IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile al 31 dicembre 1993;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto, ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1992,  n.  142,
convertito  con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che
destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo
1987, n. 120;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987,  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Viste  le  ordinanze  n.  498/FPC/ZA  del  27  febbraio  1985,   n.
987/FPC/ZA  del  20 maggio 1987 e n. 2086/FPC/ZA del 4 febbraio 1991,
rispettivamente pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  28
febbraio  1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991,
che,  fra  l'altro,  stabiliscono  i  compensi  da  corrispondere  ai
soggetti  incaricati  delle  funzioni  di direttore lavori, ingegnere
capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore;
  Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile  1992, concernente misure
dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei  progetti  per
l'esecuzione  di  opere con onere a carico del fondo della protezione
civile;
  Vista la nota n. 2265/SPC del 22 giugno 1993 della giunta regionale
d'Abruzzo - servizio per la protezione  civile  con  la  quale  viene
richiesto  l'intervento  del Dipartimento della protezione civile per
finanziare i lavori  di  consolidamento  del  condotto  crollato  nel
centro   storico   del  comune  di  Montorio  al  Vomano,  stante  la
indisponibilita' di fondi sia della regione che del comune;
  Vista la nota dell'8 luglio 1993 del comune di Montorio  al  Vomano
con  la  quale  viene  segnalato il grave dissesto verificatosi il 15
giugno 1993 in pieno centro  storico  consistente  nel  crollo  della
galleria  che copre il "Fosso della Conserva" che pregiudica anche la
stabilita' dei fabbricati limitrofi, e nel contempo  viene  richiesto
un  contributo  di  L. 898.645.000 per il consolidamento e ripristino
dell'area interessata;
  Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 28  giugno  1993  dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
uno  stato  di  pericolo incombente per la pubblica incolumita' nella
zona del centro storico del comune di Montorio per  il  crollo  della
volta  della  galleria  del Fosso della Conserva che lambisce diversi
fabbricati e la chiesa di S. Rocco;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi  disponibili  per  tali
esigenze;
  Ravvisata,  peraltro,  la  necessita'  di eseguire gli interventi a
salvaguardia della pubblica  incolumita'  mediante  la  realizzazione
delle   opere   previste  dal  comune  di  Montorio  valutate  in  L.
800.000.000;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986,  n.  730,  concernente
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme procedurali di cui alla legge 1› marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnato al comune di
Montorio al Vomano un contributo di L. 800.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
di cui alla legge 3 luglio 1991, n. 195, art. 6, comma 2.