AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335,
11 settembre 1992, n. 374, 12 novembre 1992, n. 431, 12 gennaio 1993,
n. 3, e 13 marzo 1993, n. 60".  I DD.LL. n. 335/1992, n. 374/1992, n.
431/1992, n. 3/1993 e n.  60/1993 non sono stati convertiti in  legge
per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  215 del 12 settembre 1992,  n.  267  del  12  novembre
1992,  n. 8 del 12 gennaio 1993, n. 60 del 13 marzo 1993 e n. 110 del
13 maggio 1993.
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente:
  "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. Non puo' essere
mantenuta  la  custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia
affetto  da  infezione  da  HIV   e   ricorra   una   situazione   di
incompatibilita'  con  lo  stato  di  detenzione.  L'incompatibilita'
sussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o
di grave deficienza immunitaria; negli altri casi  l'incompatibilita'
per  infezione  da  HIV  e'  valutata  dal  giudice tenendo conto del
periodo residuo di custodia  cautelare  e  degli  effetti  che  sulla
pericolosita'  del  detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche.
La richiesta di accertamento dello  stato  di  incompatibilita'  puo'
essere   fatta  dall'imputato,  dal  suo  difensore  o  dal  servizio
sanitario penitenziario. Nei  casi  di  incompatibilita'  il  giudice
dispone   la  revoca  della  misura  cautelare,  ovvero  gli  arresti
domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
  2.  Con  decreto  emanato  dai Ministri della sanita' e di grazia e
giustizia sono  definiti  i  casi  di  AIDS  conclamata  e  di  grave
deficienza   immunitaria;   sono   altresi'  stabilite  le  procedure
diagnostiche e  medico  legali  per  accertare  l'affezione  da  HIV,
nonche'  il  grado  di deficienza immunitaria rilevante ai fini della
situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice.
  3.   Quando   ricorrono   esigenze   diagnostiche   per   accertare
incompatibilita'  con  lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze  terapeutiche  concernenti
l'infezione  da  HIV  e  sempre  che tali esigenze non possano essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice  puo'  disporre  il
ricovero  provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio sanitario
nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,   i
provvedimenti  idonei  a  prevenire  il  pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice dispone  a  norma  del  comma  1  se
risulta   accertata   l'incompatibilita',  altrimenti  ripristina  la
custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma  dell'articolo
299  (a).  Se  dispone  gli  arresti  domiciliari, l'esecuzione della
misura  avviene  presso  l'abitazione  dell'imputato  o  presso   una
residenza  collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 5 giugno 1990, n. 135 (b).".
  2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di
procedura penale e' emanato entro dieci giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto.
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             (a)  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 299 del
          codice di procedura penale:
             "Art. 299 (come modificato dall'art. 14  del  D.Lgs.  14
          gennaio  1991,  n.  12,  e dall'art. 1 del D.L. 9 settembre
          1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre   1991,  n.  356)  (Revoca  e  sostituzione  delle
          misure). -   1. Le misure coercitive  e  interdittive  sono
          immediatamente  revocate  quando  risultano mancanti, anche
          per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'
          previste  dall'art.  273 o dalle disposizioni relative alle
          singole  misure  ovvero  le  esigenze  cautelari   previste
          dall'art. 274.
             2.  Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
          le  esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
          applicata non appare  piu'  proporzionata  all'entita'  del
          fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
          il  giudice  sostituisce  la misura con un'altra meno grave
          ovvero  ne  dispone  l'applicazione  con   modalita'   meno
          gravose.
             3.  Il  pubblico  ministero  e  l'imputato richiedono la
          revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il  quale
          provvede  con  ordinanza  entro  cinque giorni dal deposito
          della richiesta.  Il  giudice  provvede  anche  di  ufficio
          quando  assume  l'interrogatorio  della persona in stato di
          custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga  del
          termine  per  le  indagini preliminari o dell'assunzione di
          incidente  probatorio  ovvero  quando  procede  all'udienza
          preliminare o al giudizio.
             3-bis.  Il  giudice,  prima di provvedere in ordine alla
          revoca  o  alla  sostituzione  delle  misure  coercitive  e
          interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
          sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
          il  pubblico  ministero  non  esprime il proprio parere, il
          giudice procede.
             4.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  276,  quando  le
          esigenze  cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice, su
          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura
          applicata   con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne  dispone
          l'applicazione con modalita' piu' gravose.
             4-bis. Dopo la chiusura delle indagini  preliminari,  se
          l'imputato  chiede la revoca o la sostituzione della misura
          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con
          modalita'  meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
          presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero,  il quale, nei due giorni successivi, formula le
          proprie richieste.
             4-ter. In ogni stato e grado  del  procedimento,  quando
          non  e'  in  grado  di  decidere  allo stato degli atti, il
          giudice dispone,  anche  di  ufficio  e  senza  formalita',
          accertamenti   sulle   condizioni  di  salute  o  su  altre
          condizioni  o   qualita'   personali   dell'imputato.   Gli
          accertamenti  sono eseguiti al piu' presto e comunque entro
          quindici giorni da quello in cui la richiesta e'  pervenuta
          al  giudice.  Durante  tale  periodo  e' sospeso il termine
          previsto dal comma 3 ".
             (b) Il comma 2  dell'art.  1  della  legge  n.  135/1990
          (Programma  di  interventi  urgenti per la prevenzione e la
          lotta contro l'AIDS)  prevede  che:  "Le  unita'  sanitarie
          locali,  sulla  base  di indirizzi regionali, promuovono la
          graduale  attivazione  di  servizi  per  il  trattamento  a
          domicilio  dei  soggetti affetti da AIDS e patologie corre-
          late,  finalizzati  a  garantire   idonea   e   qualificata
          assistenza  nei  casi  in cui, superata la fase acuta della
          malattia, sia possibile la dimissione  dall'ospedale  e  la
          prosecuzione  delle  occorrenti terapie presso il domicilio
          dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo  mediante
          l'impiego,   per   il   tempo   necessario,  del  personale
          infermieristico del reparto ospedaliero da cui e'  disposta
          la  dimissione  che  operera' a domicilio secondo le stesse
          norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza
          dei  medici   del   reparto   stesso,   la   partecipazione
          all'assistenza  del medico di famiglia e la collaborazione,
          quando  possibile,  del  volontariato   e   del   personale
          infermieristico  e  tecnico  dei  servizi  territoriali. Il
          trattamento a domicilio, entro il limite massimo  di  2.100
          posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in
          proporzione  alle rispettive esigenze ed entro il limite di
          spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di
          lire 20 miliardi per il 1990,  puo'  essere  attuato  anche
          presso  idonee residenze collettive o case alloggio, con il
          ricorso ad istituzioni di volontariato o ad  organizzazioni
          assistenziali  diverse all'uopo convenzionate o a personale
          infermieristico  convenzionato  che  operera'  secondo   le
          indicazioni  dei  responsabili  del reparto ospedaliero. Le
          modalita' di convenzionamento sono definite da un  apposito
          decreto ministeriale".