IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n.  51  e  26
aprile  1986,  n.  193, che disciplinano l'esercizio della nautica da
diporto;
  Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre  1977,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 274 del 7 ottobre 1977, con il quale e'
stato approvato il regolamento di sicurezza  per  la  navigazione  da
diporto;
  Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955;
  Visto   il   decreto  ministeriale  18  settembre  1986,  n.  1716,
concernente l'esercizio dello sci nautico  effettuato  sulle  idrovie
interne;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  giugno  1988, n. 1740, che ha
differito l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale  a  tutto
il 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  giugno  1992, n. 1860, che ha
ulteriormente differito l'entrata in vigore del decreto  ministeriale
n. 1716/1986 a tutto il 1992;
  Considerato  che  permangono i presupposti che hanno determinato le
proroghe di cui sopra;
  Ritenuta l'opportunita' di un riesame della normativa  al  fine  di
uniformarla con quella vigente in acque marittime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  prescrizioni  del  decreto  del  Ministro  dei trasporti 18
settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  ottobre  1986,
n.  230,  relative  all'esercizio  dello  sci  nautico  sulle idrovie
interne e per l'approvazione dei sistemi di  aggancio,  di  traino  e
retrovisivi, sono sospese fino al 1  gennaio 1994.