IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  settembre  1990  con il quale
l'ospedale degli infermi di Biella e' stato autorizzato al  trapianto
di cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista   l'istanza   presentata   dall'amministratore  straordinario
dell'unita' socio-sanitaria locale n. 47 di Biella in data 18 gennaio
1993 intesa ad ottenere la sostituzione del prof.  Franco  Sebastiani
con il dott. Giovanni Bagnasacco quale responsabile dell'e'quipe gia'
autorizzata   all'espletamento   delle   predette  attivita'  con  il
sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 25 marzo 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  degli  infermi di Biella e' autorizzato a sostituire il
prof. Franco Sebastiani con il dott.  Giovanni  Bagnasacco,  primario
ospedaliero  per  l'area  funzionale  di  chirurgia  -  disciplina di
oculistica di ruolo presso l'ospedale degli infermi di  Biella  quale
responsabile  dell'e'quipe  autorizzata  al  trapianto  di  cornea da
cadavere a scopo terapeutico con decreto  ministeriale  26  settembre
1990.