IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   l'istanza   presentata   dall'amministratore  straordinario
dell'unita' sanitaria locale n. 4 Albenganese di Albenga (Savona)  in
data   30   aprile   1992   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'espletamento delle  attivita'  di  cornea  da  cadavere  a  scopo
terapeutico presso l'ospedale di Albenga;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  28  dicembre  1992,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 25 marzo 1993;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale di Albenga, e' autorizzato al  trapianto  di  cornea  da
cadavere   a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o  importata
gratuitamente dall'estero.