IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la  "Disciplina
dei  reati  relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione,  firmata  a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e succes-
sive modificazioni, nonche' norme per  la  commercializzazione  e  la
detenzione  di  esemplari  vivi  di  mammiferi  e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica";
  Visto il decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.  2,  concernente  le
"Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 7 febbraio 1992, n. 150, in
materia di commercio e detenzione  di  esemplari  di  fauna  e  flora
minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, nella legge
13 marzo 1993, n. 59;
  Visto  in  particolare l'art. 9 della citata legge il quale prevede
che, con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
si provveda alla determinazione della misura dei diritti speciali  di
prelievo e delle modalita' di versamento all'erario;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  regolamentazione dei diritti
speciali di prelievo dovuti dai soggetti interessati alle  operazioni
previste  dall'art.  9  del  decreto-legge  12 gennaio 1993, n. 2, ed
effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;
  Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura degli
importi dei citati diritti speciali e di rinviare  ad  un  successivo
decreto la determinazione delle modalita' di versamento degli stessi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  9, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, l'importo dei  diritti  speciali
di  prelievo  deve  essere  determinato  in  modo  da  assicurare  la
integrale copertura delle  spese  derivanti  agli  organi  competenti
dall'applicazione  delle  relative  norme, nonche' la copertura della
spesa  annua  di  lire  240  milioni  necessaria  al  versamento  del
contributo   annuale  al  Segretariato  CITES  in  adempimento  della
convenzione di Washington;
  Ritenuto che l'importo dei singoli diritti  speciali  di  prelievo,
determinato  con  il  presente  decreto,  e'  congruo  ai  fini della
copertura delle spese sopra citate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I diritti speciali dovuti ai sensi dell'art.  8-quinquies  della
legge  7  febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
marzo 1993, n. 59, sono determinati nella misura seguente:
    a) richiesta della licenza o del certificato
di importazione, della licenza di esportazione,
del certificato di riesportazione e del certificato
CITES previsti dal decreto del Ministro del commercio
con l'estero del 31 dicembre 1983....................    L.    20.000
    b) presentazione delle denunce di detenzione di
esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5,
comma 1, e 5-bis, comma 4, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150................................................    "    15.000
    c) presentazione della domanda di iscrizione nel
registro delle istituzioni scientifiche prevista
dall'art. 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150.................................................   L.   50.000
    d) richiesta di autorizzazione alla detenzione
degli esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150....................   "   100.000
    e) richiesta di dichiarazione di idoneita' per
giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre
faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6,
comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150...........   "   100.000
    f) richiesta del certificato di conformita' per
nascite o riproduzioni in cattivita' previsto
dall'art. 8- bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150....  "    15.000
    g) presentazione della denuncia di scorte di
pelli prevista dall'art. 8- ter della legge
7 febbraio 1992, n. 150.................................. "    15.000
    h) richiesta di marcaggio delle singole pelli
previsto dall'art. 8- ter della legge 7 febbraio 1992,
n. 150................................................... "       500
    i) richiesta di marcaggio dei singoli esemplari
previsto dall'art. 5, comma 5, della legge
7 febbraio 1992, n. 150.................................  "    10.000