AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83".
Il D.L. n. 83/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1993).
                               Art. 1.
  1.  L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395 (a),  cosi'  come  modificato  dal  comma  1
dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356 (b) , e'
aumentato, nel ruolo  degli  agenti  e  degli  assistenti,  di  mille
unita'. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n.  443  (c)  ,  e'  sostituita  dalla tabella A allegata al presente
decreto.
 
             (a) La legge n. 395/1990 reca l'ordinamento del Corpo di
          polizia penitenziaria.
             (b) Il D.L. n. 306/1992 reca modifiche urgenti al  nuovo
          codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di contrasto
          alla  criminalita'  mafiosa.  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo  art.  17, come modificato dall'art. 4 del decreto
          qui pubblicato:
             "Art. 17 (Aumento dell'organico  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria).  -  1.  L'organico  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e  parte
          II,  e  C  allegate  alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
          successive  modificazioni  e'  aumentato,  nel  ruolo degli
          agenti e assistenti di 2.000 unita'.
             2. (Abrogato).
             3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano
          un corso di formazione tecnico-professionale  della  durata
          di  tre  mesi  durante  il  quale  e'  attribuito  loro  il
          trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari.  I
          corsi  sono  effettuati  nelle  stesse  scuole  e strutture
          dell'Esercito, ad  opera  del  personale  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria.
             4.  Nelle  assunzioni del personale del Corpo di polizia
          penitenziaria la  riserva  di  posti  di  cui  al  comma  1
          dell'art.  38  della  legge  24  dicembre  1986, n. 958, e'
          elevata al 50 per cento.
             5. La spesa per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo  e'  valutata in lire 20.386 milioni per
          l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno  1993  e  in
          lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994".
             Si  riporta  il testo dell'art. 38, comma 1, della legge
          24 dicembre 1986, n. 958 (soprarichiamato),  recante  norme
          sul  servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di leva
          prolungata: "1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al
          termine della ferma contratta, e' riservato il  venticinque
          per  cento  dei  posti  da  coprire  annualmente,  mediante
          arruolamenti o concorsi, in qualita' di militare di  truppa
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
          finanza, del Corpo degli  agenti  di  custodia,  del  Corpo
          forestale  dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco".
             (c) Il D.Lgs. n. 443/1992  reca  norme  sull'ordinamento
          del  personale  del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
          dell'art. 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
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