IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DICONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare); Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi; Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1993, recante la sospensione delle disposizioni relative alle attivita' di pesca professionale nella zona C di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi; Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1993, recante la proroga della sospensione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 sopra citato; Considerato che non si e' ancora pervenuti alla costituzione della commissione di riserva prevista nel citato decreto del 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva marina delle Isole Egadi; Considerato inoltre che, alla data attuale, non e' stato pertanto ancora possibile provvedere alla formulazione ed all'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 8 del predetto decreto istitutivo del 27 dicembre 1991 e che, quindi, non e' possibile dare piena attuazione alle previsioni dello stesso decreto istitutivo, in particolare per quanto riguarda le concessioni delle autorizzazioni per i diversi tipi di attivita' consentite; Considerato che la commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha svolto una indagine conoscitiva relativa alla situazione della riserva marina Isole Egadi, a conclusione della quale ha approvato una proposta relativa all'istituzione di un parco terrestre e marino ed all'adozione da parte del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'istituzione del suddetto parco, di una specifica normativa di tutela; Visto il parere espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette nella seduta del 24 giugno 1993, relativo alle modifiche da apportare alle misure di salvaguardia della riserva marina Isole Egadi; Vista la nota in data 30 giugno 1993, n. 1013/15, del presidente della commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, relativa alla definizione della zonizzazione interna della riserva marina; Vista altresi' la nota in data 26 ottobre 1992, n. 9264289, del Ministero della marina mercantile - Ispettorato centrale per la difesa del mare, con cui e stato chiesto di effettuare degli adeguamenti alla perimetrazione della riserva in quanto e' stata ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alla perimetrazione della zona B, situata nell'isola di Marettimo per consentire di migliorare tecnicamente le modalita' di posizionamento, ancoraggio e tenuta dei segnalamenti marittimi necessari; Viste le risultanze dell'incontro in data 21 luglio 1993 tra i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e del Ministero della marina mercantile ed inerente le proposte di modifica della zonazione della riserva; Visto il parere in data 22 luglio 1993 dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, riguardante le modifiche della proposta di zonazione della riserva medesima; Vista la nota in data 22 luglio 1993, n. 905, della Federazione nazionale delle imprese di pesca; Ritenuto di accogliere le richieste contenute nella predetta nota e relative al regime delle autorizzazioni; Ritenuto peraltro di non poter per il momento accogliere la proposta di consentire la pesca a strascico nella zona C di riserva parziale, sia pure in periodi limitati; Ritenuto necessario, sulla base degli atti e della documentazione sopra richiamata, procedere, nelle more dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva, ad una modifica delle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi; Decreta: Art. 1. In attesa dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi, di cui all'art. 8 del decreto 27 dicembre 1991, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto istitutivo medesimo sono sospese e sostituite con le disposizioni di cui al successivo art. 2.