IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione,  approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24  marzo  1990,  n.  58,  concernente  la
soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali lavoratori
portuali e interventi in favore dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del 18 febbraio 1993, n. 36, reiterato da
ultimo con decreto-legge 21  giugno  1993,  n.  197,  concernente  la
proroga  del  beneficio  del  trattamento  massimo  straordinario  di
integrazione salariale a favore dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie  e  gruppi  portuali  nel  limite  di 1000 unita' nel corso
dell'anno 1993;
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1993 emanato  in  attuazione
delle disposizioni contenute nel decreto-legge suindicato;
  Visto l'art. 6, comma 15- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, che prevede la concessione di ulteriori 387 unita'  in  aggiunta
alle 1000 fissate con il citato decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197;
  Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 15- ter, della legge 19
luglio  1993,  n.  236,  sopraindicata  ai fini dell'assegnazione del
predetto beneficio il Ministro della marina mercantile,  con  proprio
decreto,  determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di
ciascuna compagnia  e  gruppo  portuale  sulla  base  delle  giornate
rispettivamente  lavorate  nel  corso  dell'anno  1992  e  nel  primo
trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle  eccedenze,
il numero di unita' da attribuire a ciascuna realta';
  Viste  le  risultanze  emerse  dall'esame  dei  dati  forniti dalle
autorita' marittime periferiche e dalle compagnie e  gruppi  portuali
in  ordine  all'attivita'  espletata  in  ciascun  porto  nel periodo
indicato nell'art.  6  della  legge  n.  236/1993,  e  tenuto  conto,
altresi', dell'andamento del traffico nel corso del 1› semestre 1993;
  Valutate  le  esigenze  dei  singoli  scali  sulla base di un esame
comparato dei dati complessivi connesso  alle  effettive  necessita',
nell'ambito  delle  disponibilita'  fissate  dalla  legge n. 236/1993
surrichiamata;
  Sentiti i rappresentanti nazionali delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative  dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
compagnie portuali;
                              Decreta:
  Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle  compagnie
e  gruppi  portuali,  con le relative eccedenze, sono determinate per
l'anno 1993, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse,  nelle
allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto.
  Sulla  base  delle giornate lavorate nel corso dell'anno 1992 e del
primo trimestre dell'anno 1993, tenuto  conto  anche  delle  maggiori
esigenze  emerse nel corso del primo semestre 1993, vengono assegnate
le ulteriori 387 unita', come dall'allegata tabella C  che  fa  parte
integrante del decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 agosto 1993
                                                   Il Ministro: COSTA