A tutti gli Enti con personale
iscritto alle Casse pensioni degli
Istituti di previdenza
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle provincie autonome
di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle Corti di appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionierie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica
Al Ministero della sanita'
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle delegazioni regionale della
Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alla Ragionieria centrale presso
gli istituti di previdenza
All'Ufficio di riscontro della
Corte dei conti presso gli Istituti
di previdenza
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
PARTE INTRODUTTIVA.
Con l'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 il Governo e'
stato delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi, per il
riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati
e pubblici, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il
rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di
garantire trattamenti di quiescenza obbligatori omogenei (e non
identici) nonche' di favorire la costituzione di forme di previdenza
integrativa.
Peraltro, la stessa legge-delega ha ribadito il principio del
pluralismo previdenziale, nel senso che, pur prevedendo criteri
tendenzialmente uniformi, con particolare riferimento al
conseguimento del diritto anticipato alla pensione ed alle modalita'
di calcolo della rendita vitalizia stessa, ha ritenuto che debbano
continuare ad esistere distinti ed autonomi ordinamenti pensionistici
che tengono conto delle peculiarita' che caratterizzano i dipendenti
pubblici rispetto ai lavoratori privati.
Il termine previsto per l'attuazione dei relativi principi e
criteri direttivi e' stato fissato in novanta giorni, dalla data di
entrata in vigore della legge n. 421/92, ad eccezione di quelli
concernenti:
l'anticipazione dei limiti di eta' pensionabile per i lavoratori
occupati in attivita' particolarmente usuranti;
l'omogeneizzazione (nei limiti compatibili con le specifiche
peculiarita' e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro)
dei distinti ordinamenti pensionistici per i lavoratori di nuova
assunzione, privi di anzianita' assicurativa alla data del 31
dicembre 1992;
la previsione di piu' elevati livelli di copertura previdenziali e
la costituzione di forme di previdenza, su base volontaria, per la
erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico;
la razionalizzazione dei sistemi di accertamento del lavoro in
agricolatura e di semplificazione delle agevolazioni contributive
nonche' della riscossione dei contributi rafforzando le misure contro
le evasioni e le elusioni contributive.
Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione
di quest'ultimi principi e criteri direttivi e' stato stabilito in
270 giorni.
Tuttavia, per meglio calibrare una riforma cosi' sistematicamente
unitaria e globale, con il comma 3 dell'art. 3 della legge delega in
questione e' stata attribuita al Governo la facolta' di emanare, con
uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993, sempre nel
rispetto dei prestabiliti principi e criteri direttivi, eventuali
disposizioni correttive di quelle contenute nei decreti legislativi
gia' in vigore.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 137 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 - serie
generale - del 30 dicembre 1992 concerne, pertanto, la sola revisione
della disciplina pensionistica dei lavoratori con anzianita'
assicurativa gia' insorta alla data del 31 dicembre 1992; esso, salvo
quanto diversamente previsto dalle singole norme, e' entrato in
vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993 ed e' articolato in tre
titoli:
il primo si rivolge essenzialmente agli iscritti
dell'assicurazione generale obbligatoria;
il titolo secondo regola i profili previdenziali delle forme
sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio e,
pertanto, incide profondamente anche sulle normative riguardanti gli
iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
con il titolo terzo, che reca disposizioni di carattere generale
e, quindi, anch'esse riferite alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, si interviene in particolare sulla disciplina del cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro, sulla perequazione automatica delle
pensioni, sulle aliquote di rendimento e sul calcolo delle pensioni
spettanti ai lavoratori che abbiano una posizione contributiva alla
data del 31 dicembre 1992.
In via preliminare, anche per il provvedimento legislativo in
esame si deve rilevare (come gia' sottolineato, in relazione al
decreto-legge n. 384/92 convertito con modificazioni nella legge n.
438/92, nella circolare 23 dicembre 1992, n. 13/I.P. pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1993) che la
terminologia e la concettualita' giuridica di cui e' stato fatto uso
riflettono prevalentemente la disciplina del regime generale
obbligatorio dell'I.N.P.S., pur essendo state tenute presenti la
peculiarita' delle altre gestioni previdenziali.
E' necessario, quindi, ricercare negli ordinamenti delle Casse
pensioni degli Istituti di previdenza, gli omologhi concetti e le
analoghe fattispecie regolati dalle nuove disposizioni.
Pertanto, si avverte che nel decreto legislativo n. 503/92 e nel
prosieguo della presente circolare:
per "pensione di vecchiaia" deve intendersi il trattamento di
quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per
il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di eta' e/o di
servizio previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base
alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro;
la "pensione di anzianita'" indica, invece, il trattamento di
quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a
riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti di cui sopra,
qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa
avvenga, ad es., per dimissioni, per decadenza, per destituzione a
seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, per
soppressione di posto, per riduzione di organico, per termine del
contratto di lavoro a tempo determinato, etc. ..), con le sole
esclusioni, ovviamente, delle cessazioni per morte e per inabilita'
"assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" nonche' delle
ipotesi eccezionalmente consentite di dispensa dal servizio per
inabilita' alle mansioni;
la "pensione di invalidita'" si intende riferita al trattamento di
quiescenza eventualmente spettante nella suddetta ipotesi di dispensa
dal servizio per "inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro", accertata con verbale di visita medico-collegiale,
previamente effettuata presso le unita' sanitarie locali dalla
competente commissione sanitaria.
Al riguardo, giova rammentare il disposto dell'art. 13, comma uno,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, laddove e' prescritto che le
domande di pensioni per le quali sia richiesto il requisito della
inabilita', non derivante da causa di servizio, debbono essere
corredate dal menzionato verbale di visita medico-collegiale, che
esplicitamente attesti la sussistenza, o meno, della condizione di
"inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro".
In relazione ai trattamenti per inabilita' ed alla citata
disposizione si fa', altresi', rinvio alle istruzioni fornite da
questa amministrazione con la circolare 15 novembre 1991, n. 9/I.P.
(par. 4), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
273 del 21 novembre 1991.
Per quanto concerne l'"anzianita' contributiva", si precisa, come
gia' illustrato nella citata circolare n. 13/I.P. (par. 2), che in
essa debbono essere ricompresi tutti i servizi e/o periodi utili a
pensione.
Nel calcolo dell'anzianita' contributiva, quindi, rientrano:
a) i servizi effettivamente prestati con obbligo di iscrizione
alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
b) i servizi e/o periodi riscattabili o ricongiungibili;
c) i periodi di servizio militare di leva, computabili, con onere
a carico delle predette Casse pensioni, ai sensi dell'art. 1 della
legge 8 agosto 1991, n. 274, ove sussistano tutti i requisiti esposti
al paragrafo due delle gia' richiamata circolare n. 9/I.P.;
d) tutti quei servizi e/o periodi tutti a pensione, indicati al
paragrafo G) della circolare n. 3295, emanata dal Servizio ispettivo
degli istituti di previdenza in data 16 novembre 1992, concernente la
procedura per la denuncia delle retribuzioni contributive e per la
revisione dei contributi previdenziali mensili, relativi all'anno
1992;
la locuzione "retribuzione pensionabile" (che nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria indica l'intero trattamento
economico quiescibile, ivi compresa l'indennita' di contingenza o
integrativa speciale), corrisponde, negli ordinamenti delle casse
pensioni degli istituti di previdenza, all'omologo concetto di
"retribuzione annua contributiva" che, com'e' noto, e' costituita
dalla somma degli emolumenti quiescibili, tra i quali rientra pure
l'indennita' integrativa speciale o di contingenza.
Poste queste necessarie premesse, vengono adesso illustrate le
profonde innovazioni introdotte nella materia pensionistica dal
decreto legislativo n.503/92, fornendo al riguardo, le opportune
istruzioni.
La presente circolare e articolata in tre parti.
Nella prima sara' trattata la nuova disciplina concernente i
requisiti di eta' e/o di servizio prescritti per il conseguimento del
diritto a pensione.
Nella seconda parte verranno esaminate le modifiche relative alle
modalita' di calcolo della misura del trattamento di quiescenza.
Con la terza parte saranno prese in considerazione le altre
disposizioni recate dal decreto legislativo in questione, con
particolare riferimento alla novella disciplina sul cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro ed a quella sulla prosecuzione del
servizio oltre i limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo.
1. REQUISITI DI ETA' E/O DI SERVIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO
A PENSIONE.
Gia' con la menzionata circolare n. 13/I.P. (paragrafo 1), questa
amministrazione ha richiamato l'attenzione degli enti datori di
lavoro e delle competenti direzioni provinciali del Tesoro sulle
modifiche innovative che sarebbero state apportate agli ordinamenti
delle casse pensioni degli istituti di previdenza dai decreti
delegati, invitando, altresi', i predetti enti ed Uffici provinciali
ad adottare le necessarie cautele del caso, con particolare riguardo
all'anno 1993, al fine di evitare l'indebita corresponsione di
trattamenti pensionistici eventualmente non spettanti, o spettanti in
misura ridotta, in base alla novella disciplina.
Peraltro, e' stato pure sottolineato il carattere estremamente
restrittivo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 384/92,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/92, in quanto tale
disposizione non solo impedisce l'erogazione del trattamento di
quiescenza ma, piu' radicalmente, stabilisce che e' sospeso, nel
periodo indicato, il conseguimento dello stesso diritto a pensione.
Nella citata circolare n. 13/I.P., inoltre, si e' messo in evidenza
che lo stesso "diritto a pensione ed il connesso status di pensionato
verrebbero, eventualmente, conseguiti solo successivamente,
allorquando sara' consentito l'accesso a pensione e, pertanto, con
riferimento a quest'ultima data ed in base alla disciplina che
risultera' vigente alla data medesima, dovranno essere accertati i
requisiti per il raggiungimento del diritto a pensione ed applicate
le modalita' di calcolo per la determinazione della misura della
pensione stessa".
Al riguardo, e' opportuno rammentare che il diritto a pensione e',
per sua natura, un diritto condizionato che si trasforma in diritto
soggettivo perfetto solo quando il dipendente lo abbia effettivamente
conseguito dopo il suo collocamento a riposo, anche perche il
legislatore ben puo', come in effetti si e verificato, introdurre
innovazioni normative che possono addirittura incidere sulla
aspettativa del diritto stesso al trattamento di quiescenza non
ancora acquisito.
Occorre, tuttavia, osservare che il decreto legislativo n. 503/92,
con apposite disposizioni che verranno esaminate, fa salve le norme
del previgente ordinamento, concernenti i requisiti minimi di
anzianita contributiva per il conseguimento del diritto a pensione,
in favore di coloro che li abbiano gia maturati alla data del 31
dicembre 1992.
Si deve inoltre sottolineare che, non rinvenendosi alcuna norma
contraria nel decreto legislativo in esame, restano tuttora validi i
requisiti minimi di anzianita' contributiva (anni 14, mesi 6 e giorni
1), gia' richiesti dalla previgente normativa per acquisire il
diritto alla pensione indiretta ed al trattamento di quiescenza nei
casi di dispensa dal servizio per "inabilita' assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro".
1.1. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La fattispecie che viene ora presa in considerazione concerne
l'ipotesi del collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento
dei tassativi limiti massimi di eta' e/o di servizio stabiliti per la
cessazione del rapporto di lavoro dalla fonte normativa dei singoli
Enti di appartenenza del personale interessato.
Si illustrano, qui di seguito, i nuovi requisiti di eta' e di
servizio congiuntamente richiesti, nei predetti casi, ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.
Per quanto riguarda l'eta', l'art. 5 del decreto legislativo n.
503/92, testualmente dispone ai commi 1 e 4:
"1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'art. 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti di
eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego".
................................
"4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data dei 31 dicembre 1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione
dell'eta medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 ....".
