IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione dei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge persistenti dal 29 settembre 1992 al 6 dicembre 1992 nella provincia di Arezzo; piogge alluvionali dal 1 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella provincia di Firenze; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Arezzo: piogge persistenti dal 29 settembre 1992 al 31 ottobre 1992, del 16 novembre 1992, del 17 novembre 1992, del 5 dicembre 1992, del 6 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco di Sopra, Chitignano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini; piogge persistenti dal 29 settembre 1992 al 31 ottobre 1992, del 16 novembre 1992, del 17 novembre 1992, del 5 dicembre 1992, del 6 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco di Sopra, Chitignano, Chiusi della Verna, Laterina, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sansepolcro, Sestino, Stia, Talla, Terranuova Bracciolini; Firenze: piogge alluvionali dal 1 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Cantagallo, Cerreto Guidi, Dicomano, Fucecchio, Greve in Chianti, Londa, Montespertoli, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vernio, Vicchio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1993 Il Ministro: DIANA