IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  6, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
che demanda allo Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti  la
produzione,  la  registrazione,  la  ricerca,  la sperimentazione, il
commercio e  l'informazione  concernenti  i  presidi  sanitari  ed  i
presidi medico-chirurgici;
  Visto l'art. 6, lettera i), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a
norma   del   quale  sono  di  competenza  dello  Stato  le  funzioni
amministrative  concernenti  la  produzione,  la  registrazione,   il
commercio  e  l'impiego  delle  forme  di  energia capaci di alterare
l'equilibrio biologico;
  Visto il proprio decreto in data 29 novembre  1985  concernente  la
disciplina   dell'autorizzazione   ed  uso  delle  apparecchiature  a
risonanza  magnetica  (R.M.)  sul  territorio   nazionale   (Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985);
 Visto   il  proprio  decreto  in  data  2  agosto  1991  concernente
l'autorizzazionealla  installazione   ed   uso   di   apparecchiature
diagnostiche   a  risonanza  magnetica  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1991);
  Ritenuto,   in   relazione   alle    sperimentazioni    effettuate,
all'evoluzione   delle   tecnologie   ed   alle   nuove  acquisizioni
scientifiche, di  aggiornare  la  disciplina  di  cui  ai  richiamati
decreti ministeriali del 1985 e del 1991;
  Ritenuto,  in  particolare,  di  prevedere  per  le apparecchiature
classificate  di  gruppo   A   la   sola   autorizzazione   regionale
all'installazione;di    escludere   dal   regime   autorizzativo   le
apparecchiature settoriali con valore di campo statico  di  induzione
magnetica   non   superiore   a  0,5  Tesla  e  di  integrare  alcune
prescrizioni contenute negli allegati tecnici al decreto ministeriale
2 agosto 1991;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale
  1. Le  apparecchiature  diagnostiche  a  risonanza  magnetica,  con
valori  di  campo  statico  di  induzione magnetica non superiori a 2
Tesla, sono soggette ad  autorizzazione  all'installazione  da  parte
della regione o della provincia autonoma.
  2.  L'autorizzazione  e'  data previa verifica della compatibilita'
dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o
provinciale.
  3. La domanda di  autorizzazione  alla  installazione  deve  essere
presentata   alla   competente   autorita'   sanitaria   regionale  o
provinciale, con le modalita' di cui  al  comma  1  dell'art.  5  del
decreto ministeriale 2 agosto 1991.