Il richiamato art. 1 del decreto legislativo in questione, al comma
1 stabilisce:
"1. Il diritto alla pensione di vecchiaia .. .. e' subordinato al
compimento dell'eta indicata, per ciascun periodo, nella tabella A
allegata" Con la suddetta tabella A, i preesistenti limiti di eta'
per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, stabiliti dalla previgente normativa in anni
60 per gli uomini e 55 per le donne, vengono elevati, a decorrere dal
1 gennaio 1994, rispettivamente ad anni 61 e 56 ed aumentati poi
gradualmente in ragione di un anno per ogni due, fino a raggiungere,
dal 1 gennaio 2002, i nuovi limiti fissati a regime, pari ad anni 65
per gli uomini e 60 per le donne.
Come e' noto, pero', gli ordinamenti delle casse pensioni degl
istituti di previdenza, a differenza di quanto previsto dalla
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, non contengono
una disposizione che stabilisca una determinata eta' per la pensione
di vecchiaia rinviando, a tal fine, ai limiti massimi di eta'
prescritti per il collocamento a riposo d'ufficio, dalla fonte
normativa dei singoli enti datori di lavoro.
Si deve, peraltro, osservare che nell'ambito del pubblico impiego,
di regola, i vari ordinamenti non operano (come, invece, avviene nel
regime generale obbligatorio) alcuna distinzione fra uomini e donne
nel prevedere il limite di eta' per il diritto alla pensione di
vecchiaia; detto limite, per lo piu', e' stabilito al compimento del
sessantacinquesimo anno per i pubblici dipendenti.
Per questi ultimi, semmai, la differenza fra uomini e donne
assumeva rilievo, prima delle attuali innovazioni legislative, in
relazione al beneficio che era concesso alle donne coniugate o con
prole a carico, di conseguire il diritto alla pensione anticipata di
anzianita' con un servizio utile inferiore di cinque anni rispetto a
quello prescritto per gli uomini.
Tuttavia, poiche' le casse pensioni amministrate costituiscono una
forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale
obbligatoria, la normativa sopra riportata, nei particolari casi di
seguito illustrati, si impone anche nei confronti degli iscritti alle
casse pensioni medesime.
In base a tale normativa, quindi, per determinare quali siano i
requisiti di eta richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia
per ciascun anno, a decorrere dal 1 gennaio 1994, occorre,
innanzitutto, operare la distinzione fra uomini e donne, in quanto
potra' verificarsi che non vi sia un unico limite di eta' che valga
per entrambi.
Inoltre, e' necessario tenere presenti i tassativi limiti massimi
di eta' prescritti per il collocamento a riposo d'ufficio dagli
ordinamenti dei singoli Enti datori di lavoro, vigenti alla data del
31 dicembre 1992, e metterli a raffronto con l'eta' prevista dalla
menzionata tabella A, rispettivamente per gli uomini e le donne, in
corrispondenza di ciascuno degli anni ivi indicati.
Nel caso che i predetti limiti di eta', in vigore al 31 dicembre
1992, distintamente considerati per gli uomini e le donne, risultino
superiori od anche uguali a quelli indicati nella tabella A in
corrispondenza dell'anno di riferimento, tali limiti, stabiliti dalla
fonte normativa propria degli enti di appartenenza, continuano ad
essere validi pure ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
Qualora, invece, gli anzidetti limiti di eta' vigenti al 31
dicembre 1992 siano inferiori a quelli previsti per il 1994 dalla
tabella A (anni 61 per gli uomini e 56 per le donne), trova
applicazione il disposto del citato art. 5, comma 4, per cui i
medesimi piu' bassi limiti (che potranno, eventualmente, riguardare
sia gli uomini che le donne od anche solo gli uni o le altre) devono
essere elevati di un anno ogni due anni, a decorrere dal 1 gennaio
1994, fino a raggiungere i nuovi requisiti di eta' fissati a regime
in anni 65 per gli uomimi e 60 per le donne.
Nel caso, infine, che i limiti massimi di eta' in vigore al 31
dicembre 1992 risultino solo inizialmente superiori a quelli indicati
nella tabella A, diventando, nel corso del tempo, inferiori a questi
ultimi a causa del graduale aumento previsto, i limiti di cui sopra,
a decorrere dall'anno in cui cio' si verifichi, dovranno essere
allineati ai livelli piu' alti stabiliti nella predetta tabella A,
per essere poi elevati con la medesima dinamica della tabella stessa.
Peraltro, la novella disciplina sui requisiti di eta' per il
diritto alla pensione di vecchiaia, sopra trattati, prevede talune
ipotesi di deroga sancite dall'art. 1 del decreto legislativo in
esame che, al riguardo, dispone ai commi 6 ed 8:
"6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti".
................................
"8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1, non si
applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
Per quanto concerne i lavoratori non vedenti iscritti alle casse
pensionistiche degli istituti di previdenza, si deve mettere in
evidenza che, in base alla disposizione di cui al citato comma 6,
rimangono, quindi, tuttora validi in ogni caso i tassativi limiti
massimi di eta', in vigore al 31 dicembre 1992, stabiliti per il
collocamento a riposo d'ufficio dalla fonte normativa dei singoli
Enti datori di lavoro, conseguentemente, nell'ipotesi che tali limiti
siano inferiori a quelli indicati nella piu' volte menzionata tabella
A, rispettivamente per gli uomini e le donne, i medesimi piu' bassi
di eta' vigenti al 31 dicembre 1992 restano confermati con riguardo
ai soli dipendenti non vedenti, mentre dovranno essere elevati per
tutto il restante personale dell'ente di appartenenza, secondo quanto
prima esposto.
In relazione poi al disposto del comma 8 soprariportato, si deve
preliminarmente rilevare che gli "invalidi in misura non inferiore
all'80 per cento" (ai quali non si applicano i nuovi requisiti di
eta' per la pensione di vecchiaia) corrispondono, nell'ambito degli
ordinamenti delle casse pensioni degli Istituti di previdenza, a
coloro che sono dispensati dal servizio per "inabilita' assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro".
Nelle predette fattispecie (che sono state gia' trattate nella
presente circolare al precedente par. 1), gli ordinamenti delle casse
pensioni degli istituti di previdenza non richiedono alcun requisito
d'eta' per il conseguimento del diritto a pensione, essendo a tal
fine sufficiente, si ribadisce, un'anzianita' contributiva minima di
14 anni, 6 mesi e 1 giorno; e' di tutta evidenza, quindi, che la
deroga in questione vale soltanto nell'ambito del regime della
assicurazione generale obbligatoria, non trovando di norma alcuna
applicazione nei confronti degli iscritti alle casse pensioni
medesime dispensati dal servizio per "inabilita' assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro".
In conclusione, per quanto concerne i requisiti di eta',
congiuntamente richiesti con quelli di servizio per il diritto alla
pensione di vecchiaia, si ritiene opportuno sottolineare che i
tassativi limiti massimi di eta' vigenti al 31 diucembre 1992,
stabiliti dalla fonte normativa degli enti datori di lavoro per il
collocamento a riposo d'ufficio, continueranno ad essere validi
qualora distintamente considerati per gli uomini e le donne,
risultino superiori o uguali od anche, limitatamente ai non vedenti,
inferiori a quelli indicati nella piu' volte richiamata tabella A
rispettivamente per gli uomini e le donne; invece, per tutto il
restante personale ad esclusione dei non vedenti, gli anzidetti
limiti d'eta' in vigore al 31 dicembre 1992, se inferiori dovranno
essere ope legis gradualmente elevati in ragione di 1 anno per ogni
due anni, fino a raggiungere i nuovi limiti di eta' fissati a regime
in anni 65 per gli uomini e 60 per le donne.
Vengono, adesso, presi in considerazione i nuovi requisiti di
servizio utile, pure necessari per il diritto alla pensione di
vecchiaia. Al riguardo, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo in
esame, stabilisce:
"1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'art. 2 del
presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati".
L'art. 2, richiamato nella citata norma, testualmente recita:
"1. .... il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando
siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e
risultino versati accreditati in favore dell'assicurato almeno venti
anni di contribuzione ...".
"2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1
sono stabiliti in base alla tabella B allegata".
"3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992 .. ..
................................
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo
previsto dalla previgente normativa".
Dalle citate disposizioni e' agevole rilevare che i requisiti di
anzianita' contributiva prescritti per il diritto alla pensione di
vecchiaia, sono stati anch'essi resi congrui con gli scopi della
legge delega.
Ed invero, per acquisire tale diritto, la norma contenuta nel
richiamato comma 1 dell'art. 2, stabilisce che siano congiuntamente
sussistenti due condizioni, concernenti l'una il periodo intercorso
dall'inizio dell'assicurazione (che deve essere di almeno venti anni)
e l'altra il requisito minimo contributivo (pure di anni venti).
Si deve, pero', osservare che per le forme di previdenza esclusive
del regime generale obbligatorio, come le casse pensioni degli
Istituti di previdenza, l'art. 6, comma uno, sopra citato, sancisce
che si applicano i "criteri" di cui all'art. 2; pertanto, poiche' il
rinvio operato non si riferisce alle testuali disposizioni del
medesimo art. 2, le stesse non vanno applicate in modo pedissequo,
proprio in relazione alle peculiarieta' dei regimi pensionistici
diversi dall'assicurazione generale obbligatoria.
Per quanto concerne gli iscritti alle predette casse pensioni, va
messo in evidenza che nell'"anzianita' contributiva" gia' rientrano,
come precisato nella parte introduttiva della presente circolare,
tutti i servizi e/o periodi utili a pensione specificati ivi
compresi, in particolare, quelli riscattabili, ricongiungibili o,
comunque, computabili, conseguentemente, la distinzione che la
disposizione in esame pone, tra requisiti assicurativi e
contributivi, stante la loro sostanziale coincidenza secondo la
normativa delle casse pensioni degli istituti di previdenza, e' da
ritenere ininfluente e si dovra', quindi, aver riguardo soltanto
all'anzianita' contributiva come prima definita.
Premesso cio', e' opportuno rammentare che gli ordinamenti delle
casse pensioni amministrate prevedono che il diritto alla pensione di
vecchiaia venga maturato, all'eta' stabilita per il collocamento a
riposo d'ufficio, dopo 15 anni di servizio utile, rectius 14 anni, 6
mesi ed 1 giorno.
Orbene, essendo i predetti 15 anni di servizio inferiori a quelli
ora sanciti dalla novella disciplina per la pensione di vecchiaia, e'
di tutta evidenza che nei confronti degli iscritti alle casse
pensioni degli istituti di previdenza non trova applicazione la norma
(contenuta nell'ultima parte del comma 1 del richiamato art. 6) che
fa salvi i piu' elevati requisiti assicurativi e contributivi
previsti dalle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del re-
gime generale obbligatorio.
Cio' posto, si deve tenere presente che, in base alla tabella B
dell'art. 2 sopra citato, i nuovi requisiti di anzianita'
contributiva, richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, a
decorrere dal 1 gennaio 1993, sono pari ad almeno 16 anni e vengono
gradualmente aumentati in ragione di un anno per ogni due anni, fino
a raggiungere, dal 1 gennaio 2001, gli anni prescritti a regime che
debbono essere non inferiori a 20.
Peraltro, si deve sottolineare che i piu' elevati requisiti di
anzianita' contributiva di cui sopra non trovano applicazione in
alcune ipotesi di deroga, poste a tutela di particolari fattispecie
che sono state ritenute meritevoli di favorevole considerazione,
mantenendo per esse i requisiti di servizio stabiliti dalla
previgente normativa.
Al riguardo, per quanto concerne gli iscritti alle pensioni degli
istituti di previdenza, si dovra' continuare ad applicare il
requisito minimo di 15 anni di servizio utile, prescritto dagli
ordinamenti delle casse medesime, nei seguenti due casi.
