IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993, che attua la
direttiva  n.  90/220/CEE  in   materia   di   emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
  Visto  l'art. 20 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al
Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative
alle prestazioni fornite dal  Ministero  stesso  per  l'effettuazione
delle  ispezioni  e  controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e
per la verifica delle notifiche, nonche' per il  funzionamento  della
commissione interministeriale di coordinamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine alle
notifiche presentate dai soggetti interessati, riportate  nell'elenco
di  cui  all'allegato  I,  che  forma  parte  integrante del presente
decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione  in-
dicate.
  Le  tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo dei
servizi resi nonche' del valore economico delle relative operazioni.
          AVVERTENZA:
            Provvedimento non piu' soggetto al  controllo  preventivo
          da  parte  della  Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.