IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Considerato che sono stati rilevati ritardi non consentiti nella istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; Rilevato che anche la fase istruttoria dei procedimenti in questione, di competenza dei Ministeri interessati, e' soggetta all'obbligo generale di conclusione in un dato termine (art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), che puo' riferirsi anche a fasi endoprocedimentali (Cons. Stato, Ad. gen. 23 gennaio 1992, n. 10); Considerato che, in particolare, il termine per l'istruzione dei ricorsi straordinari e' stabilito dall'art. 11, in relazione all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1190; Ritenuto di dover assicurare il rispetto di tali termini, finalizzati a esigenze di buona amministrazione, di certezza delle situazioni giuridiche e di correttezza nei rapporti tra cittadino e amministrazione, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'effettivita' dei rimedi giustiziali; E M A N A la seguente direttiva: 1. I singoli Ministeri competenti all'istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica provvederanno a individuare e ad assumere le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, secondo criteri che tengano altresi' conto della esigenza di assicurare la completezza dell'istruttoria sulle questioni prospettate dalla parte ricorrente e da eventuali controinteressati. 2. Nell'ipotesi in cui dopo la scadenza del termine di cui al citato art. 11, comma secondo, il ricorso sia stato depositato dal ricorrente direttamente al Consiglio di Stato, e' necessario che il Ministero competente ottemperi tempestivamente alla richiesta istruttoria del Consiglio di Stato medesimo, inviando la relazione in un termine non superiore ai trenta giorni. 3. I Ministeri competenti daranno in ogni caso comunicazione ai ricorrenti, nella ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o successivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 392, del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sara' presubilmente completata. 4. Allo scopo di individuare eventuali iniziative occorrenti ad assicurare un omogeneo ed equilibrato sistema procedimentale per l'attuazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamati, e' necessario ed utile acquisire da ciascun Ministero, nel piu' breve tempo possibile, una relazione, da inviarsi al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, in cui siano evidenziati: a) gli attuali tempi di definizione delle istruttorie inerenti a ricorsi straordinari; b) le misure di razionalizzazione organizzativa adottate per rendere i tempi conformi a quelli previsti dalla norma; c) i nominativi dei preposti alle unita' organizzative responsabili del procedimento in questione; a questa Presidenza verranno comunicate le successive variazioni di detti nominativi; d) le sanzioni adottate nei confronti dei responsabili dei procedimenti per i ritardi riscontrati. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 1993 Il Presidente: CIAMPI