Il primo interessa quei dipendenti che alla data del 31 dicembre
1992 possono vantare un'anzianita' contributiva che sia pari almeno
ai suddetti 15 anni; in questa fattispecie, con la citata
disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), si e' voluta far
salva l'aspettativa al diritto alla pensione di vecchiaia, gia'
insorta negli interessati in base alle disposizioni in vigore
precedentemente alla novella disciplina, all'atto del collocamento a
riposo d'ufficio per raggiunti limiti massimi d'eta'.
Il secondo caso riguarda, invece, gli iscritti in possesso, al 31
dicembre 1992, di un'anzianita' contributiva tale che, incrementata
dell'ulteriore intero periodo intercorrente tra la predetta data del
31 dicembre 1992 e quella successiva di raggiungimento del limite
massimo d'eta', non sia superiore (e neppure inferiore) a 15 anni.
Nell'ipotesi sopra esposta, la norma di garanzia contenuta nella
lettera c) del menzionato art. 2, comma 3, permette di conseguire il
diritto alla pensione di vecchiaia purche', alla data del
collocamento a riposo d'ufficio, venga appunto maturato il previgente
requisito di servizio di anni 15.
Una terza fattispecie di deroga concerne gli iscritti che, al 31
dicembre 1992, abbiano un'anzianita' contributiva tale che, aumentata
dell'ulteriore intero periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1992 e
la successiva data di raggiungimento del limite massimo d'eta',
risulti superiore a 15 anni ma inferiore ai nuovi requisiti di
servizio stabiliti, per ciascun anno, dalla Tabella B.
In quest'ultimo caso, secondo la medesima norma di garanzia di cui
alla lettera c) del citato art. 2, comma 3, i limiti di servizio per
il diritto alla pensione di vecchiaia debbono essere
"corrispondentemente ridotti" e saranno pari, quindi, agli anni di
servizio che ciascun interessato potra' al massimo raggiungere
sommando l'anzianita' contributiva posseduta al 31 dicembre 1992 e
l'ulteriore intero periodo, considerato continuativamente, sino alla
data del collocamento a riposo d'ufficio.
E' necessario sottolineare che, nell'ipotesi in esame, il diritto
alla pensione di vecchiaia non verrebbe acquisito qualora si
verificassero interruzioni del servizio prestato dopo il 31 dicembre
1992 e non sussistessero altri periodi e/o servizi comunque utili a
pensione, cosi' da non maturare il suddetto requisito minimo di
servizio.
Per ultimo, e' opportuno richiamare l'attenzione sul disposto
dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503/92, secondo il
quale il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
In merito; si puo' osservare che detta norma e' stata dettata con
riferimento al regime dell'assicurazione generale obbligatoria la cui
disciplina prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico di
vecchiaia, all'eta' stabilita, anche se gli interessati continuavano
a prestare attivita' lavorativa, disponendo, in tal caso, le
conseguenti limitazioni economiche.
Per quanto riguarda gli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza, si deve mettere in evidenza che negli ordinamenti
delle predette Casse, la cessazione dal servizio e gia' prescritta
quale condizione generale necessaria per acquisire il diritto a
pensione, congiuntamente, e' ovvio, con gli altri requisiti di
servizio e di eta' richiesti; per le categorie che qui interessano,
pertanto, la norma di cui si discute non ha alcuna portata
innovativa.
In conclusione, si ritiene utile fornire un prospetto riepilogativo
dei requisiti di eta' e di servizio congiuntamente richiesti, ai fini
del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in base
alle piu' volte menzionate tabelle A e B.
Con riferimento ai requisiti d'eta', e' necessario pero' tenere ben
presente, innanzitutto, che, come gia' illustrato, i tassativi limiti
massimi di eta' vigenti al 31 dicembre 1992, stabiliti dalla fonte
normativa degli enti datori di lavoro per il collocamento a riposo
d'ufficio, restano ancora validi nel caso che, distintamente
considerati per gli uomini e le donne, siano superiori o uguali od
anche, limitatamente ai non vedenti, inferiori a quelli indicati
nella tabella A, rispettivamente per gli uomini e le donne; si
rammenta, altresi' che per tutto il restante personale ad esclusione
dei non vedenti, i suddetti limiti d'eta' in vigore al 31 dicembre
1992, se inferiori dovranno essere gradualmente elevati con le
modalita' descritte.
Per quanto concerne, poi, i requisiti di anzianita' contributiva si
ribadisce che nelle prime due ipotesi di deroga descritte (la prima
relativa ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1992, possono
vantare un servizio utile che sia pari almeno a 15 anni; l'altra in
favore degli iscritti che maturerebbero appena tale anzianita' alla
successiva data di raggiungimento del limite massimo d'eta' per il
collocamento a riposo d'ufficio) resta fermo il requisito minimo di
servizio utile di anni 15, stabilito dalla previgente normativa;
invece, nella terza ipotesi di deroga trattata (iscritti che
maturerebbero un'anzianita' contributiva superiore a 15 anni ma
inferiore ai nuovi requisiti di servizio per il diritto alla pensione
di vecchiaia) i nuovi limiti di servizio si otterranno, come
illustrato, sommando l'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 e
l'ulteriore intero periodo sino alla data del collocamento a riposo
d'ufficio.
In tutti gli altri casi che non rientrino nelle predette
fattispecie, valgono i requisiti d'eta' e di servizio indicati nel
seguente prospetto:
_____________________________________________________________________
Anno | | Requisiti
di | E T A' | di anzianita'
riferimento |__________________________________| contributiva
| Uomini | Donne |
________________|_________________|________________|_________________
| | |
| Limiti | Limiti |
1993 | vigenti al | vigenti al | 16
| 31-12-1992 | 31-12-1992 |
1994 | 61 | 56 | 16
1995 | 61 | 56 | 17
1996 | 62 | 57 | 17
1997 | 62 | 57 | 18
1998 | 63 | 58 | 18
1999 | 63 | 58 | 19
2000 | 64 | 59 | 19
2001 | 64 | 59 | 20
dal 2002 in poi | 65 | 60 | 20
| | |
1.2. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianita'.
Vengono adesso presi in considerazione i casi di collocamento a
riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti massimi di eta' e/o di
servizio previsti, per la cessazione del rapporto di lavoro, dalla
fonte normativa dei singoli enti di appartenenza; si ribadisce che,
qualunque sia la causa di cessazione dal servizio che abbia
determinato il pensionamento anticipato (dimissioni, decadenza,
destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna
penale, licenziamento per soppressione di posto o riduzione
d'organico, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, ecc
..) si trattera' sempre di "pensione di anzianita'", con le sole
esclusioni, ovviamente, delle cessazioni per morte, per "inabilita'
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" e, nei casi
previsti dalla normativa in vigore, per inabilita' alle mansioni.
Com'e' noto, secondo gli ordinamenti delle casse pensioni degli
istituti di previdenza - cfr. art. 7 lettera c), della legge 11
aprile 1955 n. 379 ed art. 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965 - il
diritto alla pensione d'anzianita' viene conseguito a qualunque eta'
con 25 anni di servizio utile (rectius, 24 anni 6 mesi ed 1 giorno)
ovvero, nel caso della dipendente coniugata o con prole a carico, con
20 anni di servizio utile (rectius, 19 anni 6 mesi ed 1 giorno).
Si rammenta che la cessazione dal servizio e' sempre condizione
indispensabile per acquisire il diritto alla pensione, anche quando a
tal fine si prescinde dal requisito dell'eta' maturata alla data del
collocamento a riposo (come nelle fattispecie sopra prospettate).
Il requisito d'eta' e, invece, necessario, unitamente al servizio
utile, nell'altra ipotesi di cui alla lettera a) del citato art. 7
secondo cui cessando dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni si
consegue il diritto alla pensione anticipata con un'anzianita'
contributiva di 15 anni (rectius 14 anni 6 mesi ed 1 giorno).
E' bene sottolineare che, in quest'ultima fattispecie, il limite di
eta' in questione deve essere stato gia' raggiunto alla data di
cessazione dal servizio congiuntamente alla prescritta anzianita'
contributiva. Conseguentemente, e' utile precisare che, qualora,
invece, i 60 anni d'eta' non siano maturati al momento del
collocamento a riposo, il diritto alla pensione d'anzianita, in base
alla normativa delle casse pensioni amministrate ed a differenza di
quanto stabilito dall'ordinamento del regime generale obbligatorio,
non verrebbe acquisito neppure al compimento successivo di tale eta'.
Peraltro, si deve mettere in evidenza che gli iscritti alle
predette Casse pensioni cessati dal servizio con i necessari
requisiti per il diritto alla pensione, conseguono immediatamente il
godimento della pensione stessa sin dalla data del collocamento a
riposo, fatta salva la disciplina sulla sospensione ed il
contingentamento dei pensionamenti anticipati di cui al decreto-legge
n. 384/92 convertito con modificazioni nella legge n. 438/92, nonche'
quella sul divieto di cumulo novellata dall'art. 10 del decreto
legislativo n. 503 del 1992.
Sempre per quanto concerne il requisito d'eta' di 60 anni,
richiesto unitamente all'anzianita contributiva di 15 anni, occorre
rilevare che se detto limite d'eta e' tassativamente prescritto dagli
ordinamenti degli Enti datori di lavoro per il collocamento a riposo
d'ufficio, evidentemente, alla cessazione dal servizio per il
raggiungimento del sessantesimo anno, non potra' che aversi una
"pensione di vecchiaia"; al riguardo, si rinvia alle indicazioni
fornite nel precedente paragrafo della presente circolare in merito a
detti trattamenti pensionistici.
Precisato quanto sopra, si deve osservare che il disposto del
richiamato art. 7, lettera a), viene qui preso in considerazione con
riguardo soltanto alle "pensioni di anzianita'", limitatamente,
cioe', ai casi in cui il requisito di 60 anni sia inferiore ai
tassativi limiti massimi di eta' fissati dalla fonte normativa dei
singoli enti datori di lavoro per il collocamento a riposo d'ufficio
e la cessazione dal servizio avvenga, con 60 anni di eta',
anticipatamente rispetto ai suddetti limiti massimi tassativi.
In relazione alle "pensioni d'anzianita'" che sono ora trattate,
nel quadro normativo sopra cennato si innesta la novella disciplina
recata dall'art 8 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che
testualmente recita:
"1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno
maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la
pensione anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo
d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi
ordinamenti".
"2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita'
contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni".
"3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1, e' determinato applicando al
numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli
ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C
allegata".
Con la citata disposizione il legislatore ha dettato una normativa
equilibrata per regolare il transito dalla precedente disciplina
concernente il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita'
al nuovo regime di dette pensioni omogeneo a quello vigente
nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
Infatti, per le posizioni giuridiche pregresse e' stato adottato un
criterio ben calibrato in relazione all'anzianita' contributiva
posseduta dagli interessati al 31 dicembre 1992, privilegiando quelle
situazioni in cui alla predetta data sia stato gia' raggiunto il
servizio utile minimo prima richiesto per acquisire il diritto alla
pensione di anzianita', diritto che in tale fattispecie si e' voluto
fare salvo.
Invece, non si e' ritenuto di dover tutelare in particolar modo
coloro che al 1 gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianita'
contributiva non superiore ad otto anni, disponendo che, in questo
caso, debba senz'altro trovare applicazione, per conseguire il
diritto alla pensione di anzianita', il requisito minimo di 35 anni
di servizio utile, pari a quello necessario nel regime generale
obbligatorio.
Nei confronti, poi, degli assicurati con un'anzianita' contributiva
al 31 dicembre l992 superiore ad otto anni, ma inferiore a quella che
consentiva loro di maturare il diritto alla pensione anticipata, il
conseguimento di tale diritto e' stato reso piu' gravoso elevando
proporzionalmente, tramite appositi coefficienti di moltiplicazione,
il periodo mancante a tale fine, secondo la previgente disciplina,
alla data del 31 dicembre 1992.
