IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia- Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Lazio, Valle d'Aosta, Calabria e Marche, nonche' gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1993, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria ha precisato che l'aumento del titolo alcolometrico dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. ottenuti nel proprio territorio deve essere limitato ad un grado; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1993-94 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province indicate nelle premesse. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati. 3. Nella regione Liguria l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia e' consentito solamente per i vini da tavola e per i V.Q.P.R.D. e puo' essere effettuato entro il limite massimo di un grado. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro: DIANA