IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Visti  i  decreti  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 24
novembre 1964 e 16 settembre 1977, concernenti le caratteristiche del
formaggio "Toma";
  Vista la domanda presentata  dalla  Associazione  produttori  latte
piemontese,  tendente  ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della citata
legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento  della  denominazione
di origine del formaggio "Toma piemontese";
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  il  parere  favorevole  del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito  ai
sensi  dell'art.  4  della  richiamata legge n. 125, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1992;
  Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso il  predetto  parere
del   Comitato   tutela   formaggi,   con   particolare  riguardo  al
disciplinare di produzione e alla zona geografica interessata;
  Considerato  che   tale   formaggio   e'   un   prodotto   le   cui
caratteristiche     organolettiche     e    merceologiche    derivano
prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali
di preparazione esistenti nella zona di produzione;
  Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la  domanda  intesa  ad
ottenere  il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto
rispondente  alle  caratteristiche  e  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia;
  Viste  le  risultanze della apposita conferenza dei servizi indetta
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine "Toma piemontese" al
formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i
requisiti indicati agli articoli 3 e 4.