IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEL TURISMO E DELLO SPORT Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289; Visto il decreto ministeriale datato 11 aprile 1991, con il quale si e' provveduto all'approvazione per l'anno 1989 del piano nazionale del settore per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della normativa sopra menzionata; Vista la nota n. 3014 del 3 giugno 1993 con la quale congiuntamente i comuni di Chiesina Uzzanese (Pistoia) e di Ponte Buggianese (Pistoia) hanno segnalato che, in relazione alla propria congiunta domanda di finanziamento per la realizzazione di un impianto di calcio e atletica leggera, con il ricordato decreto 11 aprile 1991 e' stato concesso un finanziamento di lire 1.050 milioni; Considerato che la predetta assegnazione congiunta e' incompatibile con la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per difetto dei requisiti soggettivi, non essendosi i due comuni preventivamente consorziati a tale scopo; Considerato altresi' che i due comuni beneficiari hanno proposto la ripartizione del finanziamento accordato nella misura del 60%, pari a L. 630.000.000, a favore del comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un campo di calcio con pista di atletica e del 40%, pari a L. 420.000.000, a favore del comune di Chiesina Uzzanese per la realizzazione di nuovi spogliatoi ed impianto di illuminazione a servizio dell'esistente impianto di calcio; Visti gli atti d'ufficio; Considerato che la rilevata illogicita' della concessione appare causata da un mero errore materiale; Ritenuta la necessita' di provvedere alla opportuna rettifica individuando i soggetti della concessione in coerenza con la richiesta a tal fine valutata; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto datato 11 aprile 1991 concernente mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, lettera b), e' modificato come segue: alla pag. 21 per la parte relativa alla regione Toscana: Provincia di Pistoia: comune di Ponte Buggianese: 630.000.000 per calcio e atletica leggera; comune di Chiesina Uzzanese: 420.000.000 per calcio.