IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale la societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE; Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, il 20 luglio 1993; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che la societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE; Decreta: Art. 1. 1. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l. - Via Ancona, 21 - Roma e' autorizzata al rilascio della certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE per i prodotti di seguito elencati e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: macchine per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico, come segue: torni, fresatrici, piallatrici, presse, presse piegatrici, seghe circolari, seghe alternative, trapani, limatrici, stozzatrici; macchine per la lavorazione del legno come segue: seghe circolari monolama e multilame, seghe a nastro ed a tavola con carrello mobile a carico e scarico manuali, spianatrici ad avanzamento manuale, piallatrici a carico e scarico manuale, macchine combinate, tenonatrici a mandrini multipli e ad avanzamento manuale, seghe a catena portatili; macchine per lavori sotterranei come segue: macchine su rotaia, locomotive di frenatura e relative benne, armatrici semoventi a comando idraulico; alberi cardanici amovibili e relativi dispositivi di protezione. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.