IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1990 con il quale l'ospedale degli infermi di Biella e' stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unita' socio-sanitaria locale n. 47 di Biella in data 18 gennaio 1993 intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Franco Sebastiani con il dott. Giovanni Bagnasacco quale responsabile dell'e'quipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 25 marzo 1993; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'ospedale degli infermi di Biella e' autorizzato a sostituire il prof. Franco Sebastiani con il dott. Giovanni Bagnasacco, primario ospedaliero per l'area funzionale di chirurgia - disciplina di oculistica di ruolo presso l'ospedale degli infermi di Biella quale responsabile dell'e'quipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 26 settembre 1990.