In merito a quanto sopra esposto, si deve peraltro sottolineare che
il citato comma 1 dell'art. 8, allorquando dispone che, per i casi
ivi contemplati, "restano ferme le norme previste dai rispettivi
ordinamenti", si riferisce esclusivamente alla preesistente normativa
relativa ai requisiti contributivi o di servizio prescritti per il
conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', in quanto solo
tali requisiti sono menzionati nella prima parte dello stesso comma 1
e, d'altronde, i criteri di calcolo per la liquidazione dei
trattamenti di quiescenza sono stati ora modificati dalla apposita
disposizione innovativa di carattere generale, contenuta nell'art. 13
del decreto legislativo n. 503; questa ultima norma, pertanto, dovra'
trovare applicazione anche per la determinazione delle pensioni di
anzianita di coloro che possono avvalersi, per quanto riguarda il
conseguimento del diritto a pensione, del favorevole disposto del
richiamato art. 8, comma 1, secondo cui i diritti acquisiti al 31
dicembre 1992 vengono salvaguardati.
Pertanto, coloro che al 31 dicembre 1992 abbiano gia' compiuto 60
anni di eta' e 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile, ovvero,
a prescindere dalla eta' abbiano gia' raggiunto alla stessa data
un'anzianita' contributiva di 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno,
manterranno sempre il diritto a pensione d'anzianita'.
Va considerata a parte l'ipotesi della dipendente coniugata o con
prole a carico al 31 dicembre 1992 che, a tale data, abbia 19 anni, 6
mesi ed 1 giorno di servizio utile e che, percio', secondo la
previgente normativa, avrebbe gia maturato i requisiti per il diritto
a pensione.
Al riguardo, occorre tuttavia precisare che in tale fattispecie
l'iscritta, per potersi avvalere della favorevole previsione di cui
al comma 1 dell'art. 8, dovra' mantenere lo status di coniugata od
avere prole a carico non solo alla medesima data del 31 dicembre 1992
ma anche a quella successiva di cessazione dal servizio.
Ed invero, si rammenta che l'art. 18 della legge n. 965 del 1965
prevedeva che il diritto alla pensione anticipata con 20 anni di
servizio utile (rectius: 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno) venisse
conseguito dalla dipendente coniugata o con prole a carico che fosse
tale alla data del collocamento a riposo; orbene, dal combinato
disposto del menzionato art. 18 legge n. 965/65 e del citato art. 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 503, risulta di tutta evidenza
che la predetta condizione, nel caso in esame, deve sussistere sia al
31 dicembre 1992 sia alla data di effettiva cessazione dal servizio.
In opposta ipotesi, qualora a quest'ultima data l'iscritta non
fosse piu' coniugata (ad es., perche' nel frattempo divorziata senza
essersi risposata, o per decesso del marito) ovvero, non rivestendo
lo status di coniugata, non avesse piu prole a carico (ad es., per il
raggiungimento del ventunesimo anno da parte dei figli), non sarebbe
piu' applicabile la disposizione del piu volte citato comma 1
dell'art. 8, bensi' quella contenuta nel comma 3 dello stesso art. 8,
utilizzando il coefficiente di moltiplicazione di cui alla tabella C,
ivi menzionata, corrispondente alla previgente anzianita'
contributiva di 25 anni, che era prescritta in linea generale per il
diritto alla pensione anticipata a prescindere da qualsiasi altro
requisito.
Il legislatore in tal modo da un lato ha salvaguardato i diritti
acquisiti al 31 dicembre 1992, dall'altro ha invece ritenuto del
tutto irrilevante, ai fini del passaggio alla nuova disciplina per il
conseguimento del diritto alla pensione anticipata, un'anzianita'
contributiva non superiore ad otto anni e, quindi, al comma 2
dell'art. 8, ha stabilito che in nessun caso potranno acquisire il
diritto alla pensione anticipata prima di aver raggiunto 35 anni di
servizio utile, coloro che al 1 gennaio 1993 abbiano maturato
soltanto otto anni, o meno, di anzianita' contributiva; ovviamente,
nella, probabile ipotesi che vengano prima raggiunti i tassativi
limiti massimi di eta' e/o di servizio prescritti per il collocamento
a riposo d'ufficio dagli ordinamenti dei singoli enti datori di
lavoro, e' fatto salvo il diritto alla pensione di vecchiaia, ove ne
sussistano i necessari requisiti.
La norma in questione appare chiaramente intelligibile e non da'
luogo a dubbi di sorta; e' pero' importante precisare gli effetti
della disposizione stessa che e' posta in modo imperativo (laddove,
in particolare, recita: " .. non puo' comunque essere richiesto ..")
e non ammette eccezione alcuna.
Va messo in evidenza, pertanto, che il tassativo disposto del
citato comma due travolge anche l'eventuale condizione soggettiva
dell'iscritto che al 31 dicembre 1992 abbia compiuto i 60 anni di
eta' o della dipendente che a tale data risulti coniugata o con prole
a carico, qualora gli stessi alla data del 1 gennaio 1993 non
avessero gia' raggiunto un servizio utile superiore ad otto anni.
In tal caso, gli interessati non potrebbero "comunque" sottrarsi
alla disposizione in esame - che considera l'oggettiva, mancanza
della suindicata anzianita' contributiva assolutamente prevalente su
qualsiasi altra condizione personale - e verrebbero senz'altro
assoggettati alla nuova disciplina, identica a quella vigente per
l'assicurazione generale obbligatoria, che prevede il requisito
minimo di 35 anni di servizio utile per acquisire il diritto alla
pensione anticipata.
Le fattispecie sopra trattate, riguardate dai commi 1 e 2 dell'art.
8 del decreto legislativo n. 503, concernono le due estreme ipotesi:
da una parte, coloro che mantengono il diritto alla pensione
d'anzianita' in base ai previgenti requisiti per averli gia' maturati
al 31 dicembre 1992 (con le precisazioni sopra fornite in relazione
al caso della donna coniugata o con prole a carico), dall'altra,
coloro che al 1 gennaio 1993 erano in possesso di un servizio utile
ritenuto talmente irrilevante da essere subito assoggettati alla
disciplina prevista nel regime generale obbligatorio per il
conseguimento del diritto alla pensione anticipata.
L'ipotesi intermedia e' regolata dal comma 3 dello stesso art. 8
che detta i criteri per determinare quale sia il periodo di
anzianita' contributiva mancante - per acquisire il predetto diritto
- a coloro che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano raggiunto un
servizio utile superiore ad otto anni ma inferiore a quello
prescritto dalla preesistente normativa per maturare il diritto alla
pensione anticipata, nelle diverse fattispecie.
Ai fini anzidetti il citato comma 3 fa riferimento ai coefficienti
di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata al provvedimento
legislativo, dei quali vanno ovviamente utilizzati soltanto quelli
corrispondenti alle anzianita' contributiva di 15, 20 o 25 anni, in
relazione ai vari casi di pensione anticipata.
Infatti, per coloro che al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto 60
anni di eta' e maturato un servizio utile superiore ad otto anni ma
inferiore a 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno, si dovra applicare il
coefficiente 3,8571, corrispondente all'anzianita' contributiva di 15
anni prima richiesta per la pensione anticipata con 60 anni d'eta'.
Nel caso della donna coniugata o con prole a carico al 31 dicembre
1992 che a tale data abbia raggiunto un serizio utile superiore ad
otto anni ma inferiore a 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno e che mantenga
lo status di coniugata o abbia prole a carico anche alla data di
cessazione dal servizio, trovera' applicazione il coefficiente 2,2500
relativo all'anzianita' contributiva di 20 anni che era prescritta
per tale fattispecie.
In tutte le altre ipotesi di pensionamento anticipato - per coloro,
cioe', che al 31 dicembre 1992 non abbiano compiuto 60 anni d'eta'
ovvero per la dipendente che alla predetta data non sia coniugata o
con prole a carico, anche se tali requisiti soggettivi vengano
acquisiti successivamente - qualora gli interessati, abbiano maturato
alla medesima data del 31 dicembre 1992 un servizio utile superiore
ad otto anni ma inferiore a 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno, si dovra'
utilizzare il coefficiente 1,5882 corrispondente all'anzianita' di 25
anni prescritta dalla previgente normativa per la pensione
anticipata.
In base al comma tre dell'art. 8 in esame, per stabilire quale sia,
nelle suddette fattispecie, il periodo mancante per conseguire il
diritto alla pensione di anzianita' secondo la novella disciplina, si
dovra' operare nel modo seguente:
1) innanzitutto, posto che la norma di cui trattasi stabilisce
esplicitamente che i menzionati coefficienti di cui alla tabella C
vanno applicati" .. al numero degli anni mancanti .." sara'
necessario prendere in considerazione l'anzianita' contributiva
maturata dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1992 ed arrotondare
ad anni interi tale anzianita' secondo i previgenti criteri stabiliti
dagli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza;
2) in base alla predetta anzianita' contributiva al 31 dicembre
1992, come sopra arrotondata, si determinera' il numero degli anni
(sempre interi) mancanti per raggiungere 15, 20 o 25 anni di servizio
utile, rispettivamente richiesti dalla preesistente normativa nelle
diverse ipotesi di "pensione di anzianita'" prima esaminate;
3) per ottenere il "periodo mancante" bastera' semplicemente
moltiplicare il numero degli anni interi, cosi' determinato, per il
coefficiente di cui alla menzionata tabella C corrispondente alla
fattispecie concreta di pensionamento anticipato.
Con tale operazione, detto "periodo mancante" potra' risultare
espresso in anni interi ed in frazione di anno e sara', quindi,
necessario trasformare il periodo stesso in anni, mesi e giorni da
aggiungere all'anzianita' contributiva posseduta dagli iscritti al 31
dicembre 1992 per stabilire, in ciascun caso, quale sia il
complessivo servizio utile minimo prescritto dalla novella disciplina
per il conseguimento del diritto alla "pensione di anzianita".
Al fine della indispensabile certezza dei rapporti giuridici, e'
necessario preliminarmente convenire quali siano le esatte modalita'
di trasformazione del periodo in questione.
Al riguardo, si fa presente che nel sistema previdenziale viene
correntemente usato il criterio commerciale. A tale criterio,
pertanto, si fara' riferimento anche per procedere all'anzidetta
trasformazione, considerando l'anno ed il mese composti,
rispettivamente, di 360 e 30 giorni.
Per meglio chiarire quanto sopra esposto e le concrete modalita'
operative, si ritiene utile proporre alcuni esempi d'applicazione
della norma di cui all'art. 8, comma 3, tenendo conto delle diverse
fattispecie prese in esame:
1 caso: iscritto che 31 dicembre 1992 abbia compiuto 60 anni d'eta'
con un'anzianita' contributiva, a tale data, compresa fra 13 anni, 6
mesi ed 1 giorno e 14 anni e 6 mesi:
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992, arrotondata ad anni
interi, = 14 anni;
numero di anni (interi) mancanti per il diritto a pensione
rispetto al previgente requisito (15 anni) = 1 anno;
moltiplicando 1 anno per il relativo coefficiente 3,8571 si
ottiene il periodo mancante che sara' pari appunto ad anni 3,8571;
per ottenere i mesi ed i giorni corrispondenti alla parte decimale
0,8571, bastera' moltiplicare tale frazione di anno per 360 e
dividere per 30 (0,8571 x 360 = 309 gg. : 30 = 10 mesi con il resto
di 9 giorni).
Il complessivo "periodo mancante" sara', percio', di 3 anni, 10 mesi
e 9 giorni che costituiscono il servizio utile che l'iscritto dovra'
maturare in aggiunta all'anzianita' contributiva posseduta al 31
dicembre 1992, per acquisire il diritto alla pensione anticipata, nel
caso ipotizzato.
Tale diritto, pertanto, verrebbe conseguito non prima del 9
novembre 1996 (ultimo giorno di servizio), sempre che non vi siano
periodi di interruzione non utili a pensione e salvo il diritto alla
pensione di vecchiaia che l'iscritto potrebbe, eventualmente,
raggiungere in data anteriore nonche' la disciplina sul
contingentamento dei pensionamenti anticipati, di cui si dira'
appresso. Queste ultime avvertenze valgono in ogni caso e dovranno
essere tenute presenti pure negli esempi successivi, anche se non
saranno ripetute.
2 caso: dipendente coniugata o con prole a carico al 31 dicembre
1992 che a tale data abbia un servizio utile compreso fra 17 anni, 6
mesi ed 1 giorno e 18 anni e 6 mesi (e che alla data di cessazione
mantenga lo status di coniugata o abbia prole a carico):
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 arrotondata ad anni
interi = 18 anni;
numero di anni (interi) mancanti per il diritto a pensione
rispetto al previgente requisito (20 anni) = 2 anni;
moltiplicando 2 anni per il coefficiente 2,2500 (2 x 2,2500 = 4,5)
si ottiene il periodo mancante, pari ad anni 4,5;
per ottenere i mesi ed i giorni corrispondenti alla parte decimale
0,5 bostera' moltiplicare tale frazione di anno per 360 e dividere
per 30 (0,5 x 360 = 180 gg. : 30 = 6 mesi e giorni 0);
Il complessivo "periodo mancante" sara' quindi, di 4 anni e 6 mesi
che costituiscono l'ulteriore servizio utile che l'iscritta dovra'
maturare, in aggiunta alla anzianita contributiva posseduta al 31
dicembre 1992, per acquisire, nella fattispecie, il diritto alla
pensione anticipata.
Tale diritto, pertanto, verrebbe conseguito non prima del 30 giugno
1997 (ultimo giorno di servizio).
3 caso: iscritto che al 31 dicembre 1992 non abbia compiuto 60 anni
d'eta' ovvero, trattandosi di donna, non risulti coniugata o con
prole a carico (anche se tali requisiti soggettivi vengano acquisiti
successivamente) e che alla medesima data abbia maturato
un'anzianita' contributiva compresa fra 21 anni, 6 mesi ed 1 giorno e
22 anni e 6 mesi:
anzianita' contributiva 31 dicembre 1992, arrotondata ad anni
interi = 22 anni;
numero di anni (interi) mancanti per il diritto a pensione
rispetto al previgente requisito (25 anni) = 3 anni;
moltiplicando 3 per il coefficiente 1,5882 (3 x 1,5882 = 4,7646)
si ottiene il periodo mancante che sara' pari ad anni 4,7646;
per ottenere i mesi ed i giorni corrispondenti alla parte decimale
0,7646 bastera' moltiplicare tale frazione di anno per 360 e dividere
per 30 (0,7646 x 360 = 276 gg. : 30 = 9 mesi con il resto di 6
giorni).
Pertanto, nel caso prospettato, per poter acquisire il diritto alla
pensione anticipata l'interessato dovra' maturare un ulteriore
servizio utile pari ad anni 4, mesi 9 e giorni 6.
Tale diritto non potrebbe, quindi, essere conseguito prima del 6
ottobre 1997 (ultimo giorno di servizio).
Tuttavia, come prima cennato, anche nelle fattispecie sopra
ipotizzate, dovranno essere tenute ben presenti le recenti
disposizioni sul contingentamento dei pensionamenti anticipati,
contenute nel decreto-legge n. 384/92 convertito, con modificazioni,
nella legge n. 438/92 ed i relativi chiarimenti ed istruzioni forniti
da questa Direzione generale al paragrafo 3 della gia' menzionata
circolare n. 13/I.P.
Giova rammentare, al riguardo, che l'art. 1, comma 2- ter, del
predetto decreto-legge fissa al 1 settembre di ciascun anno la
decorrenza dei pensionamenti anticipati.
Pertanto, nei primi due esempi illustrati, nei quali, come si e'
visto, il diritto alla pensione anticipata verrebbe maturato
rispettivamente il 9 novembre 1996 ed il 30 giugno 1997, la
decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe dal 1 settembre
1997 e, conseguentemente, qualora gli interessati fossero collocati
anticipatamente a riposo dopo il 9 novembre 1996 (nel primo caso) o
dopo il 30 giugno 1997 (nel secondo caso), ma prima del 31 agosto
1997, rimarrebbero nel frattempo privi sia dello stipendio in
attivita' di servizio che del trattamento di quiescenza.
Analogamente, nel terzo esempio in cui il diritto alla pensione
anticipata verrebbe maturato il 6 ottobre 1997, l'accesso alla
pensione sarebbe consentito soltanto dal 1 settembre 1998.
Per completezza di trattazione, non e' superfluo sottolineare che
dal 1995 la normativa sul contingentamento dei pensionamenti
anticipati concerne pure i dipendenti che al 31 dicembre 1992 erano
gia' in possesso dei previgenti requisiti richiesti per il diritto
alla pensione; in merito, si rinvia alle precisazioni contenute nel
gia' richiamato paragrafo 3 della circolare n. 13/I.P.
In conclusione, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati
(Enti datori di lavoro, Direzioni provinciali del Tesoro ed iscritti)
sulla necessita' di distinguere e qualificare esattamente i
trattamenti pensionistici, secondo che trattasi di "pensioni di
vecchiaia" o di "pensioni anticipate di anzianita'".
Tale distinzione non e' meramente formale ma ha rilevantissime
conseguenze giuridiche sul piano sostanziale, posto che il
legislatore ha stabilito per le due categorie di pensioni diversi
regimi in relazione:
ai differenti requisiti richiesti per il conseguimento del diritto
a pensione (che sono stati finora analiticamente illustrati);
alla disciplina sul divieto di cumulo (che verra' esaminata nel
prosieguo della presente circolare);
e, per ultimo, al blocco ed al contingentamento dei pensionamenti
anticipati che non riguardano le "pensioni di vecchiaia".
In relazione, infine, all'"anzianita' contributiva" (o "servizio
utile") alla data del 31 dicembre 1992, si richiama innanzitutto
quanto gia' illustrato nella parte introduttiva della presente
circolare, laddove sono stati elencati i servizi e/o periodi che
rientrano in detta anzianita' contributiva.
In particolare, sono stati menzionati quelli riscattabili o
ricongiungibili nonche' il servizio militare di leva computabile a
domanda con onere a carico delle casse pensioni.
Al riguardo, e' bene precisare, (anche per le eventuali
responsabilita' in cui potrebbero incorrere gli Enti datori di lavoro
quali ordinatori primari di spesa per l'erogazione dei trattamenti
provvisori di pensione) che i predetti servizi e/o periodi vanno
considerati in relazione al periodo temporale al quale gli stessi si
riferiscono e potranno essere ricompresi nell'anzianita' contributiva
al 31 dicembre 1992 soltanto qualora sia stata effettivamente
presentata la relativa domanda, indipendentemente dalla data di
presentazione della stessa, anche se il provvedimento amministrativo
di riconoscimento non sia stato gia' emanato ovvero, benche' emanato,
non siano ancora spirati i termini perentori prescritti per
l'accettazione.
Ed invero, si deve tenere presente che, nell'ambito degli
ordinamenti delle casse pensioni, in materia di riscatto, di
ricongiunzione e di computo del servizio militare di leva vige il
principio della domanda, in base al quale il procedimento
amministrativo per la valutazione ai fini pensionistici dei servizi
e/o periodi in questione deve essere attivato ad iniziativa di parte.
E' di tutta evidenza, quindi, che se la domanda de qua non fosse
stata presentata, sarebbe del tutto carente l'indispensabile
presupposto giuridico per il riconoscimento stesso.
Bisogna rammentare, inoltre, che e' sempre affidata alla libera
scelta degli interessati, in base alle loro personali valutazioni, se
rendere utili, o meno, detti servizi e/o periodi nell'ordinamento
delle fosse pensioni amministrate, producendo l'apposita domanda.
Ma vi e' di piu': anche dopo la presentazione della suddetta
istanza e l'adozione del relativo provvedimento, i richiedenti
potrebbero non accettarlo in quanto non piu' conveniente.
Pertanto, va sottolineato che qualora il provvedimento di
riconoscimento dei summenzionati servizi e/o periodi non sia stato
ancora emanato ovvero, se adottato non sia ancora intervenuta la
relativa accettazione (purche' non siano trascorsi i termini
perentori per l'accettazione medesima), il diritto alla valutazione
di detti servizi e/o periodi nell'anzianita' contributiva al 31
dicembre 1992 e' sempre sottoposto alla condizione risolutiva
concernente sia la sussistenza dei requisiti di legge sia
l'accettazione del relativo provvedimento amministrativo.
Il verificarsi della condizione risolutiva di cui sopra per una
delle predette cause fa venir meno, con efficacia ex tunc, tale
diritto con tutte le conseguenze negative del caso.
A tale proposito, non si deve inoltre dimenticare che la effettiva
durata dei servizi e/o periodi che possono essere ammessi a riscatto,
a ricongiunzione o a computo ex art. 1 della legge n. 274/91 va
determinata con riferimento a ciascuna concreta fattispecie.
Pertanto, la conformita' o meno dell'oggetto della domanda alla
normativa vigente determina l' an ed il quantum del relativo
provvedimento amministrativo, indispensabile per la certezza dei
rapporti giuridici, salvo i casi eccezionali di revoca previsti dalla
legge.
Esaurita cosi' la parte fondamentale concernente l'acquisizione del
diritto a pensione, vengono ora esaminate le modifiche apportate alle
modalita' di calcolo per la liquidazione del trattamento di
quiescenza.
2. MODALITA' DI CALCOLO DELLA PENSIONE.
Come e' noto, secondo la previgente normativa concernente gli
ordinamenti delle casse pensioni degli Istituti di previdenza, la
misura della pensione veniva calcolata, di norma, sulla base della
retribuzione annua contributiva spettante alla data di cessazione dal
servizio, diminuita dell'intero importo dell'indennita' integrativa
speciale a tale data, con l'applicazione delle aliquote di cui
all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, corrispondenti
agli anni e mesi di "servizio utile".
Il decreto legislativo n. 503 reca ora talune disposizioni (in
particolare agli articoli 7, 12 e 13) che, in linea con l'obiettivo
di un generale contenimento della spesa previdenziale, introducono
gradatamente meno favorevoli criteri di liquidazione del trattamento
di quiescenza, prendendo in considerazione, per la quota di pensione
afferente l'anzianita' contributiva acquisita dagli iscritti a
decorrere dal 1 gennaio 1993, la media delle retribuzioni percepite
negli ultimi anni, opportunamente rivalutate, e introducendo nel
contempo l'abbattimento delle aliquote di rendimento per le
retribuzioni medio-alte.
Tuttavia, anche in relazione alla misura del trattamento di
quiescenza, cosi' come per il diritto alla pensione secondo quanto
illustrato nel precedente paragrafo, il legislatore ha voluto far
salve le aspettative gia' maturate dagli interessati alla data del 31
dicembre 1992, confermando in via transitoria la preesistente
normativa per il calcolo della quota di pensione corrispondente ai
servizi utili anteriori al 1 gennaio 1993.
Va sottolineato peraltro che, salvo le eccezioni di cui si dira' in
seguito, per ia liquidazione di entrambe le quote di pensione
continueranno ad essere utilizzate le aliquote contenute
nell'allegato A della menzionata legge n. 965/65.
L'art. 13 del decreto legislativo n. 503, recante "Norma
transitoria per il calcolo della pensione", recita:
"1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della
pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della
pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche
per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto".
Come e' agevole rilevare, tali disposizioni, pur avendo natura
transitoria (secondo quanto esplicitamente indicato nel titolo dello
stesso art. 13) ed anche se ad esaurimento, continueranno a trovare
applicazione ancora per lungo tempo, fino a quando cioe' tutti i
dipendenti, iscritti anteriormente al 1 gennaio 1993 alle Casse
pensioni, non siano stati collocati a riposo.
