IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del conto consuntivo, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministero dell'interno; Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al conto consuntivo 1992; Ritenuta la necessita' di avviare un sistema automatizzato di certificazione, che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al conto consuntivo anno 1992; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta Art. 1. Sono approvati agli allegati certificati, che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1992. I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a compilare il certificato ed a trasmetterlo, in originale e tre copie autenticate, non oltre il 31 ottobre 1993, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni e le comunita' montane di quella regione ed al commissariamento del Governo competente per i comuni e le comunita' montane delle province di Trento e Bolzano. Le prefetture e gli altri uffici sopracitati invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed una all'I.S.T.A.T. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia del certificato alla regione e unaltra al comitato regionale di controllo.