IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione del Consiglio n. 93/358/CEE del 26 maggio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE per quanto riguarda il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L., e miscugli contenenti Pinus L. originario del Canada; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 l'importazione del legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originario del Canada, potra' essere concessa solo a quelle partite spedite entro il 10 luglio 1993. Dette partite di legname dovranno raggiungere i punti di entrata previsti dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato entro il 15 agosto 1993.