IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale:
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   l'individuazione   dei   territori   danneggiati   e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Viste  le  richieste  di  declaratoria  della  regione Puglia degli
eventi calamitosi di seguito indicati verificatisi nella provincia di
Foggia,  per  l'applicazione   delle   provvidenze   del   Fondo   di
solidarieta' nazionale:
   siccita' dal 1› gennaio 1992 al 31 maggio 1992;
   grandinate del 25 giugno 1992;
   grandinate dal 28 giugno 1992 al 29 giugno 1992;
   grandinate dal 29 giugno 1992 al 7 luglio 1992;
   grandinate del 2 luglio 1992;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, che ha
sospeso per i  provvedimenti  di  competenza  della  regione  Puglia,
limitatamente  al  periodo  30  maggio-15  settembre 1992, il termine
perentorio previsto dall'art. 2, comma 1,  della  legge  14  febbraio
1992, n. 185;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   di   seguito   indicati,  per  effetto  dei  danni  alle
produzioni, nei sottoelencati territori agricoli della  provincia  di
Foggia,   in   cui   possono   trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   siccita' dal 1› gennaio 1992 al 31 maggio 1992  -  provvidenze  di
cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  b), c), d), nel territorio dei
comuni di Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio de'  Sauri,  Foggia,
Manfredonia,  Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sant'Agata di Puglia;
  grandinate del 25 giugno 1992 -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere  b), c), d), nel territorio dei comuni di Pricena,
Lesina, Poggio Imperiale;
   grandinate del 28 giugno 1992, del 29 giugno 1992 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni   di   Cerignola,   San   Paolo   di   Civitate,  San  Severo,
Torremaggiore;
   grandinate  del  26  giugno  1992, del 2 luglio 1992, del 7 luglio
1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere  b),  c),  d),
nel territorio dei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis;
   grandinate  del  2  luglio  1992  - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b) e c), nel territorio dei comuni di Foggia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA