IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990; n. 3 del 4 gennaio 1991; n. 150 del 28 giugno 1991; n. 303 del 28 dicembre 1991; n. 135 del 10 giugno 1992; n. 179 del 31 luglio 1992 e n. 26 del 2 febbraio 1993, con le quali sono state - da ultimo - prorogate fino al 31 luglio 1993, le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale; Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, concernente il recupero dei termini e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale; Considerato che a seguito dell'incontro, avvenuto in data 25 giugno 1993, tra rappresentanti del Governo e delle categorie imprenditoriali, sindacali, professionali e delle camere di commercio delle province della Sicilia orientale e' emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche all'anzidetto decreto interministeriale 31 marzo 1993; Ritenuto che, a seguito delle esigenze emerse nel predetto incontro, occorre stabilire nuovi termini e modalita' per la ripresa della riscossione dei tributi e contributi sospesi nonche' per la presentazione delle dichiarazioni dell'I.V.A.; Decretano: Art. 1. La presentazione delle dichiarazioni dell'I.V.A. sospese per effetto delle ordinanze indicate in premessa e regolate dall'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, nonche' i termini per il pagamento dei tributi disciplinati dal decreto 31 marzo 1993, limitatamente a quelli stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) ed e), e dall'art. 3 sono fissati secondo le seguenti scadenze: a) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla dichiarazione per l'anno 1990, da presentarsi entro il 5 ottobre 1993, deve essere effettuato entro il 5 luglio 1994; quello relativo alla dichiarazione per l'anno 1991, da presentarsi entro il 5 ottobre 1993, deve essere effettuato in quattro rate, di pari importo, da corrispondere entro il 5 gennaio, 5 luglio 1995, 5 gennaio e 5 luglio 1996; quello relativo alla dichiarazione per l'anno 1992, da presentarsi entro il 5 gennaio 1994, deve essere effettuato in quattro rate, di pari importo, da corrispondere entro il 5 gennaio, 5 luglio 1997, il 5 gennaio e 5 luglio 1998. I contribuenti hanno facolta', previa presentazione, entro il 5 novembre 1993, di apposita istanza al competente ufficio I.V.A., di effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze con la corresponsione di interessi nella misura del 9% annuo prevista dall'art. 60, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: l'imposta relativa alla dichiarazione per l'anno 1990 deve essere versata in tre rate alle scadenze del 5 luglio 1994, 5 gennaio e 5 luglio 1995; l'imposta relativa alla dichiarazione per l'anno 1991 in sei rate semestrali a partire dal 5 gennaio 1996; l'imposta relativa alla dichiarazione per l'anno 1992 in sei rate semestrali a partire dal 5 gennaio 1999; b) il versamento delle imposte sui redditi relativo alla dichiarazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990 deve essere effettuato in quattro rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di aprile 1994; quello relativo alla dichiarazione per il primo periodo d'imposta successivo deve essere effettuato in tre rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di aprile 1996; quello relativo alla dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo deve essere effettuato in tre rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 1997. I contribuenti hanno facolta', previa presentazione, entro il 30 novembre 1993, di apposita istanza alla competente intendenza di finanza, di effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze, con la corresponsione degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: le imposte relative alla dichiarazione per il periodo d'imposta in corso al 13 dicembre 1990 in sei rate semestrali a decorrere da aprile 1994; le imposte relative al primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 13 dicembre 1990, in cinque rate semestrali, di pari importo, a partire dal mese di aprile 1997; le imposte relative al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 13 dicembre 1990, in cinque rate semestrali, di pari importo, a partire dal mese di ottobre 1999; c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990 al 31 dicembre 1992 devono essere ripartite in trentuno rate, bimestrali, scadenti ognuna tra il 1 e il 15 di ciascun mese di rata a partire da gennaio 1994, tenendo presente che le ritenute alla fonte operate nel 1990 vanno corrisposte cumulativamente con la prima rata, quelle operate nel 1991 vanno ripartite in quindici rate, di uguale importo, da corrispondere in ciascuno dei mesi di rata da marzo 1994 a luglio 1996 e quelle operate nel 1992 vanno ripartite in quindici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi di rata da settembre 1996 a gennaio 1999. Il sostituto d'imposta ha facolta', previa presentazione, entro il 30 novembre 1993, di apposita istanza alla competente intendenza di finanza, di corrispondere le anzidette ritenute in 48 rate bimestrali, di pari importo, con la corresponsione degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in particolare le ritenute operate nel 1990 vanno corrisposte in due rate bimestrali a partire da gennaio 1994, quelle operate nel 1991 in ventitre rate bimestrali a partire da maggio 1994 e quelle operate nel 1992 in ventitre rate bimestrali a partire da marzo 1998; d) il recupero delle somme gia' iscritte a ruolo alla data del 13 dicembre 1990 e non corrisposte, anche in materia di tributi locali, per effetto delle sospensioni concesse con le ordinanze indicate in premessa deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994 mediante rateazione in venticinque rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il recupero dei tributi riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo e non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in trenta rate bimestrali a decorrere dal mese di gennaio 1994. I contribuenti hanno facolta', previa presentazione, entro il 30 novembre 1993, di apposita istanza alla competente intendenza di finanza, di effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze, con la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: per le somme gia' iscritte a ruolo alla data del 13 dicembre 1990 in quaranta rate a partire dal mese di febbraio 1994 e per i tributi riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo in quarantotto rate bimestrali a partire da gennaio 1994.