IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto l'art. 4, comma 1, del 18 febbraio 1993, n. 36, reiterato da ultimo con decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, concernente la proroga del beneficio del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nel limite di 1000 unita' nel corso dell'anno 1993; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1993 emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge suindicato; Visto l'art. 6, comma 15- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede la concessione di ulteriori 387 unita' in aggiunta alle 1000 fissate con il citato decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197; Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 15- ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sopraindicata ai fini dell'assegnazione del predetto beneficio il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero di unita' da attribuire a ciascuna realta'; Viste le risultanze emerse dall'esame dei dati forniti dalle autorita' marittime periferiche e dalle compagnie e gruppi portuali in ordine all'attivita' espletata in ciascun porto nel periodo indicato nell'art. 6 della legge n. 236/1993, e tenuto conto, altresi', dell'andamento del traffico nel corso del 1 semestre 1993; Valutate le esigenze dei singoli scali sulla base di un esame comparato dei dati complessivi connesso alle effettive necessita', nell'ambito delle disponibilita' fissate dalla legge n. 236/1993 surrichiamata; Sentiti i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali; Decreta: Le dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con le relative eccedenze, sono determinate per l'anno 1993, sulla base dei criteri richiamati nelle premesse, nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del decreto. Sulla base delle giornate lavorate nel corso dell'anno 1992 e del primo trimestre dell'anno 1993, tenuto conto anche delle maggiori esigenze emerse nel corso del primo semestre 1993, vengono assegnate le ulteriori 387 unita', come dall'allegata tabella C che fa parte integrante del decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 agosto 1993 Il Ministro: COSTA