IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Viste le richieste di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati verificatisi nella provincia di Foggia, per l'applicazione delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 1 gennaio 1992 al 31 maggio 1992; grandinate del 25 giugno 1992; grandinate dal 28 giugno 1992 al 29 giugno 1992; grandinate dal 29 giugno 1992 al 7 luglio 1992; grandinate del 2 luglio 1992; Visto l'art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, che ha sospeso per i provvedimenti di competenza della regione Puglia, limitatamente al periodo 30 maggio-15 settembre 1992, il termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi di seguito indicati, per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli della provincia di Foggia, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: siccita' dal 1 gennaio 1992 al 31 maggio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio de' Sauri, Foggia, Manfredonia, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sant'Agata di Puglia; grandinate del 25 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Pricena, Lesina, Poggio Imperiale; grandinate del 28 giugno 1992, del 29 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Cerignola, San Paolo di Civitate, San Severo, Torremaggiore; grandinate del 26 giugno 1992, del 2 luglio 1992, del 7 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis; grandinate del 2 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), nel territorio dei comuni di Foggia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 1993 Il Ministro: DIANA