';
    2) al terzo comma,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: ''Con decorrenza dal 1  agosto 1993 ..''";
   -  alla  pag.  47, seconda colonna, all'art. 66, comma 20, dove e'
scritto:  "..in  qualita'  di  concessionaria  per   i   servizi   di
telecomunicazione  dell'Azienda  di  Stato per i servizi telefonici e
..", si legga: "..in qualita' di  concessionaria  per  i  servizi  di
telecomunicazione  all'Azienda  di  Stato  per i servizi telefonici e
..";
   - alla pag. 49, prima colonna, nella rubrica dell'art. 68, dove e'
scritto:
                              "Art. 68.
             Modifiche alla tabella allegata alla legge
                      20 ottobre 1991, n. 358"
si legga:
                              "Art. 68.
             Modifiche alla tabella allegata alla legge
                      29 ottobre 1991, n. 358".