AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle prubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.  E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di
polizia doganale  per  l'embargo  sul  Danubio  nei  territori  della
Bulgaria,  Romania  e  Ungheria  nei  confronti  della  Serbia  e del
Montenegro, deliberato dal Consiglio di  sicurezza  dell'ONU  con  le
risoluzioni  n.  787/92  e  n.  820/93  dell'8  aprile 1993, mediante
l'invio di un contingente della Guardia di finanza,  per  il  periodo
dal 1  giugno al 31 dicembre 1993.
  2.  Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 7.892
milioni per l'anno 1993.