IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e succes- sive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica"; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1993, n. 59; Visto in particolare l'art. 9 della citata legge il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provveda alla determinazione della misura dei diritti speciali di prelievo e delle modalita' di versamento all'erario; Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione dei diritti speciali di prelievo dovuti dai soggetti interessati alle operazioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, ed effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso; Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura degli importi dei citati diritti speciali e di rinviare ad un successivo decreto la determinazione delle modalita' di versamento degli stessi; Considerato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, l'importo dei diritti speciali di prelievo deve essere determinato in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme, nonche' la copertura della spesa annua di lire 240 milioni necessaria al versamento del contributo annuale al Segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington; Ritenuto che l'importo dei singoli diritti speciali di prelievo, determinato con il presente decreto, e' congruo ai fini della copertura delle spese sopra citate; Decreta: Art. 1. 1. I diritti speciali dovuti ai sensi dell'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, sono determinati nella misura seguente: a) richiesta della licenza o del certificato di importazione, della licenza di esportazione, del certificato di riesportazione e del certificato CITES previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983.................... L. 20.000 b) presentazione delle denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150................................................ " 15.000 c) presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150................................................. L. 50.000 d) richiesta di autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.................... " 100.000 e) richiesta di dichiarazione di idoneita' per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150........... " 100.000 f) richiesta del certificato di conformita' per nascite o riproduzioni in cattivita' previsto dall'art. 8- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150.... " 15.000 g) presentazione della denuncia di scorte di pelli prevista dall'art. 8- ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150.................................. " 15.000 h) richiesta di marcaggio delle singole pelli previsto dall'art. 8- ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150................................................... " 500 i) richiesta di marcaggio dei singoli esemplari previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150................................. " 10.000