Il calcolo della prima quota di pensione non presenta alcun
problema interpretativo avendo il legislatore garantito, secondo il
sistema normativo previgente, l'applicazione delle aliquote,
corrispondenti alle anzianita' contributive maturate sino a tutto il
31 dicembre 1992, all'ultima retribuzione pensionabile effettivamente
spettante all'atto della futura cessazione (e non a quella percepita
alla predetta data).
E' sufficiente soltanto evidenziare che non viene indicato nella
norma un livello minimo di anzianita' contributiva acquisita
anteriormente al 1 gennaio 1993 e, pertanto, qualunque essa sia non
sara' mai irrilevante ai fini del calcolo della pensione; anzi si
puo' affermare sono proprio i livelli minimi ad essere piu' favoriti,
considerato che la citata tab. A della legge n. 965 non prevede
un'aliquota pari a zero nel caso di iscritto privo di qualsiasi
anzianita' contributiva, ma addirittura, in tal caso, la percentuale
e' pari al 23,865 per cento.
Nell'ipotesi, ad esempio, di un iscritto alle Casse pensioni che,
alla data del 31 dicembre 1992, possa contare soltanto su un servizio
effettivo di 16 giorni, il dipendente in questione, allorquando sara'
collocato a riposo, (e questo potrebbe avvenire anche tra 40 anni) si
sara' comunque assicurato una quota di pensione pari a circa il 24%
della retribuzione in ragione annua che gli spettera' alla data
dell'ultimo giorno di servizio.
Meno agevole e' invece il calcolo della seconda quota di pensione
relativa alle anzianita' acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Detta quota, infatti, viene determinata moltiplicando la
retribuzione media pensionabile di cui all'art. 7 (che sara'
approfonditamente esaminato nel successivo paragrafo) per la
differenza tra l'aliquota, del prefato allegato A, corrispondente ai
complessivi servizi e periodi comunque utili alla data di cessazione
e quella riferita all'anzianita' contributiva maturata al 31 dicembre
1992.
Al riguardo, si ritiene utile illustrare concretamente, con un
esempio, le modalita' di applicazione del citato art. 13 per il
calcolo del trattamento di quiescenza.
Si consideri la seguente ipotesi:
collocamento a riposo per raggiunti limiti massimi di eta' a
decorrere dal 1 gennaio 1998 con un servizio utile complessivo di
anni 30 (aliquota - allegato A = 0,67500);
anzianita' contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992
pari ad anni 25 (aliquota = 0,55000);
retribuzione pensionabile, in ragione annua ed al netto
dell'I.I.S., alla data di cessazione uguale a lire 100.000.000;
retribuzione media pensionabile di cui all'art. 7, senza l'I.I.S.,
pari ad annue L. 80.000.000.
Per calcolare la quota di pensione, di cui alla lettera a)
dell'art. 13, bastera' semplicemente operare nel modo seguente:
100.000.000 x 0,55.000 = 55.000.000
La seconda quota di pensione di cui alla lettera b) sara' il
risultato delle seguenti operazioni:
80.000.000 x (0,67500 - 0,55.000) =
= 80.000.000 x 0,12500 = 10.000.000
Il trattamento di quiescenza spettante sara' costituito dalla somma
dellle due quote di pensione sopra calcolate e risultera', pertanto,
pari ad annue L. 65.000.000 (55.000.000 + 10.000.000).
2.1. Retribuzione media pensionabile - art. 7 del decreto
legislativo n. 503/92.
Come si e' riferito in precedenza, la quota di pensione, spettante
per le anzianita' contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non
potra' piu' essere calcolata sull'ultima retribuzione, ma dovra'
essere determinata sulla base della media di tutte le retribuzioni
percepite nell'arco temporale indicato nell'art. 7 del decreto
legislativo in esame che, ai primi 3 commi, cosi' dispone:
"1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza ... esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31
dicembre 1992 possano far valere un'anzianita' contributiva inferiore
a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla
predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva
pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni delle forme ... esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per cento dei mesi
intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della
pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci
anni".
Anche in questo caso il legislatore ha ritenuto di prendere in
considerazione i servizi e periodi comunque utili a pensione alla
data del 31 dicembre 1992, assumendo come spartiacque, per gli
effetti piu' o meno penalizzanti del calcolo della media,
rispettivamente un'anzianita' contributiva alla predetta data
inferiore o pari ad almeno 15 anni.
Pertanto, per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1992
abbiano maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, la
retribuzione media pensionabile deve essere calcolata con riferimento
a tutte le retribuzioni percepite a decorrere dal 1 gennaio 1993
fino alla data di cessazione; mentre per coloro che possano far
valere alla predetta data un'anzianita' pari o superiore a 15 anni,
il periodo di riferimento per la media in parola e' dimezzato e non
puo', comunque, superare gli ultimi dieci anni di contribuzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che nell'esempio
del precedente paragrafo (cessazione al 31 dicembre 1997 con 30 anni
utili e anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 pari a 25 anni),
la retribuzione media pensionabile indicata in L. 80.000.000 e' stata
ipoteticamente determinata sulla base di tutte le retribuzioni annue
pensionabili (depurate dell'I.I.S.) corrisposte negli ultimi 30 mesi
antecedenti la cessazione e cioe' nel periodo 1 luglio 1995/31
dicembre 1997.
E' necessario pero' aggiungere che il legislatore, a parziale
ristoro dell'effetto penalizzante causato dalla media, ha ritenuto
opportuno che le retribuzioni pensionabili, storicamente percepite,
siano adeguatamente rivalutate, prima di procedere al calcolo della
media stessa; infatti, il successivo comma 4 dell'art. 7 in esame,
testualmente, prescrive:
"4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, calcolato daIl'ISTAT, tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per
ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle
retribuzioni pensionabili".
Al riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, al fine di consentire l'uniforme applicazione di
tale disposizione, ha diramato la circolare n. 46 del 28 aprile 1993
con la quale ha evidenziato, "in via preliminare, che nulla e'
innovato rispetto alla individuazione delle voci che concorrono a
formare la retribuzione pensionabile in base ai singoli ordinamenti".
Per quanto riguarda l'applicazione del gia' citato aumento di 1 punto
percentuale, il predetto Dicastero ha altresi' precisato "che tale
aumento e' pari a tanti punti percentuali quanti sono gli anni
intercorrenti tra l'anno solare, cui la retribuzione od il reddito si
riferiscono, e quello antecedente la data di decorrenza della
pensione". Per la determinazione del coefficiente totale di
rivalutazione delle retribuzioni pensionabili lo stesso Ministero del
lavoro, per una maggiore chiarificazione, ha ritenuto opportuno
rinviare alla seguente formula:
C = R + (R x P ) = R x (1 + P ) dove
t t t t t t
con C viene indicato il coefficiente finale di rivalutazione da
t
applicare alla retribuzione pensionabile per ognuno degli anni solari
presi in considerazione;
con R la variazione dell'indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo
t
per famiglie di operai e impiegati, calcolato tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione;
con P = n x 0,01 si vuole significare l'aumento dell'un percento
t
annuo spettante per il numero (n) degli anni intercorrenti tra l'anno
precedente quello di decorrenza della pensione e l'anno solare preso
in considerazione.
In conclusione, si puo' ragionevolmente affermare che, a parte la
macchinosita' del calcolo che richiede soltanto un reiterato
esercizio pratico ovvero l'impostazione di un congruo programma
informatico, la determinazione della retribuzione media pensionabile
(per la quale va moltiplicato il differenziale di aliquota ai fini
della liquidazione della quota di pensione maturata a decorrere dal
1 gennaio 1993) non presenta alcuna difficolta' giuridica
concettualmente rilevante. La retribuzione media pensionabile si
ottiene, infatti, seguendo la seguente procedura:
1) si sommano le retribuzioni pensionabili, al netto
dell'indennita' integrativa speciale e comprensive dei ratei delle
eventuali mensilita' aggiuntive, effettivamente spettanti durante
l'anno solare preso in considerazione;
2) per ottenere l'equivalente in ragione annua (soprattutto nei
casi di coloro che non siano stati retribuiti per l'intero anno
solare di riferimento, si pensi ad es. a tutte le cessazioni in corso
d'anno ovvero all'ipotesi dell'aspettativa per motivi di famiglia che
non e' utile a pensione) bastera' dividere l'importo di cui al n. 1)
per il numero dei giorni effettivamente retribuiti e moltiplicare il
risultato per 360 (si rammenta al riguardo il criterio commerciale
secondo cui l'anno ed il mese si considerano composti rispettivamente
di 360 giorni e di 30 giorni);
3) la retribuzione annua pensionabile relativa all'anno solare di
riferimento va poi rivalutata, ai sensi del comma 4 dell'art. 7,
moltiplicando l'importo della stessa per il coefficiente finale di
rivalutazione (CfB012t), calcolato secondo la formula sopra
riportata;
4) per ogni anno solare del periodo di riferimento, le
retribuzioni annue pensionabili rivalutate devono essere moltiplicate
per il numero dei mesi di effettivo godimento;
5) bisogna sommare gli importi ottenuti al n. 4) e poi dividere il
risultato per il numero dei mesi complessivi che costituiscono il
periodo di riferimento (cioe' il numero dei mesi intercorrenti dal 1
gennaio 1993 alla cessazione per anzianita' contributive inferiori ai
15 anni alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, per anzianita' pari o
superiori a 15 anni, la meta' dei mesi predetti - con il limite
massimo di 120 mesi - immediatamente antecedenti alla cessazione).
Appare utile riprendere l'esempio riportato in precedenza, per una
migliore comprensione della problematica illustrata nel presente
paragrafo. A tal fine ipotizziamo i seguenti ulteriori elementi,
oltre quelli gia' indicati:
retribuzione annua pensionabile a decorrere dal 1 luglio 1995 =
L. 50.000.000;
retribuzione annua pensionabile a decorrere dal 1 gennaio 1996 =
L. 63.636.363;
retribuzione annua pensionabile a decorrere dal 1 gennaio 1997 =
L. 100.000.000;
coefficienti di rivalutazione (R ) delle retribuzioni pensionabili
t
validi per l'anno 1998:
1995 = 1,1765 - 1996 = 1,0892 - l997= 1,0000 - 1998 = 1,0000.
E' utile rammentare altresi' che la pensione decorre dal 1 gennaio
1998 con un'anzianita' contributiva complessiva di 30 anni e che il
servizio utile alla data del 31 dicembre 1992 pari ad anni 25.
Sulla base dei dati sopra riportati occorre preliminarmente deter-
minare, per ciascun anno solare il coefficiente finale di rivaluta-
zione (C ) che, secondo la formula indicata dal Ministero del lavoro,
t
e' uguale a R x (1 + P ) dove P = n x 0,01. Pertanto per ciascun
t t t
anno solare si avra':
C = 1,1765 x (1 + 0,02) = 1,1765 x 1,02 = 1,2000;
95
C = 1,0892 x (1 + 0,01) = 1,0892 x 1,01 = 1,1000;
96
C = 1,0000 x (1 + 0) = 1,0000 x 1 = 1,0000.
97
Per calcolare le retribuzioni pensionabili rivalutate relative al
periodo 1 luglio 1995/31 dicembre 1997 bastera' semplicemente
moltiplicare per ciascun anno solare la retribuzione annua
pensionabile per il corrispondente coefficiente finale di
rivalutazione:
per l'anno 1995
= 50.000.000 x 1,2000 = 60.000.000;
per l'anno 1996
= 63.636.363 x 1,1000 = 70.000.000;
per l'anno 1997
= 100.000.000 x 1,0000 = 100.000.000.
