IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963  n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  ottobre  1979
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini "Montefalco" ed e' stato approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal
parere della commissione vitivinicola della regione Umbria;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  dei  vini
"Montefalco"   formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 27 novembre 1992;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengono  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini  "Montefalco",  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, e' sostituito per intero
dal  testo  annesso  al  presente  decreto  che entra in vigore il 1›
settembre 1993.