IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'articolo 11 del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  24 luglio 1984, n. 363,
recante interventi in favore del volontariato di protezione civile;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare il comma  3
dell'articolo  4  che  attribuisce,  tra  l'altro  al  Presidente del
Consiglio dei  Ministri  o,  per  sua  delega,  al  Ministro  per  il
coordinamento   della   protezione  civile  il  potere  di  impartire
indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione  del
volontariato, l'articolo 8, comma 3, lettera d), che prevede, in seno
al  Consiglio nazionale della protezione civile, rappresentanti della
Croce  rossa  italiana  e  delle  associazioni  di   volontariato   e
l'articolo  11,  comma 1, lettera i) che include le organizzazioni di
volontariato  nelle  strutture  operative  nazionali   del   Servizio
nazionale della protezione civile;
  Visto  l'articolo  39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che
dispone la proroga del fondo per la protezione civile, quale gestione
fuori bilancio, fino al 31 dicembre 1993;
  Visto l'articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, con il
quale sono stati prorogati fino  alla  emanazione  dei  provvedimenti
previsti  dall'articolo  18  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e,
comunque entro e non oltre il 31 dicembre  1993,  gli  interventi  in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui
al sopra citato articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
ottobre 1992, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  3
novembre  1992,  che  chiama a far parte del Comitato operativo della
protezione civile il  presidente  del  Comitato  di  volontariato  di
protezione civile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile
1993,  che  nomina  tra  i  componenti  del Consiglio nazionale della
protezione civile il  presidente  del  Comitato  di  volontariato  di
protezione civile;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblia in data 6 maggio
1993 con il quale l'on.le Vito Riggio,  deputato  al  Parlamento,  e'
stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 13 maggio 1993 con il quale al
predetto Sottosegretario di Stato e' stata  conferita  la  delega  ad
esercitare  le  funzioni  di  promozione  e  di  coordinamento  delle
attivita' di protezione civile individuate dall'art. 3 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  per   il   coordinamento   della
protezione  civile  n.  1676/FPC  del 30 marzo 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile  1989,  recante  la  nuova
disciplina  del  comitato  di volontariato di protezione civile, gia'
istituito con ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984;
  Visto  il  decreto  del  19  agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1989, recante  la  composizione  del
comitato  di  volontariato  di  protezione  civile,  integrato con il
decreto n. 1/035/9 vol. del 21 febbraio 1990;
  Visto il decreto n. 2/035/9 vol. del 13  ottobre  1989,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  21  novembre  1989,  che ha
formalizzato la nomina del presidente e dei  due  vicepresidenti  del
Comitato di protezione civile;
  Visto  il  proprio  decreto  del  25  maggio  1993 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993 con il  quale  e'  stata
stanziata  la  somma  di  L.  20.000.000  sul fondo per la Protezione
civile relativamente all'anno 1993 per la prosecuzione dell'attivita'
del Comitato di volontariato di protezione civile;
  Considerato  che  nel  corso  della  riunione   del   Comitato   di
volontariato  di  protezione civile tenutasi in data 2 giugno 1993 e'
emersa l'opportunita' di ridefinire le funzioni e  la  organizzazione
del  Comitato  in  armonia  con  la sopracitata normativa organica di
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato che il presidente ed  i  due  vicepresidenti  eletti  a
maggioranza  semplice  dei  presenti  nella riunione del 14 settembre
1989 hanno esaurito il loro mandato di durata triennale;
  Considerato inoltre che numerosi componenti  non  partecipano  piu'
alle riunioni in quanto dimissionari;
  Ritenuto  che,  alla  stregua  del  ruolo  assegnato ai sensi della
sopracitata legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al  volontariato  di
protezione  civile  permanga,  rafforzata,  l'esigenza  di  un organo
consultivo particolarmente qualificato in materia;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  riorganizzare,   per   le   predette
finalizzazioni,  il Comitato di volontariato di protezione civile per
consentire una piu' efficace ed incisiva collaborazione dello  stesso
a  supporto delle funzioni demandate al Dipartimento della protezione
civile nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile;
  Ritenuto altresi' che, allo scopo di assicurare in modo piu'  ampio
e  stabile il raccordo con la struttura del Dipartimento, il Comitato
di volontariato si avvalga, per  l'espletamento  delle  attivita'  ad
esso  attribuite  della  collaborazione  di  funzionari  del servizio
volontariato del Dipartimento della protezione civile;
  Viste le designazioni da parte delle organizzazioni di volontariato
di  protezione  civile   maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di dare esecuzione alle richiamate
disposizioni;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  Comitato  nazionale  di  volontariato di protezione civile,
istituito e disciplinato con le ordinanze citate  nelle  premesse  e'
riorganizzato come segue.
  2.  Il  Comitato  nazionale e' composto da rappresentanti in numero
non superiore a venti, delle organizzazioni  nazionali,  presenti  in
almeno  sei  regioni,  maggiormente  rappresentative nei vari settori
d'intervento e nei cui statuti sia  prevista  l'assenza  di  fini  di
lucro,  la  democraticita'  della  struttura  e  la  gratuita'  delle
prestazioni.
  3.  Possono  altresi'  far  parte  del Comitato esperti che abbiano
provata esperienza nel campo del volontariato, individuati anche  tra
le strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  e tra i rappresentanti di centri studi specializzati
nelle problematiche della protezione civile.
  4. Il presidente del Comitato e'  nominato  con  provvedimento  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri fra i componenti del Comitato
stesso,  sentito  il  parere  del  Comitato,   e   partecipa,   quale
rappresentante delle organizzazioni di volontariato alle riunioni del
Comitato  operativo  della  protezione  civile  di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 e del Consiglio
nazionale della protezione civile di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 16
aprile 1993.