IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Parrina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina". Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Parrina" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Parrina", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1971 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.