IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Latisana del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1987 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione sopracitato e la rettifica allo stesso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione e del disciplinare di produzione sopra citati corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Friuli-Venezia Giulia; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Friuli" Latisana formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Latisana del Friuli" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 e' sostituita dalla denominazione di origine controllata "Friuli" Latisana. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Latisana del Friuli", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1987 cosi' come rettificato dalla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.