IL PRESIDENTE Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, recante: "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici"; Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 30 maggio 1993 per il rinnovo di quel consiglio regionale; Vista la conforme delibera adottata in data 13 luglio 1993 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta; Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: Art. 1. Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta, svoltasi il 30 maggio 1993, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.