IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98; Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 37; Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuita' dei regimi termali INPS e INAIL votato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo; Vista la lettera della Direzione generale dell'INPS n. 14/40/6.CBT/14/13/11160/IMMI/27 del 25 febbraio 1992; Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale e' stata disciplinata la materia relativamente a tale anno; Visti i propri decreti del 12 agosto 1992 e del 27 aprile 1993 concernenti le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi; Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il proprio parere favorevole rispettivamente con lettere n. 140082 del 4 maggio 1993 e s.n. del 3 maggio 1993; Decreta: Art. 1. Ai fini del coordinamento delle attivita' sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unita' sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1993, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.