IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
1993;
  Visto il  decreto  ministeriale  18  giugno  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  57  alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione del Consiglio n. 93/358/CEE del 26 maggio 1993
che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate  disposizioni
della  direttiva  n.  77/93/CEE  per  quanto  riguarda  il legname di
conifere (Coniferales),  ad  eccezione  di  Thuja  L.,  Pinus  L.,  e
miscugli contenenti Pinus L. originario del Canada;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993
l'importazione del legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di
Thuja  L.,  Pinus  L.  e miscugli contenenti Pinus L., originario del
Canada, potra' essere concessa solo a quelle partite spedite entro il
10 luglio 1993.
  Dette partite di legname dovranno raggiungere i  punti  di  entrata
previsti dal decreto ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato entro il
15 agosto 1993.