Agli istituti autonomi per le case
                                  popolari
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero dei lavori pubblici -
                                  Segretariato generale Comitato  per
                                  l'edilizia residenziale
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                  All'Associazione nazionale istituti
                                  autonomi e consorzi case popolari
 In  attuazione  di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468 - cosi' come modificato  dall'art.  10  della  legge  23
agosto  1988,  n. 362 - e' stato determinato con decreto del Ministro
del tesoro del 6 agosto 1993 (pubblicato in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale)  lo  schema-tipo  del  prospetto  contenente  gli elementi
previsionali e i dati periodici  della  gestione  di  cassa  che  gli
istituti  autonomi  per le case popolari sono obbligati a trasmettere
al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art.   30,  della
citata normativa.
  Pertanto gli I.A.C.P. dovranno inoltrare, per il tramite dei propri
tesorieri,  alle  ragionerie  provinciali  dello Stato competenti per
territorio, il  prospetto  compilato  in  ogni  sua  parte  entro  le
scadenze prescritte dal citato art. 30, e precisamente:
   per le previsioni del nuovo esercizio e i risultati di cassa al 31
dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;
   per   le  successive  revisioni  delle  previsioni  annuali  ed  i
risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i  mesi  di
aprile, luglio e ottobre.
  L'esigenza  di  evitare possibili incertezze e consentire un esatto
consolidamento dei conti  pubblici  richiede  che  il  contenuto  del
prospetto  risponda rigidamente alle istruzioni fornite nell'allegato
A alla presente circolare.
   Si rappresenta, altresi', che onde agevolare la  trasmissione  dei
dati  da  parte  di  codesti  enti  e  dei rispettivi tesorieri ed in
considerazione  delle  necessita'  del  sistema   informativo   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  tenuto ad effettuare, ai sensi
dell'art. 28 della citata legge n. 468  del  1978,  l'elaborazione  e
l'aggregazione  dei dati in questione - e' opportuno che il prospetto
sia compilato tenendo conto delle istruzioni per la codificazione dei
capitoli di entrata e di spesa dei bilanci degli  I.A.C.P.  stabilite
nel  decreto  del  Ministro  del  tesoro del 21 dicembre 1992 e nella
circolare n. 105 del 23  dicembre  1992  (pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  15 del 20 gennaio 1993) sulla cui struttura si basa il
prospetto di rilevazione determinato con il  richiamato  decreto  del
Ministro del tesoro del 6 agosto 1993.
  In   ordine  alla  trasmissione  dei  prospetti,  giova  richiamare
l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni  sanzionatorie  degli
ultimi  commi  degli  articoli 30 e 32 della citata legge n. 468/1978
ove, in caso di inadempienza  (intesa  sia  come  mancato  invio  del
prospetto  che  come  ritardo  rispetto  alle scadenze previste dalla
legge), sono previsti, rispettivamente, la sospensione  di  qualsiasi
versamento  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  o  il  fermo  dei
prelevamenti  dal  conto  aperto  presso  la Tesoreria dello Stato da
parte dell'ente interessato.
  Si confida nella fattiva collaborazione  da  parte  degli  I.A.C.P.
affinche'  i  prospetti  relativi  ai flussi di cassa al 30 settembre
1993 pervengano alle ragionerie provinciali  dello  Stato,  entro  il
mese  di  ottobre 1993 o in tempi ragionevolmente vicini a tale data,
tenuto conto delle esigenze di organizzazione e  di  messa  a  regime
della rilevazione.
  Per  ogni  eventuale  chiarimento,  potranno essere presi contatti,
anche per le vie brevi, con  gli  uffici  della  Ragioneria  generale
dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  la  finanza  del settore
pubblico  allargato  (telefono  06/47613772)  o  con  le   competenti
ragionerie provinciali.
                                            p. Il Ministro: MALVESTIO