IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, comma primo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale della riunione del 14 febbraio 1992; Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 27 maggio 1992, del senato accademico del 2 giugno 1992 e del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto rettorale n. 4556 del 18 settembre 1992; Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli 94 e 95 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi; CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI Art. 94. - Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla legge. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali e' di quattro anni con ventitre' insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base e sette insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facolta' e due sono a scelta dello studente fra tutte le discipline attivate dalla facolta', puche' in armonia con l'indirizzo e l'orientamento di cui al proprio piano di studio. Sono istituiti tre indirizzi: indirizzo generale e didattico con un orientamento generale ed un orientamento didattico; indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse; indirizzo paleobiologico. Limitatamente all'orientamento didattico, e a seguito di una sperimentazione triennale, la facolta' potra' chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico. I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di settanta e non piu' di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di quarantacinque ore. La facolta' deve provvedere all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di cento ore di lezione e venti ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato. Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarieta' e additivita' dell'insegnamento nelle diverse disci- pline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate; non danno quindi titolarita'. Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia: 1) basi molecolari; 2) citologia; 3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo; 4) funzioni generali; 5) genetica; 6) specie, tassonomia, evoluzione; 7) riproduzione, sviluppo, differenziamento; 8) ecologia; 9) etologia. Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti delle seguenti discipline: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati. Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra: 1) erosione, morfogenesi, cartografia; 2) sedimentazione, ambienti e facies; 3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia; 4) magmatismo e metamorfismo; 5) tettonica, geometrie e processi deformativi; 6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi; 7) storia geologica della terra dal Precambriano al Fanerozoico; 8) elementi di geologia regionale. Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle disci- pline comprendenti gli argomenti sopra elencati. La facolta' nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezioni. Parte delle ore destinate alle esercitazioni puo' essere utilizzata per analisi in laboratorio e/o sul campo, di "casi" che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati. La facolta', inoltre, stabilisce le modalita' di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati. Tutti i corsi disciplinari prevedono un congruo numero di esercitazioni. Nei quattro anni di corso verranno organizzate escursioni per attivita' di studio sul campo. Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati. Ai fini degli esami di profitto, piu' insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinita', su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facolta', in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sul'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. La facolta' organizza altresi' corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea. Ai fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale. Le norme di cui al presente ordinamento didattico saranno riviste, ove necessario, ai fini di un adeguamento alle direttive CEE in materia. Insegnamenti obbligatori di base: 1) istituzioni di matematiche (1, 2); 2) fisica (1, 2); 3) chimica generale ed inorganica (1); 4) chimica organica (3); 5) anatomia comparata (4, 9); 6) botanica; 7) botanica sistematica; 8) ecologia; 9) fisiologia generale; 10) antropologia (9); 11) genetica; 12) geografia (5); 13) geologia (6); 14) mineralogia (7); 15) paleontologia; 16) zoologia (8). Indirizzo generale e didattico Insegnamenti obbligatori: 1) fisiologia vegetale; 2) geografia fisica; 3) sistematica e filogenesi animale. ---------- (1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso. (2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica. (3) Comprende anche elementi di biorganica. (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale. (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia. (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico. (7) Comprende anche elementi di petrografia. (8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica. (9) I docenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del corso di laura, lo svolgimento di "elementi di anatomia umana". Orientamento generale Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente: 1) chimica biologica; 2) petrografia. Piu' due insegnamenti a scelta dello studente. Orientamento didattico Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente: 1) anatomia umana; 2) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra. Piu' due insegnamenti a scelta dello studente. Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse Insegnamenti obbligatori: 1) conservazione della natura e delle sue risorse; 2) geologia ambientale; 3) sistematica e filogenesi animale. Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente: 1) geobotanica; 2) geologia regionale. Piu' due insegnamenti a scelta dello studente. Indirizzo paleobiologico Insegnamenti obbligatori: 1) sistematica e filogenesi animale; 2) stratigrafia; 3) paleobotanica. Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente: 1) paleoecologia; 2) paleontologia stratigrafica. Piu' due insegnamenti a scelta dello studente. Elenco delle discipline facoltative: 1) biochimica vegetale; 2) biologia molecolare; 3) citologia ed embriologia vegetale; 4) cristallografia e cristallochimica; 5) fisiologia vegetale (a); 6) fitogeografia; 7) genetica umana; 8) geografia fisica (b); 9) istologia ed embriologia; 10) petrografia delle rocce sedimentari; 11) analisi degli ecosistemi; 12) anatomia umana (c); 13) biologia cellulare; 14) biogeografia; 15) chimica biologica (d); 16) didattica delle scienze naturali; 17) ecologia delle acque interne; 18) ecologia microbica; 19) ecologia preistorica; 20) etologia; 21) fitosociologia; 22) geobotanica (e); 23) geochimica; 24) geofisica; 25) geologia del quaternario; 26) geologia e paleontologia del quaternaro; 27) geologia marina; 28) geologia regionale (f); 29) geologia storica; 30) geologia stratigrafica; 31) idrogeologia; 32) igiene ambientale; 33) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche; 34) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra (g); 35) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 36) metodologia didattica; 37) micropaleontologia; 38) museologia naturalistica; 39) paleontologia umana e paleoetnologia; 40) palinologia; 41) paleontologia dei vertebrati; 42) paleontologia stratigrafica (i); 43) paleopatologia; 44) petrografia (l); ----------- (a) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico. (b) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico. (c) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico "orientamento didattico". (d) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico "orientamento generale". (e) Obbligatorio nell'indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse. (f) Obbligatorio nell'indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse. (g) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico "orientamento didattico". (h) Obbligatorio nell'indirizzo paleobiologico. (i) Obbligatorio nell'indirizzo paleobiologico. (l) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico "orientamento generale". 45) sedimentologia; 46) sedimentologia e regime dei litorali; 47) telerilevamento delle risorse ambientali; 48) vulcanologia; 49) zoocenosi e protezione della fauna; 50) biologia dello sviluppo; 51) biologia marina; 52) entomologia; 53) fisiologia degli organismi marini; 54) lichenologia; 55) mineralogia applicata; 56) mineralogia dei sedimenti e dei suoli; 57) pedologia; 58) petrografia applicata; 59) zoogeografia; 60) zoologia dei vertebrati. Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 19 aprile 1993 Il rettore