Come e' noto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conferisce ai prefetti, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione e di tutela della salute, la possibilita', conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse, nel territorio di propria competenza. L'art. 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo estende tale potere ai sindaci dei comuni, limitatamente ai centri abitati. Inoltre i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale, tesi a salvaguardare la salute e l'incolumita' pubblica, possono essere emessi dai sindaci dei comuni, anche ai sensi di altre disposizioni legislative, purche' conformi alle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del sopracitato decreto legislativo. In via generale, tutti i detti provvedimenti dovranno essere organicamente inseriti nei piani urbani del traffico limitatamente ai comuni tenuti alla loro adozione, ed in ogni caso, nei piani della viabilita' extraurbana previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ad ogni buon fine, ed in attesa dell'adozione dei suddetti piani, considerata l'esigenza di dare indicazioni univoche circa i criteri di adozione dei suddetti provvedimenti, si forniscono le seguenti direttive che si riferiscono in modo specifico alle limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti. I prefetti ed i sindaci, prima di procedere all'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno attentamente valutare i riflessi che tali provvedimenti avranno nell'organizzazione della circolazione stradale su tutto il territorio di competenza e sui territori limitrofi nonche' sulle attivita' economiche che si svolgono sia in ambito locale sia in un piu' ampio contesto territoriale. Le soluzioni dovranno pertanto essere concordate con le amministrazioni locali competenti, sentite anche le associazioni di categorie interessate. Dovra' inoltre essere valutata la possibilita' di assumere provvedimenti di tipo diverso che possano ugualmente tutelare la sicurezza e la salute pubblica, quali barriere parapedonali, limitazioni di velocita', intensificazione della vigilanza, siepi e barriere antirumore, etc. Ogni provvedimento dovra' indicare uno o piu' percorsi alternativi. Detti percorsi dovranno essere individuati in modo che almeno uno non renda obbligatorio l'utilizzo di tratti autostradali a pedaggio. Si rileva la necessita' che siano assunti con ordinanza sindacale unicamente quei provvedimenti che hanno motivazione e trovano piena soluzione unicamente nell'ambito del centro abitato. Circa i criteri di individuazione dei veicoli "mezzi pesanti" da sottoporre ai provvedimenti di limitazione, si ritiene corretto individuare gli stessi negli autoveicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, in quanto gli autoveicoli di massa inferiore sono di norma utilizzati per esigenze di distribuzione o di trasporto in ambito locale. I provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno altresi' prevedere l'esclusione degli autoveicoli che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio ove si applicano le limitazioni. Dovranno altresi' essere previste deroghe per gli autoveicoli: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti; b) militari, per comprovate necessita' di servizio e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio. I provvedimenti di limitazione non possono di norma essere estesi ai trasporti eccezionali, con esclusione dei "mezzi d'opera", in quanto gli stessi sono gia' soggetti ad autorizzazione da parte dell'ANAS o delle regioni le quali, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, assegnano all'autoveicolo un percorso fisso, valutando le condizioni di percorribilita' e di sicurezza dello stesso. Poiche' il trasporto eccezionale non puo' seguire itinerari diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, l'apposizione, in ambito locale, di limitazioni della circolazione costituirebbe di fatto un blocco del trasporto con ulteriori intralci alla circolazione. Nel caso in cui si rendesse necessario estendere le limitazioni alla circolazione ai veicoli e trasporti eccezionali i relativi provvedimenti dovranno essere comunicati con congruo anticipo ai competenti uffici dell'ANAS e della regione affinche' gli stessi ne tengano conto al momento del rilascio delle autorizzazioni. Prima dell'entrata in vigore del provvedimento dovra' essere posta in opera la necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi. Tale operazione sara' eseguita a cura e spesa dell'ente proprietario della strada ove sono collocati i segnali, su richiesta dell'amministrazione che emana il provvedimento di limitazione. La stessa amministrazione e' tenuta a verificare l'effettiva apposizione della segnaletica, prima di rendere operativo il provvedimento. Comunicazione del provvedimento dovra' essere inviata, oltre che alle amministrazioni interessate ed agli organi di polizia stradale, alle associazioni regionali della categoria degli autotrasportatori, al C.C.I.S.S., Centro di coordinamento informazione e sicurezza stradale, ed agli organi di informazione locale. Con la presente circolare, infine, in relazione alla disposizione dell'art. 158, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che vieta nei centri abitati la sosta dei rimorchi, quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione, si invitano i sindaci dei comuni a prevedere, lungo le strade di accesso dei centri abitati, apposite aree o spazi destinati alla sosta dei rimorchi. Tali aree o spazi dovranno essere contraddistinti da apposita segnaletica. Il Ministro: MERLONI