IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
                 GENERALI DEL TURISMO E DELLO SPORT
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto il decreto-legge 2 febbraio  1988,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 11 aprile 1991, con il quale
si e' provveduto all'approvazione per l'anno 1989 del piano nazionale
del settore per la realizzazione  degli  impianti  sportivi  previsti
dall'art. 1, comma 1, lettera b), della normativa sopra menzionata;
  Vista la nota n. 3014 del 3 giugno 1993 con la quale congiuntamente
i  comuni  di  Chiesina  Uzzanese  (Pistoia)  e  di  Ponte Buggianese
(Pistoia) hanno segnalato che, in relazione  alla  propria  congiunta
domanda  di  finanziamento  per  la  realizzazione  di un impianto di
calcio e atletica leggera, con il ricordato decreto 11 aprile 1991 e'
stato concesso un finanziamento di lire 1.050 milioni;
  Considerato che la predetta assegnazione congiunta e' incompatibile
con la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),
della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo
1988,  n.  92,  per difetto dei requisiti soggettivi, non essendosi i
due comuni preventivamente consorziati a tale scopo;
  Considerato altresi' che i due comuni beneficiari hanno proposto la
ripartizione del finanziamento accordato nella misura del 60%, pari a
L. 630.000.000, a favore  del  comune  di  Ponte  Buggianese  per  la
realizzazione  di un campo di calcio con pista di atletica e del 40%,
pari a L. 420.000.000, a favore del comune di Chiesina  Uzzanese  per
la  realizzazione  di nuovi spogliatoi ed impianto di illuminazione a
servizio dell'esistente impianto di calcio;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Considerato che la rilevata illogicita'  della  concessione  appare
causata da un mero errore materiale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla  opportuna rettifica
individuando  i  soggetti  della  concessione  in  coerenza  con   la
richiesta a tal fine valutata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  datato 11 aprile 1991 concernente mutui da
contrarre con la Cassa depositi e prestiti, lettera b), e' modificato
come segue:
   alla pag. 21 per la parte relativa alla regione Toscana:
  Provincia di Pistoia:
   comune di Ponte Buggianese:  630.000.000  per  calcio  e  atletica
leggera;
   comune di Chiesina Uzzanese: 420.000.000 per calcio.