IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 dicembre 1993; Vista la nota n. 1212 in data 28 giugno 1993 con la quale il presidente della giunta regionale del Piemonte, nel rappresentare la situazione di grave rischio ambientale derivante dal possibile deterioramento dei serbatoi e delle strutture dell'ex deposito FIDOM di sostanze tossico-nocive sito nel territorio del comune di Piossasco (Torino), richiede un sopralluogo da parte della commissione grandi rischi; Visto il telex Prev. 1852-Prov. 84/89 in data 13 luglio 1993 con il quale il capo del Dipartimento della protezione civile incarica il prof. Carlo Merli, esperto della commissione grandi rischi, a recarsi presso il suddetto deposito al fine di accertare la sussistenza del segnalato pericolo; Vista la relazione redatta dal citato prof. Carlo Merli al termine del sopralluogo effettuato il giorno 13 luglio 1993, nella quale viene evidenziato, a causa di una probabile rottura a breve termine di uno dei serbatoi ed il possibile, improvviso svuotamento di altri per cedimento degli impianti, il pericolo di inquinamento delle falde e delle acque superficiali della zona; Preso, quindi, atto che sussiste la necessita' di effettuare interventi urgenti intesi ad evitare maggiori danni a persone o cose e di dover consentire a tal fine l'attuazione immediata degli interventi di somma urgenza indicati nella gia' citata relazione dell'esperto della commissione grandi rischi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Allo scopo di evitare che la situazione di potenziale pericolo, derivante dalla presenza nel deposito FIDOM di Piossasco di sostanze tossiche e nocive in precarie condizioni di conservazione, possa degenerare determinando grave danno alle persone, alle cose ed all'ambiente, il prefetto di Torino e' incaricato di provvedere alla attuazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei necessari interventi a breve termine indicati nella relazione redatta dall'esperto della commissione grandi rischi, in data 14 luglio 1993, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.