IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al 27 febbraio 1993 nella provincia di Cosenza; eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 27 febbraio 1993 nella provincia di Reggio di Calabria; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Cosenza: eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993, dal 20 febbraio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), nel territorio dei comuni di Acri, Alessandria del Carretto, Bocchigliero, Campana, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Castello, Longobucco, Morano Calabro, Mormanno, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana; eccesso di neve dal 27 dicembre 1992 al 4 gennaio 1993, dal 20 febbraio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Acri, Alessandria del Carretto, Bocchigliero, Campana, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Castello, Longobucco, Morano Calabro, Mormanno, Paludi, Pietrapaola, Plataci, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Terranova da Sibari. Reggio di Calabria: eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 27 febbraio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Anoia, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Carida', San Roberto, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 1993 Il Ministro: DIANA