Ottenute cosi' le retribuzioni annue pensionabili, debitamente
rivalutate, si puo' poi procedere al calcolo della retribuzione media
pensionabile (RMP), nel seguente modo:
60.000.000 x 6 + 70.000.000 x 12 + 100.000.000 x 12
RMP = ____________________________________________________ =
30
360.000.000 + 840.000.000 + 1.200.000.000
= _____________________________________________ =
30
2.400.000.000
= _________________ = 80.000.000.
30
In conclusione, nella fattispecie ipotizzata, il trattamento di
quiescenza, spettante a decorrere dal 1 gennaio 1998, sara' pari a:
100.000.000 x 0,55000 + 80.000.000 x (0,67500 - 0,55000) =
= 55.000.000 + 80.000.000 x 0,12500 = 55.000.000 +
+ 10.000.000 = 65.000.000
Per quanto sopra esposto, e salvo i casi in cui la normativa
precedente prescriva l'applicazione della media ponderata delle
differenti retribuzioni pensionabili percepite nell'ultimo
quinquennio (art. 29 del decreto legislativo n. 38/81 convertito
nella legge n. l53/81 o art. 8 del decreto legislativo n. 267/72), si
puo' senza dubbio affermare che solo coloro che avessero maturato 40
anni utili a pensione alla data del 31 dicembre 1992, avendo ormai
raggiunto l'aliquota massima possibile, avrebbero la garanzia che il
loro trattamento di quiescenza sarebbe pari al cento per cento della
ultima retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione.
E' da osservare inoltre, che anche nei casi in cui non si
riscontrino, nel periodo dal 1 gennaio 1993 alla cessazione,
variazioni retributive ne' rivalutazioni ISTAT da operare, la
pensione potrebbe essere liquidata applicando l'aliquota,
corrispondente al complessivo servizio utile, direttamente all'ultima
retribuzione.
In tal caso, infatti, la retribuzione media pensionabile (RMP)
risulterebbe coincidente con quella percepita alla data di
cessazione, rendendo cosi' inutile il calcolo delle due quote di
pensione di cui all'art. 13, in quanto la loro somma sarebbe comunque
uguale al trattamento di quiescenza calcolato nel modo sopra
indicato.
Si raccomanda, invece, particolare cautela agli enti datori di
lavoro nell'ordinare nel 1993, alle competenti direzioni provinciali
del Tesoro, l'erogazione di trattamenti provvisori di pensione,
liquidati sulla base di retribuzioni pensionabili superiori ad annue
L. 101.602.500, al netto dell'indennita' integrativa speciale; al
riguardo si rinvia alle apposite spiegazioni ed alle necessarie
istruzioni che qui di seguito verranno dettagliatamente fornite.
2.2. Percentuale di riduzione delle aliquote di rendimento - art. 12.
Il comma 1 dell'art. 12 del provvedimento legislativo in esame ha
prescritto, per le pensioni dell'A.G.O., aventi decorrenza dal 1
gennaio 1993, l'abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento
delle fasce di retribuzione eccedenti il "tetto pensionabile" (per il
1993 tale limite e' pari ad annue L. 53.475.000):
per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il predetto
limite (53.475.000) e fino al 33 per cento del limite stesso
(71.121.750), l'aliquota di rendimento dell'A.G.O. (pari al 2 per
cento per ogni anno di servizio utile) viene ridotta all'1,60 per
cento;
per le quote dal 33 per cento (71.121.751) al 66 per cento
(88.768.500) l'aliquota si riduce a 1,35;
per le quote dal 66 per cento (88.768.501) al 90 per cento
(101.602.500) ogni anno di servizio rende in pensione l'1,10 per
cento;
le fasce di retribuzione pensionabile eccedenti il 90 per cento
(per il 1993, pertanto, quelle oltre le annue L. 101.602.500)
consentono di liquidare al pensionato una quota di pensione pari
soltanto allo 0,90 per cento di tale retribuzione per ogni anno di
anzianita' contributiva. Pertanto, come opportunamente ha posto in
evidenza il Ministro del lavoro, mediante l'allegato n. 3 alla
menzionata circolare n. 46/93, a ciascuno degli scaglioni di
retribuzione sopra descritti corrispondono, rispettivamente, le
seguenti percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento: 20
per cento (sino al 33%), 32,5 per cento (dal 33% al 66%), 45 per
cento (dal 66% al 90%) e 55 per cento (oltre il 90% = L.
101.602.500).
Il comma 3 ha esteso progressivamente, a decorrere dal 1 gennaio
1993, alle forme di previdenza esclusive dell'A.G.O. che non
prevedano limiti massimi di retribuzione pensionabile (tali sono con-
siderate le Casse pensioni amministrate) il criterio della riduzione
percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di
retribuzione piu' elevata tra quelle previste alla tabella del comma
1, "con cadenza quinquennale ... e con scaglionamento riferito alla
meta' delle percentuali di riduzione predette".
Pertanto, per il primo quinquennio (1993-1997), risultando la
percentuale di riduzione dell'aliquota di rendimento della quota di
retribuzione eccedente del 90 per cento il "tetto pensionabile" pari
al 55 per cento, bastera' operare una riduzione del 27,5 per cento
delle aliquote della tabella A da applicare per il calcolo della
seconda quota di pensione relativa all'anzianita' contributiva
maturata dal 1 gennaio 1993 in poi; cio' equivale ad affermare che
le predette aliquote devono essere ridotte al 72,5 per cento del loro
valore ovvero moltiplicare le stesse aliquote per il coefficiente
0,725. L'altra meta' della riduzione percentuale in questione verra'
applicata dal 1 gennaio 1998.
Giova ripetere, peraltro, che il "tetto pensionabile" dell'A.G.O.
e' pari a L. 53.475.000 e che, pertanto, la quota di retribuzione
eccedente del 90 per cento il predetto limite ammonta a L.
101.602.500 per il 1993. Resta inteso, infine, che i predetti limiti
devono essere considerati senza includervi l'indennita' integrativa
speciale. Appare ora indispensabile illustrare concretamente tale
problematica con un esempio pratico di applicazione. Ipotiziamo,
pertanto, il caso di un iscritto collocato a riposo d'ufficio a
decorrere dal 1 gennaio 1994 con una retribuzione annua pensionabile
(senza l'I.I.S.), dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, pari a L.
120.000.000;
la retribuzione pensionabile, dal 1 gennaio 1993 al 30 settembre
1993, ammontava a L. 100.000.000;
il servizio utile al 31 dicembre 1992 era di anni 30 e mesi 7,
mentre al 31 dicembre 1993 l'anzianita' contributiva totale risulta
pari ad anni 31 e mesi 7;
le corrispondenti aliquote sono uguali rispettivamente a 0,69121 e
a 0,71980.
Per calcolare la retribuzione media pensionabile (RMP) bisogna
prendere a riferimento il periodo 1 luglio 1993/31 dicembre 1993 in
quanto il lavoratore in questione puo' far valere un'anzianita'
contributiva superiore a 15 anni e, non essendoci rivalutazioni ISTAT
da operare, tale media sara':
100.000.000 x 3 + 120.000.000 x 3
RMP = ____________________________________ = 110.000.000;
6
la quota a) di pensione (P ) e':
a
P = 0,69121 x 120.000.000 = 82.945.200;
a
la quota b), relativa alle anzianita' contributive maturate dopo il
1 gennaio 1993, deve essere calcolata limitatamente alla fascia
della retribuzione media pensionabile (RMP) non eccedente le L.
101.602.500:
P = (0,71980 - 0,69121) x 101.602.500 =
b
= 0,02859 x 101.602.500 = 2.904.815;
l'altra fascia della RMP fino a L. 110.000.000 formera' oggetto di
una terza quota di pensione (Pc), calcolata con l'abbattimento delle
aliquote di rendimento, applicando alle stesse il coefficiente di
riduzione 0,725:
P = 0,725 x (0,71980 - 0,69121) x (110.000.000 - 101.602.500) =
c
= 0,725 x 0,02859 x 8.397.500 = 174.061.
Pertanto la pensione totale diretta (Pd) sara' costituita dalla
somma delle predette 3 quote:
P = P + P + P = 82.945.200 + 2.904.815 + 174.061 =
d a b c
= 86.024.076 = arr. 86.024.100.
2.3 Trattenimento in servizio oltre i limiti di eta'.
Il decreto legislativo in esame reca alcune disposizioni che
consentono agli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza di permanere in servizio oltre i tassativi limiti di eta',
previsti dai singoli ordinamenti degli enti datori di lavoro, per il
collocamento a riposo d'ufficio.
Corre l'obbligo di esaminare e chiarire preliminarmente la portata
dell'art. 16, intitolato "prosecuzione del rapporto di lavoro", che
testualmente recita:
"1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo per essi previsti".
La citata legge delega n. 421/92 e' entrata in vigore dal 15
novembre 1992 e, pertanto, a decorrere da tale data e' consentito
agli interessati di esercitare la predetta facolta' per il
mantenimento in servizio oltre i limiti di eta'.
E' bene chiarire che la norma in questione, non prevedendo alcun
onere o condizione per il suo esercizio, conferisce in tal modo un
diritto meramente potestativo cui l'ente datore di lavoro nulla puo'
opporre; anzi l'ente medesimo e' tenuto ad adottare l'apposito atto
deliberativo dal quale deve risultare l'esatta data di decorrenza del
trattenimento in servizio.
Notevoli perplessita' sono sorte in merito all'individuazione delle
amministrazioni pubbliche il cui personale e' beneficiario della
predetta facolta' di permanere in servizio. Al riguardo si fa
presente che la Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri hanno definitivamente chiarito che destinatari
della menzionata norma sono i dipendenti di tutti gli enti pubblici
non economici, considerata la chiara "formulazione letterale della
disposizione, che non pone distinzione alcuna nell'ambito della
categoria di tali enti nonche' alle indubitabili disparita' di
trattamento che deriverebbero da interpretazioni limitative
dell'ambito soggettivo di efficacia della disposizione medesima".
In definitiva le amministrazioni pubbliche interessate sono quelle
individuate ed elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego: amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, regioni,
provincie, comuni, comunita' montane, e i loro consorzi ed
associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case
popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.
Altra disposizione del decreto legislativo n. 503/92 che consente
il trattenimento in servizio e' quella del comma 2 dell'art. 1 del
decreto stesso con la quale il limite di eta' di 62 anni, gia'
previsto dall'art. 6 della legge n. 407/90, e' stato elevato fino al
compimento del 65 anno. In tal caso, pero', per poter continuare a
prestare la loro opera oltre gli eventuali piu' bassi limiti di eta'
e fino al compimento del 65 anno, gli interessati non debbono aver
ottenuto o richiesto la liquidazione di una pensione di vecchiaia a
carico dell'I.N.P.S. o di altre gestioni sostitutive, esonerative o
esclusive dell'A.G.O.
Per quanto concerne, infine, il comma 3 del citato art. 1 che
prescrive particolari incrementi delle aliquote di commisurazione
della pensione per incentivare la facolta' di opzione per la
prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 903/77 e dell'art. 6 del decreto-legge n. 791/81, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 54/82, si deve rilevare che il comma 4
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 stabillsce che detta
facolta', ove esercitabile, non influisce sulla retribuzione
pensionabile e sul limite massimo del coefficiente di rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative. Conseguentemente
rimangono inalterate le aliquote di pensionabilita' in vigore alla
data del 31 dicembre 1992.
E' da considerare peraltro che le aliquote di rendimento
dell'A.G.O. sono sempre uguali per ogni anno di servizio (2 per cento
annuo), mentre le aliquote della tabella A allegata alla legge n.
965/65, essendo piu' che proporzionali rispetto all'aumento della
anzianita' di servizio, contengono gia' in se stesse la naturale
incentivazione, per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza, a permanere in servizio il piu' a lungo possibile.
