IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,  recante  la disciplina della produzione, del commercio e della
vendita  di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate  alimentari
immagazzinate;
  Visto  il  decreto  di registrazione n. 7478 del 25 maggio 1988 del
presidio  sanitario  "Insegar"  dell'impresa  Shell   Italia,   unico
esistente in Italia, a base del principio attivo fenoxicarb;
  Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 9 maggio 1991, con
la  quale  e' stato disposto "il divieto cautelativo dell'impiego del
presidio  sanitario  "Insegar"   contenente   il   principio   attivo
fenoxicarb  nelle  zone  di  allevamento  del  baco  da  seta e nuove
limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, con  il
quale  e'  stata  disposta la sospensione cautelativa della vendita e
dell'impiego del presidio sanitario "Insegar" in tutto il  territorio
nazionale;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 25 giugno 1993 con
il quale le regioni e le province  autonome  devono  identificare  le
aree  nelle  quali  e'  ritenuto  necessario  l'impiego  del presidio
sanitario denominato "Insegar" gia' registrato al n. 7478 con decreto
ministeriale 25 maggio 1988, alle condizioni prescritte dai commi 2 e
3 del decreto ministeriale 25 giugno 1993;
  Vista la comunicazione in data 5 luglio  1993  all'assessorato  per
l'agricoltura  della  provincia  autonoma di Bolzano, con la quale e'
stato individuato tutto il territorio provinciale quale area  in  cui
puo' essere impiegato il presidio sanitario "Insegar";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E'  approvato  l'allegato  elenco, che costituisce parte integrante
del  presente  decreto,  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  del  decreto
ministeriale 25 giugno 1993.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA