IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art.  1  della  legge  16
novembre  1939,  n.  1889,  e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello  Stato
ad assumere il patrocinio dell'Ente sardo acquedotti e fognature;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza e la difesa dell'Ente sardo acquedotti e fognature nei
giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie,  i  collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1993
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               CIAMPI
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                CONSO
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
      --------------------------------------------------------
 
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.