IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39 del decreto-legge  30  giugno  1993,  n.  212,  che
proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile
sino al 31 dicembre 1993;
  Vista  la  nota  n.  1212  in  data  28 giugno 1993 con la quale il
presidente della giunta regionale del Piemonte, nel rappresentare  la
situazione  di  grave  rischio  ambientale  derivante  dal  possibile
deterioramento dei serbatoi e delle strutture dell'ex deposito  FIDOM
di   sostanze  tossico-nocive  sito  nel  territorio  del  comune  di
Piossasco  (Torino),  richiede  un   sopralluogo   da   parte   della
commissione grandi rischi;
  Visto il telex Prev. 1852-Prov. 84/89 in data 13 luglio 1993 con il
quale  il  capo  del Dipartimento della protezione civile incarica il
prof. Carlo Merli, esperto della commissione grandi rischi, a recarsi
presso il suddetto deposito al fine di accertare la  sussistenza  del
segnalato pericolo;
  Vista  la relazione redatta dal citato prof. Carlo Merli al termine
del sopralluogo effettuato il giorno  13  luglio  1993,  nella  quale
viene  evidenziato,  a causa di una probabile rottura a breve termine
di uno dei serbatoi ed il possibile, improvviso svuotamento di  altri
per cedimento degli impianti, il pericolo di inquinamento delle falde
e delle acque superficiali della zona;
  Preso,  quindi,  atto  che  sussiste  la  necessita'  di effettuare
interventi urgenti intesi ad evitare maggiori danni a persone o  cose
e  di  dover  consentire  a  tal  fine  l'attuazione  immediata degli
interventi di somma urgenza  indicati  nella  gia'  citata  relazione
dell'esperto della commissione grandi rischi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Allo scopo di evitare che la  situazione  di  potenziale  pericolo,
derivante  dalla presenza nel deposito FIDOM di Piossasco di sostanze
tossiche e nocive in  precarie  condizioni  di  conservazione,  possa
degenerare  determinando  grave  danno  alle  persone,  alle  cose ed
all'ambiente, il prefetto di Torino e' incaricato di provvedere  alla
attuazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme
di  contabilita'  generale  dello  Stato, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, dei necessari interventi a  breve  termine
indicati  nella  relazione  redatta  dall'esperto  della  commissione
grandi  rischi,  in  data  14  luglio  1993,  che  costituisce  parte
integrante della presente ordinanza.