IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto 8 ottobre 1988, n. 454, recante la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea e dai Paesi terzi; Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992 recante il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE ed, in particolare, l'allegato I recante i requisiti minimi del programma annuale dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati alla alimentazione; Vista la propria nota circolare in data 16 aprile 1993, prot. 701/82.66.6/568, indirizzata agli uffici di sanita' marittima, aerea, e di confine terrestre ed agli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e recante istruzioni nel merito dei controlli sanitari su prodotti alimentari di origine vegetale da Stati terzi; Ritenuto di integrare l'allegato I del decreto ministeriale 23 dicembre 1992 al fine di fornire ulteriori indirizzi nel merito dei requisiti minimi del programma annuale dei controlli ufficiali relativi agli accertamenti sui prodotti destinati all'alimentazione al momento dell'importazione da Stati terzi; Decreta: Art. 1. 1. I requisiti minimi del programma annaule dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1992, sono integrati con quelli specificati nell'allegato al presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome forniscono ai laboratori competenti per gli accertamenti analitici appositi indirizzi per assicurare l'effettuazione delle ulteriori analisi previste dal presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA