IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre  1990,  n.  2063/FPC
del  29  dicembre  1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n.  2198/FPC
del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, n. 2301/FPC  del
29  luglio  1992  e  n.    2316/FPC  del  29 gennaio 1993, pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990;
n. 3 del 4 gennaio 1991; n. 150 del 28 giugno 1991;  n.  303  del  28
dicembre 1991; n. 135 del 10 giugno 1992; n. 179 del 31 luglio 1992 e
n.  26  del  2  febbraio  1993, con le quali sono state - da ultimo -
prorogate fino al 31 luglio 1993, le sospensioni di taluni termini in
favore dei cittadini colpiti dal sisma del  13  dicembre  1990  nella
Sicilia orientale;
  Visto  il decreto interministeriale 31 marzo 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, concernente  il  recupero
dei  termini  e  dei  contributi  sospesi  a seguito del sisma del 13
dicembre 1990 nella Sicilia orientale;
  Considerato che a seguito dell'incontro, avvenuto in data 25 giugno
1993,   tra   rappresentanti   del   Governo   e   delle    categorie
imprenditoriali, sindacali, professionali e delle camere di commercio
delle  province  della  Sicilia  orientale  e'  emersa  l'esigenza di
apportare alcune modifiche all'anzidetto decreto interministeriale 31
marzo 1993;
  Ritenuto  che,  a  seguito  delle  esigenze  emerse  nel   predetto
incontro,  occorre stabilire nuovi termini e modalita' per la ripresa
della riscossione dei tributi e contributi  sospesi  nonche'  per  la
presentazione delle dichiarazioni dell'I.V.A.;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  La   presentazione  delle  dichiarazioni  dell'I.V.A.  sospese  per
effetto   delle   ordinanze   indicate   in   premessa   e   regolate
dall'ordinanza  n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, nonche' i termini per
il pagamento dei tributi disciplinati  dal  decreto  31  marzo  1993,
limitatamente  a  quelli  stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c) ed  e),  e  dall'art.  3  sono  fissati  secondo  le  seguenti
scadenze:
    a)  il  versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla
dichiarazione per l'anno 1990, da  presentarsi  entro  il  5  ottobre
1993,  deve essere effettuato entro il 5 luglio 1994; quello relativo
alla dichiarazione per l'anno 1991, da presentarsi entro il 5 ottobre
1993, deve essere effettuato in quattro rate,  di  pari  importo,  da
corrispondere entro il 5 gennaio, 5 luglio 1995, 5 gennaio e 5 luglio
1996;   quello  relativo  alla  dichiarazione  per  l'anno  1992,  da
presentarsi entro il  5  gennaio  1994,  deve  essere  effettuato  in
quattro rate, di pari importo, da corrispondere entro il 5 gennaio, 5
luglio  1997,  il  5  gennaio  e  5 luglio 1998. I contribuenti hanno
facolta', previa presentazione, entro il 5 novembre 1993, di apposita
istanza  al  competente  ufficio  I.V.A.,  di effettuare i versamenti
entro le seguenti scadenze con la corresponsione di  interessi  nella
misura  del  9% annuo prevista dall'art. 60, comma 3, del decreto del
Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633:  l'imposta
relativa  alla  dichiarazione  per l'anno 1990 deve essere versata in
tre rate alle scadenze del 5 luglio 1994, 5 gennaio e 5 luglio  1995;
l'imposta  relativa  alla  dichiarazione  per l'anno 1991 in sei rate
semestrali a partire dal 5  gennaio  1996;  l'imposta  relativa  alla
dichiarazione  per l'anno 1992 in sei rate semestrali a partire dal 5
gennaio 1999;
    b)  il  versamento  delle  imposte  sui  redditi  relativo   alla
dichiarazione  per  il  periodo  d'imposta  in corso alla data del 13
dicembre 1990 deve essere effettuato in quattro rate  semestrali,  di
pari  importo,  a  decorrere dal mese di aprile 1994; quello relativo
alla dichiarazione per il primo  periodo  d'imposta  successivo  deve
essere  effettuato  in  tre  rate  semestrali,  di  pari  importo,  a
decorrere dal mese di aprile 1996; quello relativo alla dichiarazione
per il secondo periodo d'imposta successivo deve essere effettuato in
tre rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre
1997. I contribuenti hanno facolta', previa presentazione,  entro  il
30  novembre  1993, di apposita istanza alla competente intendenza di
finanza, di effettuare i versamenti entro le seguenti  scadenze,  con
la  corresponsione  degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602:  le  imposte
relative  alla  dichiarazione per il periodo d'imposta in corso al 13
dicembre 1990 in sei rate semestrali a decorrere da aprile  1994;  le
imposte  relative  al  primo periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 13 dicembre 1990, in cinque rate  semestrali,  di
pari  importo, a partire dal mese di aprile 1997; le imposte relative
al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso  alla  data
del  13  dicembre 1990, in cinque rate semestrali, di pari importo, a
partire dal mese di ottobre 1999;
    c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre
1990 al 31 dicembre 1992 devono essere ripartite  in  trentuno  rate,
bimestrali, scadenti ognuna tra il 1› e il 15 di ciascun mese di rata
a  partire  da  gennaio  1994,  tenendo presente che le ritenute alla
fonte operate nel 1990 vanno corrisposte cumulativamente con la prima
rata, quelle operate nel 1991 vanno ripartite in  quindici  rate,  di
uguale  importo,  da  corrispondere  in  ciascuno dei mesi di rata da
marzo 1994 a luglio 1996 e quelle operate nel 1992 vanno ripartite in
quindici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi
di rata da settembre 1996 a gennaio 1999. Il sostituto  d'imposta  ha
facolta',  previa  presentazione,  entro  il  30  novembre  1993,  di
apposita  istanza  alla  competente   intendenza   di   finanza,   di
corrispondere  le  anzidette  ritenute in 48 rate bimestrali, di pari
importo, con la corresponsione degli interessi di cui all'art. 9  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in
particolare  le  ritenute  operate  nel 1990 vanno corrisposte in due
rate bimestrali a partire da gennaio 1994, quelle operate nel 1991 in
ventitre rate bimestrali a partire da maggio 1994  e  quelle  operate
nel 1992 in ventitre rate bimestrali a partire da marzo 1998;
    d) il recupero delle somme gia' iscritte a ruolo alla data del 13
dicembre  1990 e non corrisposte, anche in materia di tributi locali,
per effetto delle sospensioni concesse con le ordinanze  indicate  in
premessa deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994
mediante  rateazione  in  venticinque rate, di pari importo, scadenti
alle date stabilite dall'art. 18 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Il  recupero  dei tributi
riscuotibili con  sistema  diverso  dall'iscrizione  a  ruolo  e  non
disciplinato  dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato
in trenta rate bimestrali a decorrere dal mese  di  gennaio  1994.  I
contribuenti  hanno  facolta',  previa  presentazione,  entro  il  30
novembre 1993, di apposita  istanza  alla  competente  intendenza  di
finanza,  di  effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze, con
la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dall'art.  9
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602: per le somme gia' iscritte a ruolo alla  data  del  13  dicembre
1990  in  quaranta  rate  a partire dal mese di febbraio 1994 e per i
tributi riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a  ruolo  in
quarantotto rate bimestrali a partire da gennaio 1994.