IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Toscana  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  dei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  persistenti dal 29 settembre 1992 al 6 dicembre 1992 nella
provincia di Arezzo;
   piogge alluvionali dal 1  ottobre 1992 al 31  ottobre  1992  nella
provincia di Firenze;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali,
opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   strutture   aziendali,  opere  di  bonifica  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Arezzo:
   piogge persistenti dal 29 settembre 1992 al 31 ottobre  1992,  del
16  novembre  1992,  del 17 novembre 1992, del 5 dicembre 1992, del 6
dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2,  lettera  e),
nel  territorio  dei  comuni  di  Bibbiena,  Bucine, Capolona, Castel
Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco  di  Sopra,  Chitignano,
Chiusi   della   Verna,  Ortignano  Raggiolo,  Pian  di  Sco,  Poppi,
Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini;
   piogge persistenti dal 29 settembre 1992 al 31 ottobre  1992,  del
16  novembre  1992,  del 17 novembre 1992, del 5 dicembre 1992, del 6
dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,  lettera  b),
nel  territorio  dei  comuni  di  Anghiari,  Badia Tedalda, Bibbiena,
Bucine, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San  Niccolo',
Castelfranco  di  Sopra,  Chitignano,  Chiusi  della Verna, Laterina,
Monterchi, Montevarchi,  Ortignano  Raggiolo,  Pieve  Santo  Stefano,
Poppi,  Pratovecchio,  Sansepolcro,  Sestino, Stia, Talla, Terranuova
Bracciolini;
  Firenze:  piogge alluvionali dal 1  ottobre 1992 al 31 ottobre 1992
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel  territorio
dei  comuni di Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Cantagallo, Cerreto
Guidi, Dicomano, Fucecchio, Greve in Chianti,  Londa,  Montespertoli,
Scarperia,  Sesto  Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia,
Vernio, Vicchio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA