Agli uffici provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione Agli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione 1. Com'e' noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce che le aziende private, che svolgono attivita' lavorative in piu' province possono essere autorizzate ad assumere in una o piu' province un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre. In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha avuto modo di rilevare che gli uffici provinciali interessati hanno difficolta' ad esercitare un efficace controllo sulle assunzioni effettuate dalle ditte beneficiarie dell'autorizzazione. 2. Quanto sopra rende opportuno, al fine di agevolare l'attivita' dei locali uffici, fornire le direttive qui di seguito riportate. 2.1. Ogni ufficio provinciale del lavoro effettua il controllo sui propri posti di lavoro che, con l'autorizzazione alla compensazione o con la speciale procedura di cui al punto 6 della circicolare n. 101/80, sono stati attribuiti ad una provincia diversa. 2.1.1. A tal fine la ditta interessata deve comunicare, nel momento dell'assunzione, all'UPLMO che ha ceduto il suo posto di lavoro, la provincia nella quale ha effettuato l'assunzione ed il nominato del lavoratore protetto che occupa il posto stesso. Allo stesso UPLMO viene trasmessa anche copia del provvedimento di avviamento da parte dell'UPLMO che lo emette, nel quale viene precisato che l'avviamento avviene a copertura del posto interessato alla compensazione territoriale. 3.1. Il provvediento di decadenza - adottato dallo UPLMO che cede il posto - viene trasmesso oltre che alla ditta, anche allo scrivente Ministero e agli altri UPLMO interessati. Il Ministro: GIUGNI