Anche il richiamo esplicito alla legge n. 153 del 1969, contenuto nel
citato comma 3 dell'art. 1, induce a ritenere che tale precetto sia
rivolto essenzialmente a coloro che sono riguardati dal regime
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Decisivo appare infine l'evidente profilo di incostituzionalita'
laddove l'interprete ritenesse applicabile anche agli iscritti alle
Casse pensioni amministrate gli incrementi delle aliquote
pensionabili. A differenza, infatti, del-l'INPS non esiste per gli
iscritti alle predette casse un'unica eta' pensionabile; ogni
amministrazione comunale per esempio e' dotata di un proprio
regolamento organico che prevede l'eta' massima per il collocamento a
riposo d'ufficio. Ed allora e' facile ipotizzare che due dipendenti,
di due diversi comuni che prevedano differenti limiti di eta' per il
collocamento a riposo, pur trovandosi in una identica posizione
giuridica, economica e previdenziale, dall'inizio del rapporto di
lavoro alla fine della carriera lavorativa, si vedrebbero liquidati
due diversi trattamenti di quiescenza soltanto perche' il regolamento
di un'amministrazione consentiva di esercitare la facolta' di opzione
per il trattenimento in servizio, mentre l'altro regolamento, preved-
endo piu' elevati limiti massimi di eta' (per es. 65 anni), non
permetteva l'esercizio della predetta facolta'.
Per tutte le ragioni sopra esposte, non si ritiene che siano
applicabili, agli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza, le disposizioni di cui al piu' volte menzionato comma 3
dell'art. 1, recanti incrementi percentuali alle aliquote di
pensionabilita', per incentivare la permanenza in servizio.
3. DISCIPLINA DEL CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO - ART. 10.
L'art. 10 introduce dal 1 gennaio 1994 una nuova normativa sul
cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente od autonomo. I
nuovi criteri di cumulo, come precisato nel comma 8, non si applicano
ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1993 risultino gia'
pensionati ovvero a quelli che conseguono il trattamento di
quiescenza nel corso del 1994, purche', ne abbiano maturato i
requisiti entro il 31 dicembre 1993. Con l'occasione, e' bene
collegare tali norme con quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge
l9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438.
In particolare, la disposizione recata dal comma 2-quinquies del
citato art. 1, limitatamente all'anno 1994, consente ai dipendenti,
gia' in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti per il
conseguimento del diritto a pensione anticipata di anzianita,
l'accesso aIla pensione stessa a decorrere dal 1 gennaio 1994,
sottraendosi cosi' al contingentamento fissato al 1 settembre di
ogni anno.
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti al riguardo, si precisa
che in base a tale norma gli interessati possono conseguire il
trattamento di pensione nel corso dell'intero anno 1994.
Ritornando alle nuove norme sul cumulo e' utile ribadire che esse,
pur avendo effetto dal 1 gennaio 1994, non si applicano ai
pensionati con decorrenza nel corso del 1994 ma che abbiano maturato
il diritto nell'anno 1993.
I nuovi criteri si pongono in maniera diversa rispetto alle diverse
qualificazioni della pensione.
Per quanto concerne le pensioni dirette di vecchiaia e di
invalidita', dal 1 gennaio 1994 e' ammesso il cumulo della pensione
(considerata comprensiva dell'indennita' integrativa speciale) con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo nella misura del trattamento
minimo INPS piu' il 50 per cento dell'importo residuo della pensione.
I trattamenti pensionistici di vecchiaia sono pero' totalmente
cumulabili con i redditi derivanti da iniziative, promosse da
istituzioni pubbliche o private, per il reinserimento degli anziani
in attivita' socialmente utili.
Le pensioni anticipate di anzianita', invece, sono totalmente
incumulabili con redditi di lavoro dipendente, mentre con i redditi
di lavoro autonomo dette pensioni di anzianita' sono cumulabili nella
stessa misura delle pensioni di vecchiaia (trattamento minimo INPS
piu' il 50 per cento dell'importo residuo della pensione). E' da
sottolineare, peraltro, che allorquando il titolare della pensione
anticipata di anzianita' compie l'eta' per il pensionamento di
vecchiaia si applicano nei suoi confronti gli stessi criteri di
cumulabilita' parziale previsti per quest'ultima pensione.
Per le altre norme di dettaglio si rinvia, infine, alla pedissequa
lettura dell'intero art. 10 che non presenta particolari difficolta'.
4. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - ART. 11.
In linea con le finalita' del legislatore di contenere il disavanzo
del settore pubblico allargato, con particolare riguardo alla spesa
previdenziale, l'art. 2 del menzionato decreto-legge n. 384/92,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/92 ha sospeso fino
al 31 dicembre 1993 l'applicazione di ogni disposizione di legge o di
regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica
delle pensioni, determinando altresi' la misura degli aumenti da
corrispondere nell'anno 1993.
Infatti, in base al comma 1 del richiamato art. 2, sulle pensioni
in pagamento non e' stato corrisposto l'aumento, dal 1 novembre
1992, per la perequazione automatica prevista dall'art. 21 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, con riferimento agli indici della
scala mobile dei lavoratori dell'industria; inoltre non e' stato
neppure applicato l'altro aumento perequativo dal 1 gennaio 1993,
derivante dall'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, ai
sensi della legge n. 177 del 1976. Il rigore della predetta
disposizione e' stato, pero', in parte contemperato dal successivo
comma 1- bis che, per l'anno 1993, ha mantenuto soltanto gli
incrementi collegati al costo della vlta di cui al menzionato art. 21
della legge n. 730 del 1983. Tuttavia, detti aumenti infrannuali sono
stati fatti slittare di un mese, essendone stata fissata la
decorrenza dal 1 giugno e dal 1 dicembre del 1993, e sono stati
peraltro predeterminati sulla base del tasso d'inflazione programmata
e non su quello reale che, effettivamente, risultera' alla fine del
1993.
Le predette percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti
di perequazione delle pensioni per l'anno 1993 sono determinate in
misura pari a + 1,8 dal 1 giugno e + 1,7 dal 1 dicembre (cfr.
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 30 dicembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993).
Con l'art. 11 della riforma pensionistica in esame si e' provveduto
a decorrere dal 1994 ad abolire definitivamente l'indicizzazione
automatica ai salari, rimanendo le pensioni agganciate al solo costo
della vita; resta l'indicizzazione ai prezzi, ma non piu' all'aumento
delle retribuzioni.
Il commma 1 del prefato art. 11 dispone peraltro che il "solo
adeguamento al costo della vita" avra' "cadenza annuale ed effetto
dal primo novembre di ogni anno". Al riguardo, e' da notare che
alcuni economisti hanno affermato che l'effetto risparmio di tale
misura potrebbe rilevarsi piu' forte dello stesso aumento dell'eta'
pensionabile. Tuttavia, il legislatore, con il successivo secondo
comma, ha anche previsto la possibilita' di concedere, con legge
finanziaria, ulteriori aumenti laddove l'andamento dell'economia lo
consenta.
5. ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI GIORNALISTI - ART. 17, COMMA 3.
Nel fare riserva di fornire in seguito le altre apposite istruzioni
che si rendessero necessarie per chiarire le eventuali ulteriori
problematiche che potranno emergere, considerato l'interesse
manifestato da alcuni enti, si ritiene opportuno, per ultimo,
illustrare brevemente la disposizione recata dal comma 3 dell'art. 17
del decreto legislativo n. 503/92. A tal fine e' necessario
premettere che l'art. 4, comma 2, della legge n. 274/91 ha esteso, a
decorrere dal 1 ottobre 1991, l'obbligo di iscrizione alle pensioni
alle casse pensioni a tutti i dipendenti degli enti iscritti alle
casse medesime, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a
servizi di carattere eccezionale e straordinario o per attivita' non
istituzionali, ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a
titolo di supplenza o con contratto di diritto privato. Con la
circolare 3 settembre 1991, n. 8/I.P. e' stato ribadito che, in base
al chiaro tenore letterale della norma in esame, "qualunque sia la
natura del rapporto di lavoro, anche se non di pubblico impiego e
prestato con contratto di diritto privato a tempo determinato,
purche' sia reso con vincolo di subordinazione alle dipendenze
dell'ente iscritto alle casse pensioni, sussiste senza ulteriore
possibilita' di dubbio, l'obbligo di iscrizione alle casse stesse;
rimangono pur sempre esclusi i rapporti di lavoro autonomo, gli
incarichi professionali o di consulenza (locatio operis), non
riconducibili a lavoro dipendente (locatio operarum), per i quali,
peraltro, non v'e' obbligo di iscrizione, a carico dell'ente, presso
alcun fondo pensioni". E' appena il caso di precisare che l'obbligo
d'iscrizione alle casse pensioni, disposto dal citato art. 4, comma
2, va affermato anche in presenza di eventuali contrarie disposizioni
che in precedenza abbiano sancito, per particolari categorie di
personale, l'iscrizione a diversi regimi previdenziali.
Infatti, le possibili antinomie tra norme vanno risolte alla
stregua dei criteri positivamente stabiliti, ed esattamente:
criterio cronologico (lex posterior derogat priori): l'art. 15
disp. prel. cod. civ. recita testualmente: "Le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia'
regolata dalla legge anteriore";
criterio della specialita': la legge 274/91 presenta anch'essa
carattere di specialita' e, quindi, puo' legittimamente regolare
situazioni giuridiche gia' assoggettate all'efficacia di precedenti
leggi pure speciali. Insomma, in forza dei due predetti criteri,
l'art. 4, comma 2, della richiamata legge n. 274, prevale su
qualsiasi norma con esso confliggente. Pertanto, anche per i
giornalisti dipendenti da enti iscritti alla Cassa pensioni
dipendenti enti locali, sussiste l'obbligo di iscrizione alla
C.P.D.E.L. stessa, rientrando essi nella previsione normativa del
menzionato art. 4, nonostante il contrario disposto della legge n.
1564/51 che sanciva per il personale de quo l'obbligo di iscrizione
alla I.N.P.G.I.
Tutto cio' premesso, molti enti hanno chiesto di conoscere se
l'iscrizione alla C.P.D.E.L. di cui sopra possa essere mantenuta
anche dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 503/92 che
all'art. 17, comma 3, cosi' dispone: "I dipendenti giornalisti
professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i
dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di
categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto
nazionale giornalistico, sono obbligatoriamenteiscritti presso
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni
Amendola'".
Tale l'esplicito dettato legislativo, va sottolineato,
innanzitutto, che, ai fini dell'applicabilita' della surriportata
disposizione, devono congiuntamente sussistere le seguenti
condizioni:
1) possesso della qualifica di giornalista professionista o
praticante giornalista (e non anche di giornalista pubblista, stante
la mancata previsione in tal senso della norma in esame);
2) iscrizione nell'apposito albo o registro di categoria,
rispettivamente,per i giornalisti professionisti e per i praticanti
giornalisti;
3) regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del
rapporto di lavoro con contratto nazionale giornalistico.
Pertanto, si ritiene opportuno ribadire, che soltanto l'eventuale
contemporanea presenza di tutti i requisiti suillustrati,
comporterebbe l'iscrizione all'I.N.P.G.I.; viceversa, la carenza di
anche uno solo dei predetti requisiti avrebbe come logica conseguenza
il mantenimento, nei confronti degli interessati, del regime
previdenziale C.P.D.E.L. gia' in godimento ovvero il sorgere
dell'obbligo di iscrizione alla cassa medesima, a decorrere dalla
data di assunzione, in caso di instaurazione di nuovi rapporti di
lavoro.
Le amministrazioni con personale iscritto alle casse pensioni degli
istituti di previdenza sono pregate di portare a conoscenza dei loro
dipendenti la presente circolare.
Il direttore generale
ex Direzione generale degli II.PP.
FERRARIS
Il direttore generale dell'I.N.P.D.A.P.
CERILLI