IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto  8  ottobre  1988,  n.  454, recante la
disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti  e
sugli  avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita' economica
europea e dai Paesi terzi;
  Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992  recante  il  recepimento
della  direttiva  n.  90/642/CEE  ed,  in  particolare,  l'allegato I
recante i  requisiti  minimi  del  programma  annuale  dei  controlli
ufficiali  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze  attive  dei  presidi  sanitari  tollerate  nei
prodotti destinati alla alimentazione;
  Vista  la  propria  nota  circolare  in  data 16 aprile 1993, prot.
701/82.66.6/568, indirizzata agli uffici di sanita' marittima, aerea,
e di confine terrestre ed agli uffici veterinari di confine, porto ed
aeroporto e recante istruzioni nel merito dei controlli  sanitari  su
prodotti alimentari di origine vegetale da Stati terzi;
  Ritenuto  di  integrare  l'allegato  I  del decreto ministeriale 23
dicembre 1992 al fine di fornire ulteriori indirizzi nel  merito  dei
requisiti  minimi  del  programma  annuale  dei  controlli  ufficiali
relativi agli accertamenti sui prodotti  destinati  all'alimentazione
al momento dell'importazione da Stati terzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I requisiti minimi del programma annaule dei controlli ufficiali
intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di
sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione  di  cui  all'allegato  I  al  citato  decreto  del
Ministro della sanita' del  23  dicembre  1992,  sono  integrati  con
quelli specificati nell'allegato al presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome forniscono ai laboratori
competenti per gli  accertamenti  analitici  appositi  indirizzi  per
assicurare  l'effettuazione  delle  ulteriori  analisi  previste  dal
presente decreto.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA