IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Valcalepio" ed e' stato approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  sopra  citato,  corredata dal parere del
comitato vitivinicolo della regione Lombardia;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  dei  vini
"Valcalepio"   formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1993;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini "Valcalepio" approvato con
il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3  agosto  1976   e'
sostituito  per  intero  con il testo annesso al presente decreto che
entra in vigore il 1› settembre 1993.