Agli istituti autonomi per le case popolari e, per conoscenza: Al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale Comitato per l'edilizia residenziale Alle ragionerie provinciali dello Stato All'Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - cosi' come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - e' stato determinato con decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1993 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale) lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che gli istituti autonomi per le case popolari sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 30, della citata normativa. Pertanto gli I.A.C.P. dovranno inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il prospetto compilato in ogni sua parte entro le scadenze prescritte dal citato art. 30, e precisamente: per le previsioni del nuovo esercizio e i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio; per le successive revisioni delle previsioni annuali ed i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i mesi di aprile, luglio e ottobre. L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite nell'allegato A alla presente circolare. Si rappresenta, altresi', che onde agevolare la trasmissione dei dati da parte di codesti enti e dei rispettivi tesorieri ed in considerazione delle necessita' del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - tenuto ad effettuare, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 468 del 1978, l'elaborazione e l'aggregazione dei dati in questione - e' opportuno che il prospetto sia compilato tenendo conto delle istruzioni per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci degli I.A.C.P. stabilite nel decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1992 e nella circolare n. 105 del 23 dicembre 1992 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993) sulla cui struttura si basa il prospetto di rilevazione determinato con il richiamato decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1993. In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni sanzionatorie degli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468/1978 ove, in caso di inadempienza (intesa sia come mancato invio del prospetto che come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge), sono previsti, rispettivamente, la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato o il fermo dei prelevamenti dal conto aperto presso la Tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato. Si confida nella fattiva collaborazione da parte degli I.A.C.P. affinche' i prospetti relativi ai flussi di cassa al 30 settembre 1993 pervengano alle ragionerie provinciali dello Stato, entro il mese di ottobre 1993 o in tempi ragionevolmente vicini a tale data, tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di messa a regime della rilevazione. Per ogni eventuale chiarimento, potranno essere presi contatti, anche per le vie brevi, con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato (telefono 06/47613772) o con le competenti ragionerie provinciali. p. Il Ministro: MALVESTIO