IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato di protezione civile; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare il comma 3 dell'articolo 4 che attribuisce, tra l'altro al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il potere di impartire indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato, l'articolo 8, comma 3, lettera d), che prevede, in seno al Consiglio nazionale della protezione civile, rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato e l'articolo 11, comma 1, lettera i) che include le organizzazioni di volontariato nelle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile; Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che dispone la proroga del fondo per la protezione civile, quale gestione fuori bilancio, fino al 31 dicembre 1993; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, con il quale sono stati prorogati fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1993, gli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui al sopra citato articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 3 novembre 1992, che chiama a far parte del Comitato operativo della protezione civile il presidente del Comitato di volontariato di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1993, che nomina tra i componenti del Consiglio nazionale della protezione civile il presidente del Comitato di volontariato di protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblia in data 6 maggio 1993 con il quale l'on.le Vito Riggio, deputato al Parlamento, e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1993 con il quale al predetto Sottosegretario di Stato e' stata conferita la delega ad esercitare le funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di protezione civile individuate dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, recante la nuova disciplina del comitato di volontariato di protezione civile, gia' istituito con ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984; Visto il decreto del 19 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1989, recante la composizione del comitato di volontariato di protezione civile, integrato con il decreto n. 1/035/9 vol. del 21 febbraio 1990; Visto il decreto n. 2/035/9 vol. del 13 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989, che ha formalizzato la nomina del presidente e dei due vicepresidenti del Comitato di protezione civile; Visto il proprio decreto del 25 maggio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993 con il quale e' stata stanziata la somma di L. 20.000.000 sul fondo per la Protezione civile relativamente all'anno 1993 per la prosecuzione dell'attivita' del Comitato di volontariato di protezione civile; Considerato che nel corso della riunione del Comitato di volontariato di protezione civile tenutasi in data 2 giugno 1993 e' emersa l'opportunita' di ridefinire le funzioni e la organizzazione del Comitato in armonia con la sopracitata normativa organica di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerato che il presidente ed i due vicepresidenti eletti a maggioranza semplice dei presenti nella riunione del 14 settembre 1989 hanno esaurito il loro mandato di durata triennale; Considerato inoltre che numerosi componenti non partecipano piu' alle riunioni in quanto dimissionari; Ritenuto che, alla stregua del ruolo assegnato ai sensi della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, al volontariato di protezione civile permanga, rafforzata, l'esigenza di un organo consultivo particolarmente qualificato in materia; Ravvisata l'opportunita' di riorganizzare, per le predette finalizzazioni, il Comitato di volontariato di protezione civile per consentire una piu' efficace ed incisiva collaborazione dello stesso a supporto delle funzioni demandate al Dipartimento della protezione civile nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile; Ritenuto altresi' che, allo scopo di assicurare in modo piu' ampio e stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, il Comitato di volontariato si avvalga, per l'espletamento delle attivita' ad esso attribuite della collaborazione di funzionari del servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile; Viste le designazioni da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile maggiormente rappresentative a livello nazionale; Ritenuta pertanto l'opportunita' di dare esecuzione alle richiamate disposizioni; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Il Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito e disciplinato con le ordinanze citate nelle premesse e' riorganizzato come segue. 2. Il Comitato nazionale e' composto da rappresentanti in numero non superiore a venti, delle organizzazioni nazionali, presenti in almeno sei regioni, maggiormente rappresentative nei vari settori d'intervento e nei cui statuti sia prevista l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura e la gratuita' delle prestazioni. 3. Possono altresi' far parte del Comitato esperti che abbiano provata esperienza nel campo del volontariato, individuati anche tra le strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e tra i rappresentanti di centri studi specializzati nelle problematiche della protezione civile. 4. Il presidente del Comitato e' nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri fra i componenti del Comitato stesso, sentito il parere del Comitato, e partecipa, quale rappresentante delle organizzazioni di volontariato alle riunioni del Comitato operativo della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 e del Consiglio nazionale della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1993.