AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83". Il D.L. n. 83/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1993). Art. 1. 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (a), cosi' come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (b) , e' aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unita'. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (c) , e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
(a) La legge n. 395/1990 reca l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. (b) Il D.L. n. 306/1992 reca modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa. Si trascrive il testo del relativo art. 17, come modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato: "Art. 17 (Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni e' aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti di 2.000 unita'. 2. (Abrogato). 3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale e' attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'art. 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' elevata al 50 per cento. 5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994". Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (soprarichiamato), recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata: "1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, e' riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualita' di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". (c) Il D.Lgs. n. 443/1992 reca norme sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.