IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.097 miliardi; Visti i propri decreti n. 100668 del 21 maggio 1993 e n. 100820 del 23 giugno 1993, con i quali e' stata disposta l'emissione rispettivamente della prima tranche e della seconda dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1 giugno 1993/1996; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 giugno 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1 giugno 1993/1996, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 21 maggio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 dicembre ed il 1 giugno di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 giugno 1993/1996.