IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
               I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO E
                DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993,  concernente  modalita'
per   il   versamento   della   quota  fissa  individuale  annua  per
l'assistenza medica di base;
  Considerata la necessita' di interpretare la disciplina di  cui  al
richiamato decreto interministeriale per quanto riguarda l'obbligo di
pagamento della quota fissa individuale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  3  dell'art.  1 del decreto interministeriale del 25
giugno 1993 indicato in premessa e' cosi' sostituito:
  "Ai fini del versamento della quota fissa individuale annua di  cui
ai  commi  2  e 3 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438,  si  tiene  conto  del  reddito complessivo del nucleo familiare
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e  della  composizione
del nucleo stesso alla data di effettuazione del versamento".